Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

credito del professionista per assistenza in altra procedura fallimentare

  • Daniela Aschi

    Roma
    16/11/2020 09:37

    credito del professionista per assistenza in altra procedura fallimentare

    Vorrei la vostra opinione sul seguente problema. Presenta domanda di ammissione al passivo l'ex legale della società fallita chiedendo di essere ammesso per credito relativo ad onorari richiesti per l'attività professionale svolta nell'interesse della fallita in altra procedura fallimentare, per la quale ha presentato istanza di insinuazione al passivo, osservazioni al progetto di stato passivo e note difensive.
    Poichè di norma, il Tribunale ( almeno quello di Roma) non riconosce l'ammissione del credito professionale per la insinuazione al passivo del fallimento, posto che detta attività può essere svolta anche dal soggetto interessato, non necessitando di patrocinio legale, mi chiedo se lo stesso discorso valga anche per l'attività, un po' più ampia della sola istanza di ammissione, (visto che sono state depositate anche osservazioni e note difensive), posta in essere, come in questo caso, nell'ambito di diversa procedura.
    Grazie per la sempre fattiva collaborazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2020 20:00

      RE: credito del professionista per assistenza in altra procedura fallimentare

      Le questioni da lei proposte operano su piani diversi e non sovrapponibili perché una riguarda il rapporto esterno tra parti e l'altra il rapporto interno tra la parte e il suo professionista.
      Identifichiamo con A la società fallita di cui lei è curatore, con B il legale incaricato, con C il fallimento in cui il legale ha fatto l'insinuazione. La questione da lei accennata che il Tribunale di Roma non riconosce l'ammissione del credito professionale per la presentazione della domanda al passivo, riguarda l'ammissione nel fallimento C del credito della parte A, che si è insinuata in quel fallimento tramite un legale. Il giudice delegato del fallimento C, se segue la linea da lei indicata, avrà escluso il credito di A per la parte relativa alle prestazione del legale di cui si era servito perché la domanda di insinuazione può essere presentata direttamente dalla parte ed avrà ammesso soltanto le spese vive sostenute da A.
      Nel caso che lei prospetta, invece, si discute dell'ammissione del credito professionale di B al passivo del fallimento di A per l'incarico professionale ricevuto e svolto; questo incarico è stato conferito da A all'epoca in cui era in bonis all'avvocato B e questi lo ha espletato, sicchè, indipendentemente dagli esiti della domanda proposta da A nel fallimento C, il credito del professionista esiste e, salvo contestazioni sullo svolgimento dell'attività, va ammesso al passivo, con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c..
      Nella determinazione del compenso, a meno che non sia intervenuto un preventivo accettato, si deve tener conto di tutte le attività svolte dal legale B nell'interesse di A, da quella per la presentazione della domanda, a quella per le osservazioni al progetto, alle note difensive, ecc.
      Zucchetti SG srl