Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Registrazione sentenza successiva al fallimento con tassazione anche di atti stipulati fra le parti antecedentemente

  • Giuseppe Angiolillo

    Mantova
    21/02/2023 18:05

    Registrazione sentenza successiva al fallimento con tassazione anche di atti stipulati fra le parti antecedentemente

    Mi capita questo caso. Il fallimento si costituisce in giudizio per proseguire una causa attiva pendente alla data del fallimento; il Tribunale rigetta la domanda, in quanto dichiara la avvenuta compensazione, in data antecedente al fallimento, del credito azionato con altro credito della controparte.
    Tale compensazione trovava la sua ragione in una espressa pattuizione contrattuale fra le parti: quindi non viene operata dalla sentenza (non è cioè una compensazione giudiziale): anzi la sentenza espressamente la dichiara già avvenuta circa sei anni prima del fallimento.
    L'Agenzia delle Entrate liquida:
    - la tassa sulla sentenza a 200 euro, ma
    - d'ufficio tassa anche la compensazione allo 0,5% ai sensi dell'art. 6 della Tariffa- parte 1 DPR 131/1986, per euro 17mila circa (gli importi erano assai elevati).
    Orbene, se nessun dubbio si pone per la prededucibilità della tassazione della sentenza, mi pare invece che la tassazione della compensazione costituisca credito concorsuale, afferendo ad un negozio stipulato dalle parti in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento. La ritenete una conclusione condivisibile?
    Grazie
    Giuseppe Angiolillo
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/02/2023 00:09

      RE: Registrazione sentenza successiva al fallimento con tassazione anche di atti stipulati fra le parti antecedentemente

      Non siamo d'accordo con l'iter logico e la conclusione a cui giunge il quesito.

      È vero che il fatto a cui si riferisce la sentenza è anteriore al fallimento, ma ciò accade per quasi tutte le sentenze emesse in costanza di procedura e, come riconosciuto nella prima parte del quesito, è indubbio che la relativa imposta di registro sia debito prededucibile.

      Qualche dubbio si sarebbe potuto forse sollevare se la compensazione accertata dalla sentenza fosse stata soggetta a registrazione in termine fisso (ovviamente anteriore al fallimento), e quindi il debito originasse da una contestazione sulla violazione di tale obbligo, in epoca anteriore al fallimento.

      Ma non essendo tale il caso, soggetto a tassazione è l'atto nel quale tale registrazione avviene, ora, in costanza di procedura.

      Riteniamo quindi che la relativa imposta di registro sia debito sorto in corso di procedura, e quindi prededucibile.