Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

  • Moira Cervato

    Vicenza
    22/02/2018 17:53

    Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

    Contratto di leasing stipulato ante fallimento e non è stato operato il subentro da parte della Procedura, invocando la risoluzione.
    Il bene in leasing è stato anche restituito al leasing che ha presentato tempestivamente domanda di rivendica.
    Ora si presenta un problema in merito alle modalità di accertamento del credito (eventualmente risarcitorio) da parte del Leasing, a insinuarsi nel passivo, una volta allocato il bene, e sempre che dalla allocazione - che deve avvenire a prezzi di mercato - del bene derivi un realizzo minore rispetto al credito vantato alla data del fallimento; e, correlativamente, il problema del credito del fallimento verso il leasing, in caso di realizzo maggiore del credito vantato da quest'ultimo alla data del fallimento.
    L'art. 72 - quater, in realtà, come noto, non definisce gli strumenti e il ruolo attraverso cui il Curatore possa intervenire nel procedimento e, in effetti, non pare che vi siano rimedi per assicurare una partecipazione del curatore, se non quelli di un'eventuale contestazione ex post, anche in sede giudiziale.
    Il leasing ha comunicato un perito ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza entrata in vigore il 29/08/2017), che testualmente prevede:
    139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

    La mia domanda è se sia applicabile tale disposizione per le procedure concorsuali che potrebbe sembrare anche favorevole alla curatela rispetto alla totale assenza di poteri effettivi di controllo in capo al curatore che, in assenza di una norme più precise, si vedrebbe onerato da un'attività incerta e a 360 gradi.

    Infatti:
    - vengono fissati i criteri di determinazione del valore di mercato, nel senso che si prevede che essa avvenga sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati e, quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto; o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

    - si prevede espressamente che nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

    Peraltro, ove tale norma si ritenga applicabile, il Leasing dovrebbe indicare al curatore una rosa di tre esperti, tra i quali, nei successivi dieci giorni, il Curatore avrebbe potere di scelta vincolante.

    Però una tale estensione analogica porrebbe più di qualche problema: come dovrebbe fare il curatore nell'indicare con valore vincolante il perito nell'ambito della rosa "offerta" dal concedente ? dovrebbe chiedere autorizzazione al Tribunale ? e, nell'affermativa, la conclamata difficoltà di ottenere una risposta nel ristretto termine di 10 giorni, lascerebbe comunque, di fatto, una volta spirato inutilmente, di fatto, per una buona parte dei casi, l'ultima parola al concedente?

    Peraltro, il comma 140, della legge richiamata, fa espressamente salvo l'art. 72 quater della legge fallimentare e non è chiaro se tale richiamo valga a fare salvi i criteri di determinazione del credito restitutorio o alternativamente risarcitorio, rispettivamente della curatela e del Leasing, o se esso valga a escludere tout court l'applicazione dei commi precedenti alle procedure fallimentari.
    Sotto un profilo squisitamente letterale, potrebbe argomentarsi, in favore della seconda soluzione, che, se il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione della norma alle procedure concorsuali, nel momento in cui si è preso la briga di affrontare il problema al comma 140, è presumibile lo avrebbe fatto espressamente.
    Per cui si chiede, come si deve comportare il curatore in questo specifico caso.
    Deve pretendere che sia comunicata una rosa di tre periti? Deve indicare quale dei tre preferisce? Deve chiedere autorizzazione al Giudice Delegato? E sempre che tali disposizioni siano applicabili alle procedure concorsuali, e nello specifico al fallimento.
    Grazie


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2018 19:45

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Come è noto, l'art. 72quater è stato introdotto nel corpo della legge fallimentare dalla riforma del 2006 (esattamente dall'art. 59 del D.lgs 9 gennaio 2006, n. 5) e questa norma, dopo aver ribadito che il contratto di leasing rientra, qualora sia dichiarato il fallimento dell'utilizzatore, nel novero dei contratti che restano sospesi secondo la regola generale di cui all'art. 72, comma 1, per cui è riconosciuta al curatore la facoltà di optare per la continuazione o per lo scioglimento, ne regola, per la prima volta, gli effetti dello scioglimento.
      Secondo questa disciplina, fermo il diritto del concedente di chiedere la restituzione del bene dato in locazione allo scioglimento del contratto, il suo credito si scinde in due parti: una certa e determinata costituita dai canoni scaduti e non pagati alla data della dichiarazione di fallimento, e, quindi immediatamente insinuabile al passivo al lordo degli interessi, e l'altra variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene in quanto rappresentata dalla differenza tra il credito residuo per capitale vantato alla data del fallimento (ossia l'importo delle rate a scadere al netto della quota di interessi) e la eventuale minor somma ricavata dalla collocazione del bene, cui è tenuto il concedente stesso secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge (da ult., Cass.13/09/2017, n. 21213; Cass. 3 settembre 2015, n. 17577; Cass. 1 marzo 2010, n. 4862); così come, di contro, ove dalla vendita o da altra collocazione si ricavi una somma superiore al credito residuo in linea capitale, è il curatore ad aver diritto a ricevere la relativa differenza, ferma la intangibilità dei canoni pagati in quanto sottratti alla revocatoria con il richiamo del terzo comma dell'art. 67.
      Come lei giustamente ricorda, la norma non specifica le modalità per consentire al curatore di verificare e controllare l'attività della società di leasing nella allocazione del bene, e a questa carenza ha ovviato la recente legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto successivo, la c.d. legge sulla concorrenza che dedica i commi da 136 a 140 dell'articolo unico a questo istituto, il cui vero pregio, al di là della definizione del leasing, è quello di aver dettato le regole applicabili in caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, individuando il grave inadempimento giustificativo della risoluzione, regolamentando le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e specificando i meccanismi per stabilire il valore del bene da porre a base della allocazione, da eseguire attraverso procedure competitive nel rispetto di principi di celerità e trasparenza.
      Questa normativa, come lei correttamente ricorda, attiene alla risoluzione del contratto per inadempimento del debitore e non trova quindi applicazione allo scioglimento fallimentare, come del resto espressamente ribadito nel comma 140 per il quale rimangono in vigore l'art. 72 quater in caso di fallimento, nonché i commi da 76 ad 81 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 in caso di immobili da adibire ad abitazione principale.
      A nostro avviso la normativa del 2017 non è applicabile allo scioglimento fallimentare neanche in via analogica, stante la diversa situazione di fondo, in un caso risoluzione per inadempimento qualificato dalla stessa legge, nell'altro scioglimento dovuto a valutazioni di convenienza fatte dal curatore secondo la regola generale di cui all'art. 72; e, del resto, è difficile pensare all'analogia quando il legislatore successivo che emana le nuove norme espressamente dispone che "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267", con ciò dimostrando di aver preso in considerazione la fattispecie dello scioglimento del leasing a seguito del fallimento e di non voler intervenire su quella normativa, che fa salva.
      Inoltre, l'inadempimento e la risoluzione si consumano nei rapporti ordinari, nel mentre l'art. 72quater opera nel fallimento e risente del principio della esclusività dell'accertamento del passivo, cui si collega quello della esclusione della soddisfazione fuori del riparto. E su questi principi ha "lavorato" Cass. 15/07/2011, n. 15701 giungendo alla conclusione che "il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale".
      Questo interessante accostamento, che è alla base della decisione, della disciplina dell'art. 72quater, laddove consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, a quella dei creditori pignoratizi e di quelli garantiti da privilegio speciale ex art. 53, risolverebbe il problema da lei posto, perché la società di leasing sarebbe obbligata ad insinuarsi sulla collocazione del bene. Se non si segue questa tesi, la società di leasing non è tenuta ad insinuarsi ove non abbia un credito da far valere o non intenda comunque insinuarsi, ed allora il curatore dovrebbe adire le vie di un giudizio ordinario per l'accertamento e quantificazioni di eventuali sue pretese; nel mentre se si insinua, questi accertamenti si svolgeranno in quella sede.
      Ritornando al caso suo specifico, quindi, esclusa l'applicazione della legga del 2017, anche in via analogica, visto che la società di leasing non ha ancora insinuato alcun credito per la parte di credito a scadere, cosa può fare a fronte della comunicazione della nomona del perito? Può far finta di ritenere applicabile la normativa del 2017 e chiedere che si segua la disciplina del comma 139; può contestare l'indipendenza del perito nominato; può, in alternativa, nominare un perito di parte; può, non fare nulla e attendere l'insinuazione ed ivi contestare i criteri seguiti per la determinazione del valore del bene; se dopo la nuova allocazione il concedente non insinua alcun credito, può adire le vie giudiziarie ordinarie.
      Come vede ha una vasta gamma di comportamenti a sua disposizione tra cui scegliere; è sempre preferibile comuqnue vedere se è possibile trovare un perito che abbia la comune fiducia.
      Zucchetti SG srl
      • Carla Chiola

