Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    14/02/2020 09:00

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO

    Gent.mi,
    un creditore ditta individuale formula una domanda di ammissione al passivo nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa: nulla viene indicato in ordine alla sussistenza di eventuali gradi di privilegio, né chiede di essere ammesso in via chirografaria, ma semplicemente chiede di essere ammesso al passivo. Esaminata la domanda, a mio avviso, l'istante parrebbe un creditore privilegiato (artigiano). E' opportuno verificare la sussistenza di eventuali privilegi oppure, visto che il creditore non ha specificato alcunché, è da ammettere in via chirografaria?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/02/2020 20:17

      RE: LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - DOMANDA AMMISSIONE AL PASSIVO

      Nel fallimento la situazione da lei descritta potrebbe aprire un dibattito sui poteri del giudice in considerazione della necessità della domanda e del divieto per il giudice di andare ultra petitum, per cui si dovrebbe stabilire se dalla descrizione dei fatti di causa esposti nella domanda si ricava l'intenzione del creditore di rappresentare il proprio credito come artigiano.
      Questa problematica non si pone nella liquidazione coatta perché in questa procedura la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, ove il deposito dello stato passivo costituisce il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario; da ciò consegue che, come anche risulta sulla base della interpretazione letterale dell'art. 207, l.fall., la presentazione delle osservazioni e delle istanze da parte dei creditori, dopo avere ricevuto la comunicazione da parte del commissario, costituisce una mera facoltà di intervento nel procedimento amministrativo, e non già un onere o un obbligo, a pena di inammissibilità dell'opposizione prevista dal successivo art. 209, l.fall., né si traduce in una domanda di insinuazione non richiesta, (cfr. Cass. I, n. 23385/2013; Cass. IV, n. 26359/2011; in precedenza Cass. sez. lav., n. 3380/2008 e Cass.S.U., n. 11216/1997). La libertà del commissario liquidatore quindi è tale che, nel caso, possa, ove ritenga che il privilegio sussista, di attribuirlo anche se non espressamente indicato.
      Zucchetti SG srl