Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Procedura esecutiva immobiliare estina prima della vendita e relative spese chieste in prededuzione

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    30/06/2022 17:58

    Procedura esecutiva immobiliare estina prima della vendita e relative spese chieste in prededuzione

    Buona sera, chiedo cortesemente il parere dei Vs esperti su quanto segue:
    Un creditore, ALFA, chiede l'ammissione al passivo del fallimento per euro X in chirografo (capitale + interessi) e per euro Y in prededuzione ovvero, in subordine, in privilegio ex art. 2770 C.C.
    La somma Y, come documenta il creditore, è stata spesa per promuovere una esecuzione su un immobile della fallita.
    Considerato però che il suddetto creditore ha rinunciato agli atti ed il GE ha conseguentemente dichiarato estinta la procedura addirittura ordinando al Conservatore la cancellazione del pignoramento trascritto da ALFA sui RR.II. riterrei corretto ammettere X + Y in chirografo in quanto quelle spese non hanno prodotto alcun vantaggio per la massa non avendo natura conservativa.
    Ne convenite?
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2022 19:49

      RE: Procedura esecutiva immobiliare estina prima della vendita e relative spese chieste in prededuzione

      Certamente si, sempre che, come pare di capire, la rinuncia e l'estinzione della procedura esecutiva siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. In tal caso, infatti, mancherebbe il collegamento cronologico e causale per riconoscere la prededuzione richiesto dal secondo comma dell'art. 111 l. fall., nonché il collegamento con l'interesse comune dei creditori, che giustifica il privilegio di cui all'art. 2770 c.c.; questo infatti, in tanto concede un privilegio di così elevato grado, in quanto il pignoramento effettuato dal creditore esecutante avrebbe consentito, ove ancora in vita all'atto della dichiarazione di fallimento, di mantenere il bene oggetto del pignoramento nella garanzia patrimoniale del debitore, per cui se l'esecuzione è cessata prima del fallimento questo vantaggio è venuto meno.
      Zucchetti SG srl