        PESCARA
        27/05/2019 17:34

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Buonasera,
        mi è capitato il caso di un contratto di leasing per il quale alla scadenza naturale del contratto (anno 2015) la società oggi fallita si è resa inadempiente per le ultime tre rate.
        La società di leasing ha chiesto l'insinuazione al passivo di tale debito e, con separata istanza, ha chiesto la restituzione del bene.
        MI chiedevo, avendo fatto periziare il bene che conserva un valore ancora significativo e che potrebbe consentire al fallimento di ritrarre un attivo, se possa trovare applicazione, anche se non si verte in un caso di risoluzione del contratto ma di semplice inadempimento, l'art.72 quater, come da principio di diritto sancito dalla sentenza della Cassazione n.8980 depositata il 29.3.2019.
        Diversamente opinando si dovrebbe ammettere la società di leasing al passivo il credito e restituirle il bene, con la possibilità per la concedente di incassare sia i canoni scaduti - che sono modesti rispetto a quanto già versato dalla fallita società - che il prezzo di vendita del bene restituito.
        Vi ringrazio per, il sempre prezioso, contributo che rendere ai curatori
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/05/2019 19:46

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Se abbiamo ben capito, nella specie, il contratto di leasing è giunto alla sua naturale scadenza, con l'inadempimento da parte dell'utilizzatore consistente nel mancato pagamento delle ultime tre rate e, presumibilmente del prezzo del riscatto. Inadempimento che non è stato utilizzato dalla società di leasing per far valere una clausola risolutiva espressa o comunque per chiedere la risoluzione., per cui è estranea alla fattispecie Cass. n. 8980 del 2019, da lei ricordata che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, ha ritenuto applicabile l'art. 72quater l.fall. anche al caso in cui il contratto di leasing sia stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
          La domanda da farsi nel nostro caso è la seguente: il contratto di leasing in questione , arrivato alla scadenza naturale ma non risolto, può essere considerato un contratto pendente?
          A nostro avviso si in quanto il rapporto non si è ancora esaurito in quanto il contratto non ha realizzato gli scopi che si proponeva in quanto la proprietà del bene è rimasta ancora in capo della società concedente e l'utilizzatore non ha completato le sue prestazioni, essendo rimasto inadempiente nel pagamento delle ultime rate. Se è così, come pensiamo, il curatore del fallimento si trova nella condizione di poter ancora optare, a norma dell'art. 72 l. fall., per la continuazione o per lo scioglimento, sulla base di un calcolo di convenienza nell'interesse della massa dei creditori da fare alla luce dei dati concreti di cui dispone. Se ritiene conveniente subentrare in considerazione del valore del bene oggetto del contratto, deve pagare le rate rimaste inadempiute e il prezzo del riscatto, e poi potrà vendere il bene in sede fallimentare; se ritiene non conveniente o, comunque non fattibile il subentro per mancanza di liquidità, si scioglie dal contratto, con applicazione dell'art. 72quater quanto alle conseguenze dello scioglimento.
          Zucchetti SG srl
          • Carla Chiola

            PESCARA
            27/05/2019 20:34

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

            Avete ben compreso la fattispecie, e confermo che il contratto di leasing è giunto alla sua naturale scadenza, con l'inadempimento da parte dell'utilizzatore, consistente nel mancato pagamento delle ultime tre rate e del prezzo del riscatto. Inadempimento che non è stato utilizzato dalla società di leasing per far valere una clausola risolutiva espressa o comunque per chiedere la risoluzione. Vi ringrazio per la riflessione che avete posto sulla pendenza del contratto alla data del fallimento, che condivido, e che, per mio limite, non avevo in alcun modo considerato.
            Grazie infinite
            • Carla Chiola

              PESCARA
              27/05/2019 21:38

              RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

              A questo punto, però, mi chiedo. Ove il curatore intenda sciogliersi dal contratto, può farlo già rappresentando l'intenzione nel progetto di stato passivo nel quale andrà a dare parere favorevole all'ammissione dei canoni scaduti e alla restituzione del bene? E, a questo punto, dopo essere stato autorizzato dal Giudice Delegato, in assenza del comitato dei creditori, allo scioglimento dal contratto (art.72 L.F.), poiché non ci sono canoni in scadenza, ma solamente il prezzo di riscatto, a norma dell'art.72 quater la società di leasing dovrà eseguire una ulteriore insinuazione per poter vendere il bene e trattenere la parte di prezzo incassato per coprire il credito relativo ai canoni scaduti già ammessi ed il riscatto?
              Scusate i dubbi, ma mi imbatto per la prima volta su questo tema, e temo di non aver ben compreso la procedura.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                28/05/2019 20:13

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                Certamente può sciogliersi dal contratto anche in sede di verifica del credito, previa autorizzazione del g.d., in mancanza del comitato dei creditori, dal momento che non è necessaria una manifestazione formale ed espressa.
                A seguito dello scioglimento, la società di leasing potrà insinuare il credito per i canoni scaduti e non pagati, ma non certo il prezzo del riscatto, dato che il bene non viene riscattato. Sulle altre conseguenze di cui all'art. 72 quater l.f. si è spesa Cass. n. 8980 del 2019 da lei richiamata.
                Con questa decisione la Corte ha ripreso una indicazione- già prospettata in alcuni precedenti (cfr. Cass. 09/02/2016, n.2538; Cass. 15/07/2011, n.15701)- che assimilavano la posizione del concedente in leasing a quella del creditore pignoratizio, con conseguente applicazione dell'art. 53 l.fall.. Si legge, infatti, nella parte motiva, che "Alla stregua di quanto previsto per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale L. Fall., ex art. 53, la vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene, disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale(in coerenza con la previsione della L. Fall., art. 55), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
                Può seguire questa linea che, seppur desta qualche perplessità, è di certo la più sicura per il fallimento, specie in una fattispecie come la sua ove gran parte dei canoni sono stati pagati, in quanto consente un controllo sull'operato della società di leasing.
                Zucchetti SG srl
                • Maddalena Cottica

                  sondrio
                  03/12/2019 16:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Buongiorno in merito alla fattispecie esaminata si chiede se sia corretto che la società di leasing prima della decisione del curatore di risolvere o meno il contratto faccia domanda di insinuazione al passivo dei canoni scaduti alla data del fallimento e se fosse corretto la somma da insinuare al passivo non dipende dall'esito della vendita del bene da parte della scoietà di leasing in caso di risoluzione del contratto?
                  grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/12/2019 19:56

