Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

creditori intervenuti con indicazioni di somme maturate successivamente alla apertura della liquidazione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    22/03/2023 14:58

    creditori intervenuti con indicazioni di somme maturate successivamente alla apertura della liquidazione

    Salve. Sono il liquidatore di una liquidazione controllata ed i creditori mi chiedono con la domanda di ammissione al passivo le somme calcolando interessi fino alla data della domanda di ammissione al passivo ma io credo che tutto si ferma alla data della relazione dell'occ o al più alla data di apertura della procedura pur rilevando che se decorre molto tempo tra il deposito della relazione dell'occ e la data di apertura della procedura gli importi potrebbero risultare molto diversi e quindi penso che sia corretto fermare tutto alla data della relazione dell'occ. E' corretto?
    Un creditore privilegiato (la Regione per bolli auto) mi chiede gli interessi fino al soddisfo ma non credo che gli interessi di questo creditore vadano riconosciuti. E' corretto? grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/03/2023 20:07

      RE: creditori intervenuti con indicazioni di somme maturate successivamente alla apertura della liquidazione


      Le problematiche da lei prospettate trovano risposta nel comma quinto dell'art. 268 ccii, in forza del quale "Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile".
      Si tratta della sintesi del primo comma dell'art. 55 e dell'ult. comma dell'art. 54 l. fall., con riferimento alla data del deposito della domanda; per il resto, come nel fallimento ed ora nella liquidazione giudiziale, gli interessi generati da crediti chirografari restano sospesi dalla data del deposito della domanda e quelli generati da crediti privilegiati, pignoratizi e ipotecari sono regolati rispettivamente dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.
      Il credito della Regione, che è assistito da privilegio generale di grado ventesimo è assoggettato, quanto ad interessi, all'art. 2749 c.c., , con l'unico dubbio se il termine finale del decorso degli interessi legali dopo la presentazione della domanda sia quello della vendita dei beni, come prevede l'art. 2749 c.c., o trova applicazione l'ult. comma dell'art. 54 l. fall. ripreso dal terzo comma dell'art. 153 ccii, che ferma il decorso degli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale "alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente"; propendiamo per la seconda alternativa introdotta proprio per ovviare agli inconvenienti che produce l'art. 2749 c.c. in caso di vendite multiple in tempi diversi dei beni mobili.
      Zucchetti SG srl