ALTRO - Anatocismo

tasso attivo fittizio

  • Francesco Stefanini

    Benevento
    09/04/2017 12:45

    tasso attivo fittizio

    Mi è capitato di trovarmi in presenza di contratti di conto corrente bancari con tasso attivo fittizio, ad esempio tasso attivo 0,01% e passivo 14,00%.
    Per effetto della capitalizzazione trimestrale reciproca il tasso attivo restava invariato, mente quello passivo si incrementava.
    Ritengo che in questi casi la previsione di capitalizzazione trimestrale non sia corretta perché il tasso attivo, sia capitalizzato trimestralmente che annualmente, non varia mentre il passivo si incrementa.
    A parere si dovrebbe procedere con la capitalizzazione semplice, mancando il requisito di reciprocità.
    Sarebbe utile raccogliere esperienze e giurisprudenza in merito, grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2017 20:23

      RE: tasso attivo fittizio

      L' art. 120, comma 2 t.u.b. attualmente prevede che "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9.2.00, entrata in vigore il 22.4.00, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, co. 2° d.lg. 342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
      In sostanza, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente al mese di luglio del 2000, ovvero alla data stabilita dalla delibera CICR che, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. ha regolamentato – legittimandoli – gli interessi anatocistici, è valida purché il tasso degli interessi sia espressamente determinato e approvato per iscritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità.
      Come si vede nei vari testi riportati, la reciprocità è rapportata alla periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, il che ha fatto dire al Trib. Firenze 2.10.2014 che, sebbene la ratio ispiratrice della norma sia stata quella di imporre una forma di trattamento del computo degli interessi non sbilanciata a favore degli istituti di credito, in realtà l'uguale periodicità di liquidazione e capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, normativamente introdotta, non modifica in alcun modo il fenomeno anatocistico, che semplicemente è stato considerato consentibile in presenza, appunto, di una uguale periodicità nella produzione degli interessi composti (ragionando anche al netto della notoria e manifesta sproporzione fra saggio degli interessi debitori e creditori). Ciò in quanto laddove si sia in presenza di addebito in conto di interessi debitori ciò necessariamente corrisponde all'utilizzo di un credito, ed allorquando il correntista richieda che sul conto corrente sia concesso un affidamento (per es. per una attività di impresa), non è pensabile che egli abbia interesse a lasciare depositate su quel conto giacenze attive sulle quali lucrare interessi prossimi allo zero.
      "L'eventualità dunque che possa verificarsi la capitalizzazione di interessi creditori su un conto su cui maturano interessi debitori è assai remota e solo casuale, oltre che di nessuna rilevanza economica, talché l'uguale periodicità di capitalizzazione introdotta dalla norma delegata è ben lungi dal soddisfare, se non in modo formale ed illusorio, la ratio di riequilibrio voluta dal legislatore".(argomentazioni che il tribunale ha utilizzato per decidere sulla sorte delle capitalizzazione dei contratti antecedenti la delibera del CICR ancora in essere all'aprile 2000).
      Nonostante queste condivisibili argomentazioni, ci sembra difficile contestare lo squilibro per la difficoltà di stabilire quando si possa avere sproporzione tra interessi attivi e passivi.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Stefanini

        Benevento
        11/04/2017 07:56

        RE: RE: tasso attivo fittizio

        Vi ringrazio per la tempestiva risposta.

        Per una più completa analisi della discussione nel forum, come ho potuto verificare in diversi contratti, e in questo nello specifico, nel documento di sintesi in questione di evince:

        Tasso annuo a credito: 0,010% nominale, 0,010% effettivo (con capitalizzazione trimestrale)
        Tasso annuo a debito: 14,00% nominale, 14,7523% effettivo (con capitalizzazione trimestrale)

        Ciò comporta che, per effetto della capitalizzazione trimestrale, il tasso a credito non si incrementa a dispetto di quello a debito.

        grazie e saluti