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Abbiamo già in qualche altra occasione citato Cass. 10/07/2019, n.18543 che "In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
                  Questa decisione, che in qualche modo anticipa l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, trasforma il meccanismo dei rapporti tra concedente e fallimento dell'utilizzatore in quanto risolve le problematiche finora esistenti anche sul punto da lei segnalato. Posto, infatti che la società concedente può avere un credito o un debito in rapporto al valore di collocazione del bene, la S.Corte, da un lato, indica come calcolare
                  il valore della dalla nuova allocazione del bene facendo riferimento ad una stima disposta dal giudice (stima non prevista dall'art. 72 quater, ma introdotta in linea generale dalla l. n. 124/2017) e, dall'altro, chiarisce come calcolare il credito, che è costituito dalla somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento del contratto, dei canoni a scadere (solo in linea capitale) e del prezzo di opzione finale per l'acquisto del bene. Di conseguenza sulla base di questi due elementi si può stabilire fin dal momento dell'accertamento del passivo se il concedente vanta un credito da insinuare o un debito da restituire a seconda che l'importo complessivo appena indicato sia superiore al valore di stima del bene o inferiore; nel primo caso la differenza a favore del concedente può essere insinuata e la differenza a favore della massa va restituita, salvo poi a fare le dovute rettifiche in sede di riparto sulla base della somma effettivamente ricavata dalla vendita o dalla nuova allocazione del bene.
                  Se questo meccanismo non è stato utilizzato in quanto non è stata disposta la stima, rimane applicabile il sistema che prevedeva la sicura ammissione al passivo del concedente per i canoni scaduti ante fallimento e l'insinuazione del residuo eventuale dopo la nuova collocazione dei beni.
                  Zucchetti Sg srl
                • Maddalena Cottica

                  sondrio
                  05/12/2019 09:10

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  La società di leasing ha fatto ammissione per i soli canoni scaduti sino alla data di fallimento che quindi sono da ritenersi ammissibili. Dovrò quindi fare istanza al giudice affinché provveda alla stima dei beni ? è utile indicare un valore stimato da un professionista che può incaricare il curatore per non creare difficoltà al giudice delegato?
                  grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  05/12/2019 20:40

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Esatto quanto ai canoni non scaduti ed è opportuna la richiesta al giudice delegato di nomina di uno stimatore. Alla luce della sentenza citata nella precedente risposta, della legge n. 124 del 2017 e dell'art. 177 del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza la stima deve essere disposta dal giudice, e, quindi, presumibilmente da uno stimatore da lui incaricato. Se si segue questa strada indicata dalla Cassazione, è chiaro che la stima fatta da un professionista incaricato dal curatore ha solo un valore indicativo e non quello che può avere la stima fatta da un incaricato dal giudice.
                  Zucchetti SG srl
                • Maddalena Cottica

                  sondrio
                  10/12/2019 10:47

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Grazie, un chiarimento. Il giudice ha autorizzato, non essendovi il comitato dei creditori, il curatore a sciogliersi dai contratti di leasing.
                  E' possibile consegnare tali beni alla società di leasing (per essere sicuri che siano correttamente custoditi) prima dell'esame dello stato passivo e rivendiche?
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/12/2019 18:07

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Teoricamente no perché solo con la dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle rivendiche le decisioni in esso contenute possono avere esecuzione. Tuttavia a questo si può ovviare in due modi.
                  Uno è costituito dall'applicazione dell'art. 87bis l.fal. , per il quale "In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato" Come vede questa norma si pone porprio come eccezione agli artt. 52 e 103 , ossia alle regole ordinarie della domanda di rivendica e del suo accoglimento, consentendo la restituzione immediata, il che, tra l'altro, conferma il principio sopra detto che, cioè, la restituzione non può avvenire prima della esecutività dello stato delle rivendiche, salvo eccezioni. Ovviamente deve trattarsi di beni mobili e e che essi siano chiaramente appartenenti al richiedente; se ricorrono queste condizioni può chiedere alla società di leasing di fare una apposita domanda ex art. 87 bis l.fall.
                  Altro modo è quello di stipulare con la società di leasing un contratto di deposito gratuito dei beni che erano oggetto della locazione finanziaria per la durata coincidente più o meno con il tempo in cui si presume che lo stato passivo delle rivendiche sarà reso esecutivo, per cui la consegna viene giustificata da questo titolo contrattuale; ovviamente, in tal caso, la società di leasing deve presentare domanda di rivendica e non può disporre del o dei beni- che deve mantenere in custodia- fino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Sta poi al curatore scegliere il rigore con cui controllare come il depositario dispone dei beni.
                  Zucchetti SG srl
      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        06/12/2021 09:17

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Buongiorno, espongo il seguente caso: alla data di fallimento è pendente un contratto di leasing ma al Curatore non sono stati consegnati i beni (auto), per cui è stata sporta denuncia alla procura e trascritta la sentenza di fallimento al pra; comunicato il tutto alla società di leasing affinché proceda con la perdita di possesso (il pra non trascrive la perdita di possesso dell'utilizzatore senza il consenso del proprietario).
        Ora la società di leasing ha emesso fattura per danni da riconsegna veicolo pari al valore del bene e non ha ancora insinuato alcun credito al passivo del fallimento. Occorre contestare le fatture ricevute?
        Il Curatore intende chiedere l'autorizzazione al gd a sciogliersi dal contratto di leasing. Credo sia la strada più opportuna e corretta in assenza del bene e di liquidità. Vi ringrazio per il vs. parere.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/12/2021 20:13

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Se all'assuntore passano, come è presumibile, anche le cause pendenti, egli si assume anche le spese relative, per cui viene meno lo stato di mancanza di attivo che aveva giustificato l'emissione del provvedimento di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002.
          Discendendo, nel caso del fallimento, l'ammissione al gratuito patrocinio non da un provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ma dalla semplice attestazione del giudice delegato della mancanza del "denaro necessario per le spese", a seguito del quale "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico" (art. 144 cit.), riteniamo non possa esservi un provvedimento di revoca dell'ammissione (conf. Cass. 30/11/2020, n.27310), ma, poichè a norma dell'art. 146 DPR cit.,"le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" e "il giudice delegato ne assicura il tempestivo recupero", riteniamo sufficiente che il giudice delegato dia atto della sopravvenuta disponibilità che fa cessare l'ammissione al patrocinio gratuito e la cancelleria provvede alla formazione delle spese da pagare da parte dell'assuntore.
          Zucchetti SG srl
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/12/2021 20:16

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Scusi la risposta in precedenza data non è pertinente alla sua domanda. la risposta è alla sua domanda è la seguente:
          In assenza del bene oggetto del contratto di leasing, certamente è opportuno cghe il curatore opti per lo scioglimento e non per la continuazione del contratto.
          Quanto alla fattura pervenuta, potrebbe anche non replicare in quanto la società di leasing deve procedere all'insinuazione per far valere il suo credito; tuttavia. onde evitare che il silenzio possa in seguito essere inteso come acquiescenza al credito fatturato e che il concedente insinuerà, è preferibile comunque contestarla o comunque comunicare che la fattura non viene presa in considerazione dovendosi della questione trattare in sede di ammissione al passivo.
          Zucchetti Sg srl
    • Maddalena Cottica

      sondrio
      05/02/2020 16:31

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Si chiede se nel caso in cui la società di leasing venda due beni oggetto di due distinti contratti possa compensare la somma a credito del fallimento relativo alla vendita di un bene con il debito residuo relativo alla vendita del secondo bene.
      Vendita bene contratto n. 1 Euro 58.000-debito per rate, capitale residuo e riscatto Euro 50.000= credito per il fallimento di Euro 8.000
      Vendita bene contratto n. 2 Euro 20.000-debito per rate, capitale residuo e riscatto Euro 30.000= debito per il fallimento di Euro 10.000.
      La società si insinua per Euro 2.000
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/02/2020 20:11

