Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio speciale Immobile

  • Lorenzo Chelodi

    Egna (BZ)
    10/09/2018 15:53

    Privilegio speciale Immobile

    Buongiorno,
    vorrei un chiarimento circa il corretto codice del privilegio speciale su immobile da utilizzare nel seguente caso.
    Il creditore richiede un privilegio speciale immobiliare che non prevale su spese di giustizia e sulle ipoteche precedentemente iscritte.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/09/2018 12:29

      RE: Privilegio speciale Immobile

      A dire il vero non abbiamo ben capito l'essenza della domanda, ma proviamo egualmente a rispondere chiedendo all'utente di precisare meglio la fattispecie ove la nostra risposta non sia centrata.
      In primo luogo va distinto il conflitto tra vari privilegi immobiliari e quello tra privilegi immobiliari e ipoteca. Il primo conflitto è regolato dall'art. 2780 c.c.; tra i crediti elencati da tale norma non figura quello per spese di esecuzione e conservative sugli immobili di cui all'art. 2770 c.c. perché l'art. 2777 precisa già che detti crediti "sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario", per cui, per espressa disposizione di legge, i crediti per spese di giustizia esecutive e conservative vanno collocate comunque al primo posto, prima di ogni altro privilegio immobiliare e di ogni ipoteca.
      A parte questa specifica voce di credito, il conflitto tra ipoteca e privilegi immobiliari è regolato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., che dà la preferenza ai privilegi, indipendentemente dalla data di costituzione, salvo che la legge non disponga diversamente. E sulla individuazione delle eventuali deroghe fatte salve da questo inciso finale non vi è uniformità di vedute. Eccezioni al principio generale, ad esempio, sono ravvisate nell'art. 2772 c.c. (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e nell'art. 2774 c.c. (in tema di crediti per concessione di acque), ove si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile trasferito al quale il privilegio si riferisce (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197). Si obietta che le norme citate fanno riferimento ai diritti reali di terzi e non ai diritti reali di garanzia quale l'ipoteca, tant'è che il legislatore, quando ha voluto far riferimento anche all'ipoteca, lo ha detto espressamente, come nell'ultimo comma dell'art. 2772.
      Stante questa situazione di incertezza, nella tabella dei privilegi immobiliari, noi abbiamo previsto, dopo la prima voce (Prg. 1,Prefer. Ai1.1), riguardante i crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c. (che, come detto prevalgono su tutti gli altri privilegi e ipoteche), la voce (Prg. 2, Prefer. Ai2.1) riguardante i crediti assistiti da privilegio immobiliare che la legge ritiene posposti alle ipoteche, in deroga all'art. 2748, co. 2, c.c."
      Ossia il programma segue la regola generale della prevalenza dei privilegi immobiliari sulle ipoteche, posta dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., ma si è lasciato libero il curatore di invertire il meccanismo per quei crediti privilegiati che ritiene vadano posposti alle ipoteche, cliccando la voce appena indicata.
      Zucchetti SG srl
    • Francesco Tomizzi

