Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

  • Andrea Fesani

    RIMINI
    13/03/2013 12:27

    ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

    il socio fallito (socio A) di una snc ha prestato una fideiussione omnibus a favore di un altro socio (socio B) fallito della stessa snc.
    la banca chiede l'ammissione al passivo sia nel fallimento del socio B che nel fallimento del socio A.
    Il curatore invece ritiene di ammettere completamente il credito vantato nel fallimento del debitore principale (socio B ) ed invece di ammettere con riserva il credito della banca nel fallimento del socio A che è solo un garante di B.
    La banca invece insiste sulla ammissione integrale anche nel fallimento di A, osservando che in questo caso (fideiussione omnibus) non si applica il beneficio della preventiva escussione.

    Cosa ne pensate?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2013 18:47

      RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

      La soluzione dipende dalla verifica del tipo di fideiussione data dal socio A. Se questa è solidale ha ragione la Banca, che va ammessa in via pura e semplice; se è previsto il beneficium excussionis, la banca va ammessa con riserva, come lei sostiene.
      Orbene questo punto da chiarire non dipende dal fatto che la fideiussione sia omnibus o non, ma dal fatto che l'art. 1944 c.c. dispone che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, salva diversa disposizione contrattuale che preveda che il fideiussore non è tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. Di regola le banche non mettono questa clausola nei loro modelli di contratto di fideiussione, e tanto meno, la mettono nelle modelli per fideiussioni omnibus.
      Zucchetti SG Srl
      • Vita Lanzilotti

        CAROVIGNO (BR)
        05/01/2014 17:00

        RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

        Una banche mi ha chiesto di essere ammesso al passivo in via privilegiata per crediti riconosciuti da decreto ingiuntivo definitivo, per interessi fino al soddisfo, per importi pagamento F23 e per spese legali liquidate nel procedimento monitorio.
        Sto pensando di ammettere l'importo complessivo al chirografo. Secondo Voi è giusto? o il credito della banca riconosciuto con d.i. è garantito da qualche privilegio?
        grazie mille per l'aiuto.





        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/01/2014 20:27

          RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

          Il decreto ingiuntivo è un provvedimento col quale viene ingiunto, inaudita altera parte, al debitore di pagare una somma al creditore ingiungente, per cui è uno strumento giudiziario che non attribuisce di per sé natura privilegiata ai crediti ingiunti, anche perché i privilegi sono accordati dalla legge in relazione alla causa del credito (art. 2745 c.c.).
          Nel caso, quindi, vanno esaminati i singoli crediti ingiunti al fine di stabilirne la causa per vedere se sono assistiti da privilegio, dal momento che il decreto quantifica una somma, ma non attribuisce né assegna una prelazione.
          Orbene, per quanto riguarda gli interessi, il loro trattamento nel fallimento è collegato alla natura del credito, giusto gli art. 55 e 54 l.fall. e i richiami in essi contenuti alle norme civilistiche; di modo che se il credito per capitale aveva natura chirografaria, gli interessi sono dovuti fino alla data del fallimento e dal quel momento sono sospesi; a questa diversa regolamentazione rispetto a quanto stabilito nel decreto ingiuntivo (fino al soddisfo), sebbene questo sia definitvo, perché il decreto è stato emesso nei confronti del debitore che era in bonis, sopravvenuto il suo fallimento le norme fallimentari hanno prevalenza. Se invece il credito per capitale era privilegiato o pignoratizio o ipotecario, troveranno applicazione, rispettivamente, gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.
          Il credito per pagamento della tassa di registro non gode di privilegio; anche a ritenere che il creditore che anticipi detto importo si surroghi nella posizione dello Stato, questi ha un privilegio speciale di grado settimo speciale, trattandosi di tributo indiretto (art. 2758, co. primo, c.c.), sostanzialmente irrealizzabile perché l'oggetto del privilegio è il provvedimento giudiziario, per cui comunque il relativo credito andrebbe ammesso in chirografo.
          Le spese liquidate per decreto ingiuntivo non godono di alcuhn privilegio trattandosi di spese riguardanti un giudizio di cognizione e non esecutivo né cautelare, per i quali soltanto gli artt. 2755 e 2770 c.c., prevedono un privilegio.
          Zucchetti Sg Srl
          • Maddalena Cottica

            sondrio
            07/04/2015 10:13

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

            Buongiorno mi si presenta questa situazione:
            società di persone (alfa snc) fallisce con estensione del fallimento ai soci.
            Successivamente fallisce una seconda società di capitali (beta srl) a favore della quale in data 7.1.1999 uno dei soci falliti in proprio di alfa snc ha prestato una fideiussione per Lire 1.000.000(il fideiussore fallito è stato socio anche della srl fallita fino alla data della sua liquidazione, al momento del fallimento non era più socio).
            La Banca, mi ha proposta domanda di insinuazione al passivo del fallimento personale del socio per la cifra della fideiussione in quanto il socio fallito è fideiussore della società beta srl fallita.
            Posso ammettere tale credito senza alcuna riserva?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              08/04/2015 12:34