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Riteniamo di si in quanto è irrilevante la diversità della fonte contrattuale tra debito e credito (anzi è fisiologica nella compensazione tale diversità), nel mentre è importante che i due rapporti intercorrano tra gli stessi soggetti in modo da aversi reciprocità.
        Zucchetti SG srl
        • Maddalena Cottica

          sondrio
          19/02/2020 10:38

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Il fallimento avrebbe convenienza nel riscattare un bene in quanto il valore di stima supera quello di riscatto maggiorato dei canoni scaduti. La procedura però non ha fondi per riscattare il bene e la società di leasing non è disposta ad aspettare l'esito della vendita (almeno 45 giori per la pubblicità) per incassare quanto dovuto per il riscatto del bene.
          Si chiede se potrebbe essere una soluzione valida quella di raccogliere un'offerta migliorativa di almeno il 10% del prezzo di stima e pubblicizzarla chiedendo subito una cauzione da versare alla società di leasing.
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/02/2020 20:07

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.


            Il riscatto del bene presuppone il subentro nel contratto di leasing, con operatività delle relative clausole. pertanto anche il riscatto va effettuato, eil relativo pagamento va eseguito, nei termini contrattuali.
            Se il fallimento non ha le disponibilità necessarie, qualunque mezzo lecito per ottenerle va bene in modo da non far perdere ai creditori il vantaggio di acquisire un bene del valore superiore al prezzo di riscatto. Quello da lei indicato è uno strumento difficile da praticare, per il fatto che lei non può disporre della cauzione che viene versata per l'acquisto.
            Zucchetti Sg srl
            • Alberto Biccheri

              CITTA DI CASTELLO (PG)
              18/02/2021 15:14

              RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

              Si domanda se ritenete percorribile la strada di procedere alla vendita competitiva di un immobile in leasing, inserendo nell'avviso di vendita che si procederà al trasferimento della proprietà in favore dell'aggiudicatario successivamente alla definizione del rapporto con la società di leasing (pagamento dei canoni scaduti, da scadere e del riscatto come da insinuazione della società di leasing).
              Si configura a tutti gli effetti una vendita di cosa altrui ex art. 1478 cc.
              Il presupposto è che la Procedura ha la capacità finanziaria di acquisire l'immobile ma la società concedente non risponde alle richieste della curatela imponendo una situazione di stallo che perdura da molti mesi.
              La soluzione sopra riportata è stata sostenuta, durante un corso online, da un Giudice delegato di un altro tribunale.
              Grazie.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                18/02/2021 19:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                Ci sembra azzardato per il curatore vendere il bene in leasing, prima dell'acquisto della proprietà proprio perché il fallimento venderebbe scientemente un bene altrui, che tra l'altro produrrebbe effetti solo obbligatori, e imporrebbe alla curatela l'obbligo di procurarsi la proprietà; il che, a parte ogni altra considerazione, non risolverebbe il problema da lei posto.
                E' consigliabile in questi casi, subentrare nel contratto di leasing e poi cedere il contratto , tenendo conto, quanto al prezzo, dei canoni ancora da pagare e del prezzo del riscatto. In tal modo il fallimento cede un contratto in corso, mettendo in mora la società di leasing per ottenere il consenso, incassa l'effettivo valore del bene e il cessionario, al momento del riscatto, diventa lui proprietario, senza il doppio passaggio di proprietà.
                Zucchetti SG srl
    • Rossella Fenini

      Pavia
      26/02/2020 13:20

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Buongiorno,
      mi inserisco nella discussione presentando un caso similare a quelli sopra esposti, ma con alcuni tratti differenti.
      Mi trovo nella situazione in cui la società di leasing (con contratto risolto alla data del fallimento per mancato pagamento regolare dei canoni) ha presentato istanza di rivendica per la restituzione del bene e istanza di ammissione al passivo per le rate residue sino alla scadenza del contratto, oltre a interessi di mora, interessi sino alla data di fallimento e spese legali.
      Preciso inoltre che nel contratto di leasing era prevista una fideiussione rilasciata a favore di due persone fisiche, con iscrizione di ipoteca volontaria a favore della società di leasing, pertanto la richiesta della società di leasing richiede il riconoscimento del privilegio ipotecario.
      Il leasing prima del fallimento aveva intrapreso una esecuzione immobiliare avente ad oggetto gli immobili di proprietà dei fideiussori e pertanto parte delle spese legali si riferiscono alle spese art. 2770 (gli immobili sono poi pervenuti al fallimento).
      Mi chiedo quale debba essere la procedura corretta, rispettando i principi della Cass. 8980/2019 da Voi citata.
      Alcun dubbio circa la rivendica e l'ammissione al passivo per le spese art. 2770.
      Tenderei invece a proporre l'esclusione del capitale sino alla redazione della stima dell'immobile oggetto di leasing.
      Mi chiedo a questo punto:
      - quale dovrebbe essere la sorte delle ulteriori richieste (interessi, interessi di mora e ulteriori spese legali non art. 2770);
      - quali siano le modalità per richiedere al G.D. di disporre una relazione di stima dell'immobile (istanza autonoma o richiesta contestuale all'esame della domanda di insinuazione al passivo).

      Vi ringrazio per il contributo che fornite ogni giorno ai Curatori.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        26/02/2020 20:17

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Sarebbe necessario sapere la natura giuridica dell'imprenditore dichiarato fallito e il legame con esso delle due persone fisiche che hanno fornito la fideiussione. Si tratta di una società di capitali e i fideiussori, soci o non, non sono stati, a loro volta dichiarati falliti, oppure del fallimento di una snc che ha coinvolto anche i soci che hanno dato fideiussione? Le risposte ad alcuni dei quesiti posti sono diverse a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi.
        Sia così gentile da fornirci questi dati. Grazie.
        Zucchetti Sg srl
    • Rossella Fenini

      Pavia
      27/02/2020 09:27

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Chiedo scusa e dettaglio maggiormente.
      Il fallimento ha coinvolto una ditta individuale e i fideiussori erano terzi garanti (persone fisiche non coinvolte nell'attività).
    • Rossella Fenini

      Pavia
      27/02/2020 09:34

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Faccio un ulteriore precisazione: gli immobili pervenuti al fallimento sono unicamente quelli di proprietà del titolare della ditta individuale fallita.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/02/2020 20:04

