Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

IMU ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

  • Tina Talucci

    San Benedetto Del Tronto (AP)
    12/09/2019 15:38

    IMU ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

    L'IMU ante dichiarazione di fallimento va riconosciuta in prededuzione o deve essere accertata in udienza al pari degli altri crediti concorsuali?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/09/2019 19:19

      RE: IMU ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

      Il credito per IMU, se si riferisce ad un periodo antecedente il fallimento, ha natura concorsuale e come tale va trattato, per cui il Comune interessato deve presentare domanda di insinuazione se vuole partecipare al concorso.
      Zucchetti SG srl
    • Daniele Vattermoli

      ROMA
      02/10/2019 18:29

      RE: IMU ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

      Buonasera,
      la domanda di insinuazione al passivo proposta da un Comune fa riferimento all'omesso versamento IMU e TASI in relazione a periodi di imposta sia precedenti che successivi alla dichiarazione di fallimento.
      Gli avvisi di accertamento oggetto della domanda risultano tutti notificati a mezzo PEC inviata all'indirizzo della procedura e non risulta allegata alcuna prova di notifica avvenuta in precedenza nei confronti della fallita.
      Occorre ammettere al passivo sia il credito relativo agli avvisi di accertamento per i periodi precedenti alla dichiarazione di fallimento sia quello relativo agli avvisi per i periodi successivi alla dichiarazione di fallimento?
      Vanno ammessi anche gli importi relativi a sanzioni e interessi? Se sì, vanno ammessi in privilegio?
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        10/10/2019 12:08

        RE: RE: IMU ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

        Per quanto riguarda IMU e TASI relative al periodo ante fallimento se, come pare dal quesito, il relativo credito non sia prescritto alla data di apertura della procedura, andranno ammesse al passivo, in privilegio tributo e interessi, in chirografo le sanzioni.

        Per quanto riguarda i tributi relativi al periodo successivo al fallimento:

        - la TASI, se dovuta in base al Regolamento comunale, è da ammettere in prededuzione e verrà pagata come previsto dall'art. 111-bis l.fall.: in sede di riparto ovvero, se l'attivo è presumibilmente sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, anche al di fuori di tale procedimento; per tale motivo riteniamo non dovuti interessi e sanzioni eventualmente richiesti
        - l'IMU è dovuta in unica soluzione, per tutto il periodo concorsuale, entro tre mesi dal decreto di trasferimento, come stabilito dall'art. 10. VI comma, del D.Lgs. 504/1992; la relativa istanza dovrà quindi essere respinta.
        • Federico Oliosi

          Verona
          13/11/2020 20:43

          IMU (E TRIBUTI LOCALI IN GENERE) ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

          Nella precedente risposta avete chiaramente indicato che, con riferimento a IMU e TASI (ma credo ciò si possa riferire a tutti i tributi locali maturati ante-fallimento), "se, come pare dal quesito, il relativo credito non sia prescritto alla data di apertura della procedura, andranno ammesse al passivo, in privilegio tributo e interessi, in chirografo le sanzioni".

          Mi permetto tuttavia di chiedere un Vostro approfondimento sulla questione delle sanzioni (sovente di importo rilevante) dovute per l'omesso/tardivo/insufficiente versamento/dichiarazione dei detti tributi locali.

          Se infatti:
          - da un lato è pacifico che il testo dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c. non contiene alcun accenno alle sanzioni tributarie previste dalle norme istitutive dei vari tributi locali, a differenza di quanto invece accade per i tributi erariali previsti dal primo e secondo comma del medesimo art. 2752 c.c.;
          - dall'altro lato è altrettanto vero che con il comma 13 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 il Legislatore ha stabilito, in via di interpretazione autentica, che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali." (riferimento quest'ultimo che poi Cass. 24836/2019 ha interpretato estensivamente dichiarandolo applicabile anche ai tributi regionali, quali la tassa automobilistica oggetto della citata pronuncia).

          L'espressione "tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali" è tuttavia interpretabile in almeno due sensi diversi e che, purtroppo, conducono a risultati diametralmente opposti.

          Essa infatti potrebbe essere alternativamente intesa:
          - come un mero richiamo ai soli titoli, per così dire, degli atti legislativi istitutivi dei singoli tributi, intendendosi dunque la locuzione "tutte le disposizioni" come un semplice riferimento alle fonti normative che quello specifico tributo locale hanno istituito, senza alcun richiamo alla disciplina di dettaglio di ciascun tributo locale, oppure;
          - come riferentesi non solo alle fonti normative istitutive dei singoli tributi, ma pure a tutte le singole norme che ne regolano nel dettaglio il funzionamento e, fra queste, anche quelle recanti la disciplina sanzionatoria (le singole "disposizioni" per l'appunto).