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

              Si perché il socio di Alfa fallito è debitore verso Beta per la fideiussione data. Sicuramente la fideiussione bancaria sarà solidale (ma anche se non lo fosse con il fallimento del debiore principale sarebbe venuta meno la sussidiarietà) per cui il creditore banca può far valere il suo credito sia nei confronti dell'obbligato principale che nei confronti del fideiussore, sia per la normativa civilistica che per quella fallimentare che, agli artt. 61 e 62 riproduce con opportuni adattamenti proprio quella civilistica. Qualora il fallimento del socio paghi integralmente la banca, potrà esercitare rivalsa nel fallimento di Beta, se ovviamente ne vale la penna in considerazione dell'attivo disponibile.
              Zucchetti SG Srl
      • Chiara Maria Carrara

        Busto Arsizio (VA)
        02/02/2022 10:05

        RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

        buongiorno,
        mi trovo in un caso simile. La banca creditrice ipotecaria di una Snc fallita chiede di essere ammessa al passivo della Snc in via ipotecaria, e nel passivo dei due soci falliti in via chirografaria in forza di fideiussione rilasciata dai soci. nel testo della fideiussione è precisato che la Banca non è tenuta ad escutere il debitore o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cc, che si intende derorato.
        Devo pertanto rubricare la domanda sia nel passivo della snc, che in quello dei due soci?
        vi ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/02/2022 19:45

          RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione


          Si in quanto si tratta di distinte domande essendo diversa la collocazione (nel passivo della società in via ipotecaria e in quelli dei soci fideiussori in via chirografaria); la banca pertanto era tenuta a formulare più domande in quanto, a norma del terzo comma dell'art. 148 l. fall., il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci solo quando abbia la stessa determinazione, sia per importo che per collocazione, e, quindi, quando il credito dichiarato nel passivo sociale sia chirografario o assistito da privilegio generale.
          Zucchetti Sg srl
          • Chiara Maria Carrara

            Busto Arsizio (VA)
            02/02/2022 20:08

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

            vi ringrazio per le precisazioni. non corro il rischio, qualora in sede di riparto il credito ipotecario non sia soddisfatto integralmente, di far concorrere più volte lo stesso credito chirografario (la quota di debito afferente la massa sociale non soddisfatto con l'attivo immobiliare e le quote di debito chirografario dei soci)? la fideiussione dei soci copre come unico debito quello derivante dal mutuo ipotecario
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/02/2022 18:21

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

              Si lo corre, ma deve correrlo perché l'obbligazione dei soci verso la banca per la fideiussione è sicuramente solidale, per cui tutti i coobbligati ne rispondono fino, ovviamente, al pagamento integrale, e. a sua volta il creditore può rivolgersi a ciascun condebitore per essere soddisfatto, sempre fino al limite massimo del suo credito.
              Per la precisione, in conformità ai principi dettati per le obbligazioni solidali, l'importo del credito che il creditore può insinuare al passivo di ciascun coobbligato è quello per capitale e accessori (art. 61, comma 1° l. fall.) risultante alla data di dichiarazione di fallimento di ciascun debitore solidale in quanto, a norma dell'art. 62 comma 1°, il creditore che ha ricevuto, prima di tale data, pagamenti parziali da altri coobbligati, può partecipare al concorso soltanto per la parte non riscossa; questo credito continua a concorrere in ciascuna procedura- e, quindi, ai riparti di ciascuna massa- per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati, secondo la regola che si ricava dall'art. 61 e dalla lettura a contrario del primo comma dell'art. 62 l. fall. Pertanto se la banca, credirore di 100, riceve 60 dalla società dal ricavato della vendita del bene ipotecato, rimane insinuato per 100 nei fallimenti dei soci, da quali al massimo potrà ricevere 40. Il fallimento del socio che paga più della sua quota interna, può rivalersi per l'eccedenza nei confronti degli altri.
              Zucchetti SG srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        02/11/2022 12:35

        RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

        Questo nel 2013 perchè mi pare che ad oggi vi sia esclusione fino a che non venga escusso il credito
        o mi sbaglio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/11/2022 18:06

          RE: RE: RE: ammissione al passivo di credito garantito da fideiussione

          In tutte le situazioni rappresentate nelle risposte che precedono si è trattato della insinuazione al passivo del creditore garantito nel caso di fallimento del debitore principale e del fideiussore per questa fattispecie le risposte date sono ancora attuali.
          Non ci è chiaro lei a cosa intende riferirsi, ma probabilmente vuole fare riferimento al coobbligato fideiussore del debitore principale fallito che intenda insinuarsi al passivo prima della sua escussione o anche intenda azionare il regresso o la i surrogazione dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento. Per queste ipotesi vi è stata una evoluzione giurisprudenziale.
          Sia così gentile da chiare in modo più preciso l'oggetto della sua domanda. Grazie.
          Zucchetti SG srl