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Chiarito che è fallito un imprenditore individuale e che coloro che hanno rilasciato la fideiussione a favore della concedente in leasing ed hanno concesso ipoteca volontaria su loro beni sono due soggetti terzi ancora in bonis, è sicuramente da escludere che la società di leasing possa insinuare il suo eventuale credito al passivo del fallimento in via ipotecaria, posto che l'ipoteca grava su beni di terzi non acquisiti all'attivo fallimentare così come è da escludere che possa chiedere nel fallimento il rimborso delle spese dell'esecuzione sui beni dei fideiussori.
        Orbene, alla luce di Cass. 29/03/2019, n.8980 e Cass. 10/07/2019, n.18543, in primo luogo, bisogna ritenere che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater l.fall., anche nel caso (come quello in esame) in cui la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Inoltre, il credito insinuabile corrisponde alla differenza tra il valore del bene, determinato a mezzo di stima disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, ed il suo maggior credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione.
        Il credito del concedente quindi, comprende tutti i canoni scaduti e non pagati alla data del fallimento e su questo importo vanno calcolati gli interessi contrattuali fino alla data del fallimento, nel mentre i canoni a scadere vanno depurati degli interessi compresi nella rata di canone, in quanto va calcolato solo il capitale; su questi, così come sul prezzo di riscatto e i canoni già scaduti, non sono dovuti ulteriori interessi fino al pagamento in quanto sono crediti chirografari per i quali gli interessi sono sospesi dalla data del fallimento (artt. 54 e 55 l. fall.). Il credito così quantificato, va confrontato con il valore di mercato del bene oggetto del contratto, per determinare il quale il giudice delegato può disporre una stima in sede di verifica; tuttavia, per evitare ritardi, è preferibile che il curatore, in presenza di una istanza di una società di leasing, chieda immediatamente al giudice la stima e la nomina di uno stimatore in modo da arrivare al momento della verifica con i dati già completi.
        A questo punto lei ha il valore di mercato del bene e il credito complessivo cui il concedente avrebbe diritto; poiché il bene viene restituito, il concedente deve detrarre dal suo credito il valore di stima del bene e può insinuare al passivo soltanto la eventuale differenza a suo credito.
        Nel suo caso, inoltre, poiché vi sono dei fideiussori che hanno garantito l'adempimento della loro obbligazione anche con una ipoteca, il concedente deve ulteriormente detrarre dal suo eventuale credito quanto ha ricevuto da costoro prima della dichiarazione di fallimento, posto che i fideiussori posso in via di regresso insinuarsi per quanto pagato prima del fallimento.
        Zucchetti SG srl
        • Silvia Vinattieri

          Prato
          19/10/2020 12:40

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Buongiorno,
          vorrei cortesemente avere un vostro parere in merito a questo caso particolare: leasing finanziario traslativo avente ad oggetto bene immobile, contratto sottoscritto nel 2002, scadenza naturale 2014, risolto dalla società di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con raccomandata del 24.9.2012 ante dichiarazione di fallimento (sentenza del 11.6.2020).
          Preciso che erano in corso due cause fra la società di leasing e la società in bonis, la prima per il pagamento dei canoni scaduti, conclusa con sentenza definitiva ante fallimento, la seconda per la riconsegna dell'immobile, causa ancora pendente alla data del fallimento.
          Alla data del fallimento la società fallita non aveva riconsegnato l'immobile alla società di leasing, che attualmente è libero, in custodia della Curatela, e verrà restituito, giusta istanza di rivendica presentata nei termini (9.10.2020) per l'esame dello stato passivo (10.10.2020).

          Nell'ambito di procedure interne della società di leasing, questa ha ceduto alla Società X il credito relativo ai canoni non riscossi, prezzo di riscatto e spese varie e alla Società Y la proprietà dell'immobile.

          Con un'unica istanza la procuratrice delle società X e Y presenta richiesta di insinuazione allo stato passivo chiedendo:
          - per la Società X l'ammissione in chirografo dei canoni scaduti e non pagati, prezzo di riscatto, interessi di mora, spese anticipate ecc..... oltre richiesta di risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del contratto che non viene tuttavia quantificato;
          - per la Società Y l'ammissione in chirografo dell'indennità di occupazione dell'immobile dal 2018 fino alla data del fallimento.

          Con separata istanza di rivendica la Società Y richiede la restituzione dell'immobile.

          Nel progetto di stato passivo ho creato 3 distinti cronologici con le richieste avanzate.

          Secondo le Sentenze della Corte di Cassazione del 29/3/2019 n.8980 e del 10/07/2019 n. 18543, "l'applicazione della disciplina dell'art. 72 quater lf anche in caso di risoluzione del contratto verificatasi prima della dichiarazione di fallimento implica che anche in questo caso il concedente dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato...... la vendità avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene, disposta dla giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene e il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene potranno farsi valere in sede di riparto."

          Quindi, posto che l'immobile verrà restituito alla società Y (titolare del bene ma non più dei crediti relativi ai canoni scaduti ecc...) e che il GD in sede di stato passivo dovrà disporre la nomina di un perito per la valutazione dell'immobile,
          per determinare l'ammontare del credito insinuabile, a mio parere, dovrei:
          1) ammettere in chirografo la richiesta della società X pari ai canoni scaduti e non riscossi, prezzo di riscatto, interessi di mora (verificati), spese condominiali anticipate, documentato da estratto conto e riscontrato da altra documentazione rinvenuta. Non ammetterei altre voci, come spese legali o recupero spese indicate nell'estratto conto ma senza ulteriore documentazione probatoria.
          2) non indicare alcun valore alla richiesta della società Y in merito all'indennità di occupazione (richiesta dal 2018 alla data del fallimento per complessivi € 72.000 in chirografo) e nel provvedimento indicare che il GD dovrà nominare un perito per la determinazione del valore del bene e in base allo stesso verrà stabilito il credito della curatela corrispondente alla differenza fra il valore del bene e l'indennità di occupazione.
          3) accogliere l'istanza di rivendica con la restituzione del bene alla società Y, specificando ancora la nomina del perito da parte del GD in sede di accertamento dello stato passivo.

          In merito alla richiesta di risarcimento del danno per risoluzione anticipata del contratto, non quantificata, verrà esaminta successivamente qualora la società X dovesse presentare insinuazione tardiva.

          E' corretto imputare il valore del bene solo alla richiesta del credito della società Y (titolare dell'immobile) scomputando unicamente l'ammontare dell'indennità di occupazione e quindi (presumibilmente) incassare il maggior credito dalla società Y per poi soddisfare i creditori fra cui anche la società X?
          Grazie,
          Silvia Vinattieri
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            21/10/2020 18:14

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

            La premessa del discorso è che il contratto di leasing è stato risolto e la sentenza definitiva ha solo condannato il l'utilizzatore al pagamento dei canoni scaduti, sicchè solo questa voce e l'intervenuta risoluzione non possono più essere messi in discussione. Pertanto ci sembra corretta la sua proposta di ammissione dei crediti sub. 1.
            Per il resto, applicando la giurisprudenza da lei richiama, sarebbe opportuno chiedere subito la nomina di un perito per calcolare il valore dell'immobile e poi, in relazione a questo, determinare l'eventuale credito successivo alla risoluzione, per canoni appunto successivi e comprensivi del risarcimento danni per anticipata risoluzione.
            ovviamente l'immobile va restituito, non avendo titolo la curatela a trattenerlo essendo stato il contratto di leasing risolto. La risoluzione comporterebbe anche che il fallito avrebbe dovuto restituire lo stesso fin dal momento della stessa, che l'istante fa risalire al 2018, per cui la richiesta di una indennità per occupazione senza titolo da tale data a quella del fallimento, ci sembra fondata (salvo a valutare ovviamente l'entità dell'indennizzo richiesta, la stima potrebbe essere indirizzata anche a questo fine) e indipendente dal valore dell'immobile e dal pagamento dei canoni residui; tuttavia, considerata la situazione complessa e la sicura controversia che ne deriverà, con probabile necessità di un CTU, potrebbe essere opportuno rigettare la domanda per indeterminatezza della richiesta e rinviare, in sede di opposizione allo stato passivo, la verifica dell'an e del quantum dell'indennità di occupazione, con la speranza anche di trovare un accordo transattivo dell'intera vicenda che si trascrina d atempo.
            Zucchetti SG srl
    • Rossella Fenini

