Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Surroga inps

  • Monica Bagnolini

    Cesena (FC)
    03/03/2023 19:12

    Surroga inps

    Salve,
    sono curatore di un fallimento e mi giunge la domanda di surroga dell'INPS per un importo superiore a quello insinuato dal dipendente e che risulta anche dal modello SR52 da me compilato e sottoscritto; per semplificare importo insinuato dal dipendente=importo mod.SR52 di euro 10, istanza di surroga INPS di euro 12.
    Ora, chiaro è che il curatore può procedere ex art. 115, 2°c., con la modifica formale dello sp, ma la variazione dello stato passivo deve essere solo formale in quanto interviene soltanto una modifica soggettiva che individua il soggetto che, al momento del riparto, riceverà il pagamento al posto di quello ammesso al passivo. La somma che chiede l'inps a titolo di surroga viene indicato in domanda che è costituita dalla "sorte" quindi dal solo capitale.
    Cosa ne pensate? Secondo me non può essere considerata una modifica solo formale dello sp. E' quindi necessario l'intervento del GD?
    Grata per il vostro infinito supporto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2023 16:25

      RE: Surroga inps

      Con la surroga, come lei giustamente ricorda, l'Inps si sostituisce al creditore lavoratore ammesso al passivo per la parte di credito anticipata e il meccanismo previsto dal secondo comma dell'art. 115 l. fall. , che attribuisce al curatore la verifica della ricorrenza della surroga e la modifica relativa dello stato passivo si fonda proprio sul dato che la variazione dello stato passivo sia solo di natura soggettiva in quanto il surrogante si sostituisce al surrogato nello stesso credito, senza alcun aggravio per il fallimento.
      La conseguenza di questa impostazione è, a nostro avviso, che ove l'Inps chieda in surroga una voce di importo superiore a quello ammesso al passivo per la stessa voce, il curatore deve, in primo luogo, controllare se tale discordanza è data da eventuale calcolo della rivalutazione e degli interessi che, trattandosi di credito di lavoro, comunque il fallimento dovrebbe riconoscere anche se non esplicitati nello stato passivo (la rivalutazione fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e gli interessi fino alla inclusione nel riparto). Se la differenza si giustifica in tal modo (lei ha citato gli interessi ma non la rivalutazione) la variazione va riconosciuta in quanto non apporta alcun aggravio pe rla procedura; se invece la differenza di importo non è giustificabile, allora il curatore può riconoscere la surroga fino all'importo ammesso al passivo e variare lo stato passivo in tal senso; non riteniamo, infatti, in tal caso che possa intervenire il giudice delegato, dato che un tale intervento non è previsto dall'art. 115 e il giudice decide solo sule domande di insinuazione, tempestive o tardive. Se l'Inps non è soddisfatta della decisione del curatore, crediamo che possa impugnare il provvedimento ai sensi dell'art. 36 l. fall, e per questa via e nei limiti consentiti dalla norma citata, si ha indirettamente l'intervento del giudice delegato.
      Zucchetti SG srl