          Ora, dal momento che non sono stato sin qui in grado di reperire specifici precedenti giurisprudenziali sulla questione, Vi sarei grato di un Vostro avviso circa il collocamento nel passivo fallimentare delle sanzioni dovute per l'omesso/insufficiente versamento/dichiarazione dei tributi locali maturati ante-fallimento: in privilegio ex art. 2752 ultimo comma c.c. oppure in chirografo ?

          Ringrazio fin d'ora per la Vostra attenzione.

          Federico Oliosi
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            16/11/2020 19:57

            RE: IMU (E TRIBUTI LOCALI IN GENERE) ANTE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

            La sua analisi è perfetta e condividiamo la premessa secondo cui il terzo comma dell'art. 2752 c.c. non contiene alcun accenno alle sanzioni, a differenza dei commi precedenti, per cui, ad una interpretazione letterale il privilegio per i tributi locali non si estende alle sanzioni. Da qui il fondato dubbio se le sanzioni possono rientrare nella previsione normativa a seguito della interpretazione autentica fornita dal comma 13 dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per il quale "Ai fini del quarto (in realtà oggi terzo) comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla legge per la finanza locale si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
            Lei prospetta anche una lettura secondo la quale l'espressione "tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali" possa essere riferita non solo alle fonti normative istitutive dei singoli tributi, ma a tutte le singole norme che ne regolano nel dettaglio il funzionamento e, fra queste, anche a quelle recanti la disciplina sanzionatoria.
            Noi dissentiamo da questa lettura in quanto l'emanazione della citata norma interpretativa trova la sua ragione nella necessità di adeguare il dettato legislativo alla interpretazione evolutiva che ne aveva fatto la Cassazione, sempre con riferimento agli atti legislativi istitutivi dei singoli tributi non contenibili nella previsione della legge sulla finanza locale.
            Invero l'ult. comma dell'art. 2752 c.c. non attribuisce in via generale il privilegio a tutti i crediti tributari di comuni e province, ma soltanto a quelli previsti "dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni", per cui era subito sorto il problema se questa norma andava interpretata in senso restrittivo. tale da escludere la collocazione privilegiata ad altri crediti comunali, pur ritenuti aventi natura tributaria, ma non previsti dal T.U. 14 settembre 1931 n. 1175 sulla finanza locale ( che era l'orientamento della giurisprudenza di merito, cfr, tra tante, ,Trib. Monza 3 dicembre 1990; Trib. Reggio Emilia 8 gennaio 1990; Trib. Monza 24 maggio 1988; Trib. Pordenone 13 luglio 1990; Trib. Reggio Emilia 18 settembre 1989; Trib. Milano 16 gennaio 1989), oppure in senso estensivo, come all'epoca prospettata dagli uffici finanziari, secondo cui nel quarto comma dell'art. 2752 c.c. sarebbe ravvisabile una inespressa, ma implicita, intenzione del legislatore di accordare il rango privilegiato a tutti i tributi degli enti locali.
            Questo dissidio era diventato imponente a seguito della introduzione dell'ICI,e , senza fare i vari passaggi, va ricordato che le Sez. unite a stabilire il principio che "Il privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, comma ultimo, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lg. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio" (Cass. sez. un. 17/05/2010, n.11930). e da allora questa è stata l'interpretazione costante (fino a spingersi, come lei giustamente ricorda ad attribuire il privilegio anche ai crediti per tributi regionali) che ha indotto il legislatore ad intervenire con la norma di interpretazione autentica.
            Sia nell'iniziale contrasto che nella successiva evoluzione il discorso ha avuto sempre ad oggetto unicamente la natura privilegiata o non dei tributi non compresi nel testo per la finanza locale, senza mai alcun accenno alle sanzioni. Per questo ci sentiamo di dire che il legislatore, quando è intervenuto nel 2011, ha inteso soltanto normare la prassi giurisprudenziale chiarendo, appunto a livello legislativo, che tutti i tributi comunali e provinciali possono godere del privilegio di cui all'art. 2752 ult. comma, c.c..
            Se poi questo privilegio si estende anche alle sanzioni è problema estraneo alla legge interpretativa e va, a nostro avviso, risolto negativamente per il fatto che le sanzioni non sono contemplate nella previsione normativa dell'art. 2752, terzo comma, c.c., a differenza di quanto accade per gli altri tributi previsti dai commi 1 e 2 della stessa norma. Ed è significativo che il primo comma sia stato modificato con l''art. 23, comma 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011, n. 111, che ha sostituito le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente", con le parole: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi". Di sanzione, invece, continua anomn parlarsi nel terzo comma.
            Zucchetti SG srl