      Pavia
      27/02/2020 21:28

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Vi ringrazio per il prezioso contributo.
    • Vincenzo Cucco

      Modena
      07/04/2020 13:09

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Intervengo in questa preziosa discussione. Il caso che mi occupa, quale CTP, è quello di un immobile concesso in leasing alla fallita nel 2009.
      Il contratto prevede un prezzo di euro 1.314.000 diviso in 215 canoni oltre ad un maxicanone.
      La concedente in seguito an una situazione di morosità di circa 24 canoni non pagat,i sfrutta la clausola risolutiva espressa e risolve il contratto nel 2017.
      Nel 2018 interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e la concedente propone domanda di insinuazione al passivo per euro 219.000, e domanda di rivendica: entrambe le domande vengono accolte.
      Il concedente risulta aver venduto l'immobile a vil prezzo, in quanto forfettizzato nell'ambito di una complessiva operazione di cartolarizzazione (l'atto notarile non specifica alcun riferimento a valori obbiettivi).
      Il Curatore con tali numeri (prezzo 1.314.000, canoni in linea capitale pagati 1.103.000, prezzo di vendita euro 96.000 circa) può ancora attivarsi in qualche modo ?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        07/04/2020 18:50

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Riteniamo proprio di no dato che il credito della società di leasing è stato ammesso al passivo senza alcuna condizione ed è stata accolta la domanda di rivendica, per cui nell'ambito fallimentare è preclusa ogni diversa rideterminazione di quel credito.
        Peraltro l'ammissione al passivo è intervenuta nel 2018 quando era già intervenuta la regolamentazione del leasing abitativo (non sappiamo se l'immobile in questione abbia questa natura) con la legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 e poi era intervenuta la regolamentazione generale del leasing e della risoluzione dello stesso con la legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto successivo (commi da 136 a 140 dell'articolo unico). In sostanza, anche se si fosse ritenuto non applicabile l'art. 72 quater l. fall. in quanto riferito esclusivamente allo scioglimento da parte del curatore e non alla pregressa ipotesi di risoluzione per inadempimento, esisteva una normativa che permetteva, anche attraverso la nomina di un perito, di collegare il credito residuo del concedente al valore di riallocazione del bene.
        Zucchetti SG srl
        • Vincenzo Cucco

          Modena
          07/04/2020 18:53

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          PARLIAMO DI IMMOBILE STRUMENTALE CAT D/7
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            08/04/2020 20:04

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

            Proprio per questa eventualità abbiamo richiamato oltre alla normativa sul leasing abitativo del 2015, quella generale del 2017, che regola la risoluzione di tutte le altre tipologie di leasing a seguito di risoluzione.
            Zucchetti SG srl
        • Francesco Zani

          UDINE
          13/05/2020 06:58

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Buongiorno, mi inserisco nella discussione relativamente al quesito del 7 aprile dal momento che ho una situazione simile. Sono curatore del fallimento di una società che aveva in leasing un ufficio; il leasing è stato risolto ante fallimento e la società di leasing si è insinuata al passivo per i canoni non riscossi e mancanti alla conclusione del contratto di leasing. Dal momento che il leasing era quasi al termine rispetto al valore dell'immobile (ovviamente oggetto di discussioni) è evidente che spetta alla curatela un equo indennizzo. L'atteggiamento della società di leasing è dilatorio e attende di vendere l'immobile (senza fare molta attività).
          Abbiamo appena avviato una procedura di arbitrato (in forza di una clausola presente nel contratto di leasing) al fine di veder riconosciute le ragioni della curatela; è emerso che l'immobile è stato venduto (per precisione nella nota di trascrizione immobiliare è stato riportato "atto tra vivi - cessione di diritti reali a titolo oneroso") dalla società di leasing a una società veicolo costituita ai sensi dell'art. 7.1 co. 4 e 5 legge 130/1999 soggetta a direzione e controllo di Credito Fondiario spa.
          Dal momento che la società di leasing insiste dicendo che la vendita effettuata ai fini di una cartolarizzazione non può essere parificato al realizzo di cui parla la norma nell'art. 72-quarter l.f. e che bisogna attendere la successiva vendita/riallocazione del bene da parte della società veicolo, la mia domanda è se vi risulta e se eventualmente sapete segnalarmi qualche interpretazione giurisprudenziale in merito.
          Grazie del prezioso contributo
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/05/2020 19:28

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

            Con le nostre ricerche non siamo riusciti a trovare precedenti, ma riteniamo che la società di leasing abbia ragione. Invero, ai sensi dell'articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge 30/04/1999, n.130, come modificati dal d.l. 30 aprile 2019, n. 34, le società veicolo di appoggio possono essere costituite al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Coerentemente con la seconda parte del comma 4-ter dell'art. 7.1 della legge30/04/1999, n.130 prevede, ai fini fiscali, che "Alle cessioni (alle società veicolo di appoggio) di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima societa' si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". Quest'ultima norma, a sua volta stabilisce che "Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa", così ribadendo un concetto già espresso nel citato comma e articolo della legge del 1999, secondo il quale "Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla societa' veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa".
            Zucchetti SG srl
    • Paolo Rinaldi

      MODENA
      28/05/2020 12:17

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Buon giorno, mi ricollego al quesito principale per porre una questione:
      la società fallita di cui sono curatore aveva dei macchinari in leasing. la concedente ha presentato domanda di ammissione al passivo tempestiva per le rate scadue e domanda di rivendica per il bene che dovrà essere esaminata a breve nella verifica..
      Non è ancora stata comunicata formalmentente l'intenzione di non subentrare nel contratto. Il concedente ha presentato altresì una domanda tardiva per i crediti successivi alla sentenza di fallimento, per consentire di beneficiale delal garanzia del Fondo Medio CRedito Centrale.
      Mi chiedo a questo punto se devo ammettere al passivo il credito tardivo per le rate successive alla dichiarazione di fallimento anche se formalmente il contratto è ancora in essere .
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/05/2020 20:14

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        La scelta sulla sorte del contratto di leasing deve precedere la decisione sulle domande formulate dalla società concedente in quanto l'opzione per la continuazione o per lo scioglimento del contratto costituisce il presupposto logico giuriridico della decisone in sed ei passivo. Se Se, infatti decide di subentrare nel contratto è evidente che non può essere accolta la domanda di rivendica né quella dei canoni futuri e di contro, poiché la scelta del curatore non richiede una formula sacramentale, ma può derivare anche da fatti concludenti, se accooglie dette domande implicitamente lei comunica di voler optare pe rlo scioglimento, precludendosi così la possibilità di sciogliersi.
        Per questo dicevamo che deve primariamente decidere se subentrare o non nel contratto e questa scelta si riversa e si traduce poi nelle decisioni sulle domande presentate, di modo che:
        a-se sceglie di continuare del contratto di leasing perché conveniente per i creditori (ad esempio il valore del bene è superiore alle rate residue da pagare e al prezzo di riscatto, per cui conviene riscattare il bene e venderlo in sede fallimentare), può proporre di accogliere soltanto la domanda di insinuazione per i canoni scaduti e non pagati specificando che rigetta le altre domande perché subentra nel contratto;
        b-se sceglie di sciogliersi dal contratto deve accogliere la domanda di rivendica e quanto al credito può seguire la linea indicata da Cass. n. 8980 del 2019 che abbiamo riportato nella risposta che precede del 29.5.2019, secondo cui "Alla stregua di quanto previsto per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale L. Fall., ex art. 53, la vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene, disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale(in coerenza con la previsione della L. Fall., art. 55), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
        Zucchetti SG srl
        • Alberto Biccheri

