Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

COSAP - PRIVILEGIO

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    02/12/2019 18:07

    COSAP - PRIVILEGIO

    Gent.mi,
    sono a chiedere un vostro parere in ordine alla seguente problematica.
    la Provincia di Pistoia chiede di essere ammessa in via privilegiata (somma richiesta peraltro in via del tutto generica senza alcuna indicazione in merito) per la tassa COSAP.
    A mio avviso, anche qualora si volesse riconoscere il privilegio ex art 2752 c.c. 3° comma, non è corretto in quanto la tassa COSAP non è un tributo Locale.Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/12/2019 11:16

      RE: COSAP - PRIVILEGIO

      La fonte normativa della Cosap è l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, intitolato "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

      Esso recita: "I comuni e le province possono, con regolamento ... escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche .... I comuni e le province possono, ... prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa".

      Tale formulazione qualifica la Cosap come alternativa alla Tosap, e ci pare che ciò la qualifichi con sufficiente chiarezza come non un tributo ma il corrispettivo di un servizio, definito infatti "canone" e non "tassa", servizio consistente appunto nel concedere l'utilizzo di aree demaniali o del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.

      Su questa linea interpretativa si colloca l'unica fonte di prassi ufficiale sull'argomento, la Risoluzione 25/2003, la quale, interpellata da un Comune sulla debenza o meno dell'IVA su varie tipologie di entrata, a nostro avviso molto correttamente stabilisce che:
      - "Le entrate tributarie non hanno invero natura di corrispettivo, poiché non sussiste tra il comune e l'utente un rapporto sinallagmatico ... Conseguentemente, le suddette entrate non assumono rilevanza agli effetti dell'IVA, per carenza del presupposto oggettivo"
      - "Diversamente, come in passato chiarito dal Ministero delle finanze con le circolari n. 256 del 1998 e n. 111 del 1999, le restanti entrate, costituite dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e tariffa di igiene ambientale (TIA), non hanno natura tributaria".

      E se la Cosap non ha natura tributaria, non è assistita dal privilegio ex art 2752, III comma, c.c.
    • Francesco Cappello

      ALBA (CN)
      12/12/2019 07:53

      RE: COSAP - PRIVILEGIO

      Gent.mi,
      ringrazio per il cortese riscontro. A seguito di ulteriori approfondimenti ho potuto verificare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11930/2010, ha ammesso il privilegio sui beni mobili del
      soggetto sottoposto a procedura concorsuale per i tributi locali in genere, osservando che la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio risiede nella causa del credito.
      La Suprema Corte, dunque, ha sancito l'esigenza di andare oltre il mero dato letterale codicistico dell'art. 2752, co. 4, c.c. in modo da riconoscere il privilegio a tutte le principali fonti di finanziamento di Comuni e Province.
      Questa interpretazione garantisce a tutti i crediti fiscali degli Enti Locali la predetta garanzia, al di là del loro
      mancato inserimento nel T.U. della Finanza locale, richiamato dal citato articolo del codice civile.
      Tale orientamento è stato infine confermato con l'art. 13, co. 13, del D.L. n. 201/11, convertito in L. n. 214/11,
      che ha introdotto la seguente norma di interpretazione autentica: "Ai fini del quarto comma dell'art. 2752 del
      codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
      disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
      noltre, con Sent. 3134 del 17.2.2016, la Cassazione ha affermato che l'espressione "legge per la finanza
      locale", contenuta nell'art. 2752 c.c. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione.
      Parrebbe pertanto che la COSAP goda del privilegio.
      Chiedo anche nel merito il vostro parere.
      Grazie
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        16/12/2019 15:10

        RE: RE: COSAP - PRIVILEGIO

        Ben conosciamo le sentenze citate, ma la nostra opinione rimane la medesima, per il semplice motivo che la Cosap non è un tributo.

        Come esposto nell'intervento precedente, il Comune ha la facoltà di scegliere se istituire un tributo (la Tosap) o un canone (la Cosap); il primo è un'entrata tributaria, assistita da privilegio, il secondo è il corrispettivo di un servizio, tanto che si pone il problema dell'assoggettamento a IVA.

        Possiamo essere smentiti da futura giurisprudenza, ma in assenza di sentenze che affrontino la questione specifica, rimaniamo della nostra opinione.