      TERMOLI (CB)
      16/07/2020 13:47

      RE: Privilegio speciale Immobile

      Buongiorno, una domanda.
      Vorrei sapere se un credito ammesso con privilegio ex art.2777 cc, specificatamente per spese di giustizia (parcella del legale) relative ad una esecuzione immobiliare su un bene fallimentare, promossa prima della dichiarazione di fallimento e poi proseguita dal Curatore con relativa acquisizione del ricavato della vendita, prevale o meno sul credito ipotecario sul medesimo bene. Il ricavato della vendita del bene ipotecario è insufficiente a soddisfare il creditore ipotecario stesso che tra l'altro è lo stesso titolare del credito ex art. 2777 cc.
      Nel programma fallco non esiste nella tabella privilegi la voce specifica 2777 cc, pertanto credo vada inserito quello 2770 cc, così facendo il ricavato immobiliare insufficiente viene attribuito totalmente all'ipotecario. Preciso inoltre che vi è anche una massa attiva mobiliare(incapiente) e un credito ex art.2751 bis n.1 cc.
      Ergo,
      1) Ipotesi: prevale il credito ipotecario e il credito prededucibile ex art. 2777 cc rimane insoddisfatto, essendo insufficiente l'attivo immobiliare;
      2) Ipotesi : trattandosi di spesa prededucibile, va pagata con preferenza rispetto al creditore ipotecario, sempre con il solo ricavato dell'immobile;
      3) Ipotesi :trattandosi di spesa prededucibile va pagata anche con il ricavato mobiliare. Pertanto, a) va soddisfatto con prelievo da entrambe le masse, e poi il residuo mobiliare sarà utilizzato per pagare il credito ex art.2751 bis n.1 cc. e quello immobiliare per pagare il credito ipotecario; oppure b) viene preferito il credito ipotecario e stante l'incapienza della massa immobiliare, viene soddisfatto con il ricavato mobiliare e perciò preferito al credito ex art.2751 bis n.1 cc.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/07/2020 18:42

        RE: RE: Privilegio speciale Immobile

        Giustamente non trova nella tabella dei privilegi di Fallco un privilegio ex art. 2777 c.c., perché questa norma non attribuisce alcun privilegio, ma indica soltanto l'ordine da seguire nella soddisfazione dei crediti privilegiati con collocazione ante primo grado (dal primo grado in poi la graduatoria è contenuta nell'art. 2778 c.c.).
        Detto questo, è necessario fare un po' d'ordine perché ci sono alcune cose che non ci risultano molto chiare nella sua esposizione.
        Da questa noi abbiamo ricostruito la seguente fattispecie: A, creditore ipotecario non fondiario, ha iniziato prima del fallimento del suoi debitore B, una azione esecutiva sull'immobile gravato da ipoteca; intervenuto il fallimento di B, il curatore è subentrato, a norma del sesto comma dell'art. 107 l. fall., nella posizione del creditore procedente ed ha portato a termine l'esecuzione apprendendo all'attivo del fallimento il ricavato della vendita (per questo abbiamo ipotizzato la natura non fondiaria del credito azionato, perché in tal caso il creditore fondiario avrebbe continuato lui l'esecuzione, come consentitogli dall'art. 41 TUB, in deroga al divieto di cui all'art. 51 l. fall, e il ricavato sarebbe stato provvisoriamente attribuito al creditore e non al fallimento).
        A questo punto A ha chiesto il rimborso delle spese dell'esecuzione (sia, presumibilmente quelle del suo legale che quelle vive anticipate per precetto, pignoramento ed altro) da lui sostenute fino, evidentemente, al momento in cui è sopravvenuto il fallimento con il relativo divieto di proseguire l'azione esecutiva; se, come crediamo , il curatore è subentrato nell'esecuzione, da quel memento le spese dell'esecuzione sono state sopportate dal fallimento. Il credito di A, iniziale creditore esecutante, per le spese dell'esecuzione ha natura concorsuale (non capiamo perché lei parli di prededuzione) ed è assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 2770 c.c. in quanto spese del giudizio esecutivo immobiliare; lei trova la rispondenza nella tabella Fallco alla voce:
        "Prg. 1 Prefer. Ai1.1 Spe
        CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770 c.c.".
        A questo punto, entra in ballo l'art. 2777 c.c. che regola la preferenza di questo privilegio rispetto anche alle altre cause di prelazione, stabilendo, al primo comma, che i crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario". Di conseguenza, se la ricostruzione che abbiamo fatto è esatta, il credito in questione va pagato con il ricavato dell'immobile oggetto dell'esecuzione (trattasi, come detto, di privilegio speciale) prima del credito ipotecario, come espressamente previsto dalla norma appena richiamata.
        Se le cose si sono svolte diversamente, sia così gentile da spiegare cosa è accaduto.
        Zucchetti SG srl