          CITTA DI CASTELLO (PG)
          17/03/2022 09:11

          RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

          Quindi, se non ho inteso male il sub a della risposta che precede, in caso di subentro, se vi sono dei canoni scaduti e non pagati, il fallimento subentrante deve pagare solo i canoni residui non scaduti alla data del fallimento e il prezzo di riscatto, mentre i canoni scaduti non pagati ovvero ammessi alla stato passivo, sono pagati con moneta fallimentare? Questi hanno privilegio speciale sulla vendita dell'immobile riscattato?
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            17/03/2022 18:38

            RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

            Nel caso di subentro il curatore assume la posizione dell'utilizzatore fallito per cui assume anche l'obbligo di pagare i canoni futuri alle relative scadenze e di esercitare, alla scadenza finale, l'opzione per l'acquisto del bene pagando il prezzo per l'acquisto.
            E' dubbio se il curatore debba pagare in prededuzione anche i canoni scaduti e non pagati in applicazione dell'art. 74 l. fall. per il quale "Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati".
            Orbene, la Cassazione con due decisioni del 2021 ha definitivamente eliminato ogni dubbio circa il significato e la portata dell'art. 74 l. fall., chiarendo, con riferimento al contratto di locazione immobiliare, che "L'articolo 74 della legge Fallimentare, nello stabilire che il curatore che subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati, non costituisce attuazione concreta di un principio generale attinente alla natura del contratto, ma detta una disciplina di carattere eccezionale, che non può trovare applicazione in tutti gli altri casi di continuazione del rapporto, nel corso di procedure concorsuali, cui tale disciplina non sia espressamente estesa. Nei contratti di durata, quale quello di locazione immobiliare - in cui all'unità sinallagmatica della fase genetica corrisponde la continuità della fase esecutiva - infatti, ogni atto di prestazione e controprestazione, pur non estinguendo il vincolo negoziale, non costituisce adempimento parziale, ma adempimento pieno delle obbligazioni che da esso sorgono: il subentro del curatore nel contratto, pertanto, non impedirebbe di per sé di operare una distinzione - che è preclusa unicamente dalla norma in esame - fra i crediti del locatore aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perché sorti in data posteriore" (Cass. 16/06/2021, n.17218; Cass. 11/06/2021, n.16568)
            Le stesse argomentazioni sono rapportabili al contrato di leasing, per cui, sebbene nella risposta che precede l'ammissione in chirografo dei canoni antecedenti fosse collegata alla specifica domanda, ora si può dire in linea generale, che, in caso di subentro del curatore del fallimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing, i canoni maturati antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e non pagati, sono crediti concorsuali e, in mancanza di un privilegio a tutela di tali canoni, vanno collocati in chirografo.
            Zucchetti SG Srl
            • Alberto Biccheri

              CITTA DI CASTELLO (PG)
              18/03/2022 11:39

              RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

              Quindi, posto che l'articolo 74 LF disciplina in maniera specifica i contratti ad esecuzione continuata o periodica e non può essere riferito al leasing finanziario in quanto questo è un contratto di durata come la locazione immobiliare, e benché alla locazione finanziaria si applica l'articolo 72 della legge fallimentare, è possibile operare una distinzione tra crediti del locatore aventi natura concorsuale perché sorti in data anteriore al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perché sorti in data posteriore.
              Dando per corretto questo passaggio, espongo il seguente caso che mi lascia qualche perplessità applicativa:
              Una Società stipula un contratto di locazione finanziaria immobiliare; vengono pagati tutti i canoni ad eccezione del prezzo di riscatto. La società di leasing effettua alcuni solleciti per il pagamento del riscatto senza però azionare lo scioglimento del contratto per inadempimento. Viene dichiarato il fallimento dell'utilizzatore e 20 giorni dopo la dichiarazione di fallimento, la società di leasing comunica alla PEC della società fallita la richiesta di restituzione del bene immobile per inadempimento dovuto al mancato pagamento del prezzo di riscatto.
              Il curatore non ha ancora deciso se sciogliersi o meno dal contratto.
              Posto che è intenzione del curatore subentrare nel contatto al fine di riscattare l'immobile, la società di leasing avrebbe esclusivamente il diritto di insinuarsi allo stato passivo solo per il riconoscimento del credito per il mancato pagamento del prezzo di riscatto in concorso con tutti gli altri creditori del fallimento?
              Con quali modalità la proprietà dell'immobile passa al fallimento? ovvero la società di leasing non avendo azionato la risoluzione prima della dichiarazione di fallimento, dovrebbe consentire il passaggio di proprietà senza ricevere nulla se non l'insinuazione al fallimento?
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                18/03/2022 19:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                Abbiamo esposto il travaglio interpretativo circa la soluzione scelta, ma comunque quella questione non entra in discussione nella fattispecie in esame, in quanto l'applicazione o meno dell'art. 74 l.fall. riguarda la posizione delle obbligazioni pregresse in caso di subentro nei contratti ad esecuzione continuata o periodica che comporta, per tale norma, dover pagare in prededuzione il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.
                Ove, come nel caso non vi sono inadempimenti pregressi in quanto tutte le rate sono state pagate e rimane solo il riscatto, tale norma diventa irrilevante. Irrilevante è anche la richiesta di restituzione del bene immobile per inadempimento dovuto al mancato pagamento del prezzo del riscatto in quanto comunicata dalla società di leasing al fallito 20 giorni dopo la dichiarazione di fallimento,
                Lei pertanto si trova a fronte di un contratto di leasing pendente e deve valutare se subentrare o sciogliersi dal contratto; considerato che, come detto, tutte le rate sono state pagate, si tratta di valutare se effettuare il riscatto dell'immobile pagando il prezzo del riscatto o liberarsi dello stesso.
                Le modalità del trasferimento della proprietà del bene immobile una volta effettuato il riscatto, sono normalmente già previste nel contratto di leasing; in mancanza, dovrà farsi ricorso ad atto notarile di trasferimento.
                Zucchetti SG srl
                • Alberto Biccheri

                  CITTA DI CASTELLO (PG)
                  14/04/2022 10:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Quindi, in caso di subentro del fallimento nel leasing e contemporanea attivazione dell'opzione di riscatto da parte del curatore (come detto non vi sono canoni scaduti né a scadere), la società di leasing, ex art. 111 c. 1, si vedrebbe riconosciuto un credito prededucibile senza "passare" per lo stato passivo. Questo credito, in base all'art. 111 c. 4, potrà essere soddisfatto al di fuori del riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari dei crediti prededucibili.
                  Pertanto, laddove l'unico bene del fallimento fosse l'immobile in leasing da riscattare, la società di leasing dovrebbe acconsentire al passaggio di proprietà in favore del fallimento, in attesa della vendita da parte del fallimento su cui poi essere soddisfatta nelle modalità sopra descritte.
                  Ritenete corretta e percorribile questa modalità?
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/04/2022 17:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

                  Non esattamente perché, una volta subentrato nel contratto, lei dovrebbe procedere al pagamento del prezzo del riscatto nel termine previsto dal contratto, altrimenti la società di leasing può ritenere il fallimento inadempiente e chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
                  La norma di cui al terzo e quarto comma dell'art. 111 l. fall. non obbliga il creditore che contrattualmente ha diritto ad un pagamento ad attendere che il fallimento abbia disponibilità, ma afferma semplicemente che quando l'attivo è insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni non bisogna pagare i crediti prededucibili man mano che scadono o ne viene richiesto il pagamento in quanto bisogna fare una graduatoria tra tali crediti, ma nulla dice circa gli effetti del mancato pagamento, che, nella fattispecie in esame, è quello ordinario civilistico della risoluzione, escluso l'adempimento coattivo che non può essere esercitato nei confronti del fallimento.
                  In questi casi conviene cercare un accordo con la società di leasing che potrebbe esse re interessata a mantenere in vita il contratto e attendere per il pagamento del riscatto che il bene sia venduto.
                  Zucchetti SG Srl
    • Manuela Rossi

      Bassano del Grappa (VI)
      22/06/2020 16:42

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Buongiorno,
      mi inserisco anch'io nel dibattito per chiedere cortesemente un Vostro parere in merito al seguente caso.
      Sono curatrice del fallimento di una srl che conduceva in leasing il laboratorio in cui veniva svolta l'attività d'impresa; il costo totale dell'investimento immobiliare ammontava ad oltre 1.300.000,00 euro e le quote in linea capitale pagate dalla società ammontavano a circa 560.000,00 euro.
      Alla data del fallimento il contratto era pendente e, a causa dell'onerosità dei canoni, sono stata autorizzata dal Comitato dei creditori a sciogliermi dal contratto stesso.
      La società di leasing ha ottenuto l'ammissione al passivo, in chirografo, dei canoni scaduti alla data del fallimento oltre agli interessi convenzionali di mora e l'accoglimento della domanda di rivendica.
      Ho restituito la disponibilità del fabbricato alla società di leasing e ho richiesto una stima peritale del valore dell'immobile ad un professionista da me incaricato.
      Successivamente ho ricevuto una comunicazione dalla società di leasing con l'indicazione del prezzo di allocazione del capannone.
      I due soci della fallita risultano essere fidejussori a garanzia dell'esposizione nei confronti della società di leasing e sono stata informata che quest'ultima si è rivolta a loro per il pagamento del credito insinuato nello stato passivo della società.
      Dai vari interventi nel forum mi è sembrato di capire che non possano essere applicate né la norma dell'art.1526 c.c. relativa all'equo compenso né le disposizione degli artt. 138-139 della legge n. 124/2017 perché il contratto era pendente alla data del fallimento; risulterebbe, invece, applicabile l'art. 72 quater l.f.
      I miei dubbi ora riguardano proprio il procedimento di calcolo del differenziale :
      1. Dal momento che il credito per i canoni scaduti è stato cristallizzato con l'esecutività dello stato passivo, vado a calcolare la differenza solo tra il prezzo di allocazione dell'immobile ed il valore attuale della somma della quota capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto, ottenendo così una somma a credito a vantaggio del fallimento;
      2. Se, invece, dovessi calcolare la differenza tra prezzo di allocazione e la somma dei canoni scaduti e del valore attuale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto, otterrei un debito della procedura inferiore rispetto a quello ammesso allo stato passivo.
      Da un punto di vista di un mero calcolo aritmetico, il risultato non varia in capo alla società di leasing; tuttavia nel caso sub.1 otterrà soddisfacimento dai garanti fuori dal concorso mentre nel caso sub.2 il credito dovrà essere soddisfatto con moneta fallimentare.
      Per i garanti e la procedura, invece, il risultato è completamente diverso: per questo motivo mi pongo il problema di come sia più opportuno procedere proprio perché la fattispecie coinvolge anche i fidejussori.
      Vi ringrazio anticipatamente anche per il valido aiuto e la precisione che dimostrate sempre con i Vostri pareri.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/06/2020 19:22

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Non esiste una uniformità di vedute sulla questione da lei proposta. Cass. 10/07/2019, n.18543 ha statuito che, ai sensi dell'art. 72quater l.fall., "in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione".
        Questa soluzione, per la verità isolata, contrasta con la prevalente giurisprudenza, per la quale "In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di "leasing", in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore, il concedente, per i canoni scaduti alla data della sentenza dichiarativa, può insinuarsi al passivo, essendo il credito sorto anteriormente al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi al passivo in via tardiva per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla vendita, dovendosi ritenere che l'espressione "credito residuo in linea capitale" utilizzata dall'art.72 quater l. fall. non possa che riferirsi ai crediti ancora a scadere" (Cass. 04/02/2019, n.3200; conf. Cass. 13/09/2017, n.21213; Cass. n. 15701 del 2011; Cass. n. 4862 del 2010, e da ult. Trib. Milano 27/01/2020, n.737).
        A nostro avviso questo secondo orientamento è da preferire perché il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende (cfr. Cass. n. 21213/2017 cit.)
        Zucchetti SG srl
    • Maddalena Cottica

      sondrio
      15/06/2021 10:38

      RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

      Buongiorno, il fallimento si è sciolto da n. 2 contratti e ha ricevuto comunicazione da parte della società di leasing che relativamente a un contratto a seguito della vendita del bene vi è una plusvalenza a credito del fallimento e per l'altro contratto una minusvalenza e chiedono di compensare gli importi.
      E' possibile?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/06/2021 20:04

        RE: RE: Leasing e applicazione ex art. 72 quater L.F.

        Riteniamo di si, sebbene la lettura dei commi 2 e 3 dell'art. 72 quater l. fall. potrebbe indurre a pensare il contrario.
        Bisogna partire dal concetto che, secondo l'interpretazione ormai costante della Cassazione, la disciplina sulla compensazione pone quale unica condizione l'anteriorità del credito e del debito da porre in compensazione alla dichiarazione di fallimento, ove per anteriorità deve intendersi l'anteriorità del fatto genetico dei rispettivi crediti al fallimento, indipendentemente dal momento in cui lo stesso sia divenuto liquido o esigibile, poiché è sufficiente che i requisiti della compensabilità (liquidità, esigibilità, ecc.) ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.
        Orbene, non vi è dubbio che il debito della società di leasing a seguito dello scioglimento di uno dei due contratti abbia natura concorsuale, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 72 quater, Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Se, quando dal rapporto tra credito e ricavato dalla vendita emerge un differenziale negativo, la società di leasing ha un credito concorsuale da insinuare al passivo, quando nel caso opposto ha un differenziale positivo, anche il debito corrispondente alla restituzione da effettuare ha natura concorsuale, non potendo le conseguenze dello scioglimento del contratto di leasing essere differenti a seconda che ne derivi un credito o un debito a favore o a a carico della società di leasing.
        A questo punto entra in ballo il secondo comma dell'art. 72 quater, per il quale "In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale". Questa norma non comporta che il debito della società di leasing derivante dallo scioglimento del contratto A sia verso la massa fallimentare per il fatto che deve versare il surplus al curatore; avendo, infatti il curatore la disponibilità del patrimonio del fallito è chiaro che anche i crediti del fallito siano riscossi dal curatore, sicchè l'indicazione del pagamento al curatore è priva di significato al fine di stabilire la natura concorsuale o meno del debito, per la quale deve comunque farsi riferimento alla causa genetica.
        In sostanza, a nostro avviso, sia il credito della società di leasing derivante dallo scioglimento di un contratto che il credito derivante dallo scioglimento di altro contratto hanno natura concorsuale, per cuoi possono essere tra loro compensati.
        Zucchetti SG srl