ALTRO - Anatocismo

ricalcolo interessi senza alcuna capitalizzazione - ritenuta fiscale su interessi creditori ricalcolati

  • Sergio Tenuta

    COSENZA
    16/05/2015 09:57

    ricalcolo interessi senza alcuna capitalizzazione - ritenuta fiscale su interessi creditori ricalcolati

    Buon giorno!
    Desidero avere la Vostra opinione in merito al seguente quesito in materia di anatocismo bancario:

    Nel caso in cui si debba procedere al ricalcolo "senza alcuna capitalizzazione " degli interessi relativi ad un rapporto di conto corrente intrattenuto tra una banca e una società di capitali, è necessario conteggiare la ritenuta fiscale sugli eventuali interessi attivi ricalcolati?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/05/2015 11:32

      RE: ricalcolo interessi senza alcuna capitalizzazione - ritenuta fiscale su interessi creditori ricalcolati

      La risposta è certamente positiva, dato che comunque di interessi attivi bancari si tratta, e sugli interessi attivi bancari grava la ritenuta di legge, indipendentemente dal metodo col quale sono calcolati.

      Naturalmente, si dovrà fare attenzione a raffrontare dati omogenei, quindi il ricalcolo degli interessi potrà essere effettuato al lordo o al netto, a seconda che interessi determinare l'importo dovuto dalla banca o il netto che spetta al correntista, ma gli interessi originari a cui tale dato verrà raffrontato dovranno essere individuati in modo omogeneo, anch'essi quindi o a lordo o al netto.
      • Giampiero Petracca

        montesano sulla marcellana (SA)
        24/03/2020 16:59

        RE: RE: ricalcolo interessi senza alcuna capitalizzazione - ritenuta fiscale su interessi creditori ricalcolati

        Errata è l'applicazione della ritenuta d'acconto agli interessi attivi ricalcolati e mai corrisposti al correntista.  E' opportuno riportare quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600 all'articolo 26  rubricato "Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale" al comma 2: "L'Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati." Nel caso di specie gli interessi ovviamente non sono mai stati corrisposti, quindi non sussiste il presupposto per l'applicazione della ritenuta d'acconto. Non c'è dubbio che agli interessi ricalcolati per indebito non si applica ritenuta d'acconto dato che è inquadrabile nell'alveo dei proventi straordinari, pur trattandosi d'interessi. Infatti l'eventuale rimborso deriva da un evento inatteso ed imprevedibile. Altra considerazione che esclude l'applicazione delle ritenute d'acconto e che i ricalcoli fanno riferimento a periodi risalenti nel tempo e quindi non è più possibile integrare l'operato del sostituto d'imposta, che non versando si avvantaggia sia sul correntista che sull'erario.   Per quanto innanzi esposto non è possibile applicare la ritenuta d'acconto.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          24/03/2020 19:36

          RE: RE: RE: ricalcolo interessi senza alcuna capitalizzazione - ritenuta fiscale su interessi creditori ricalcolati

          Ci dispiace che il nostro precedente intervento non sia parso sufficientemente chiaro, cerchiamo quindi di spiegarci meglio.

          Nel quesito posto si chiedeva se vada conteggiata la ritenuta fiscale sugli interessi attivi ricalcolati e nella seconda parte della risposta abbiamo precisato che il raffronto fra interessi applicati e ricalcolati deve essere effettuato raffrontando dati omogenei.
          Siccome gli interessi passivi sono stati evidentemente sempre conteggiati senza ritenuta, se nei conteggi della banca gli interessi attivi sono stati conteggiati al lordo, vanno considerati al lordo anche nel ricalcolo, e viceversa.
          Poi, se nella sentenza verrà liquidato a favore del correntista un importo a ristorno di eccessivi interessi passivi addebitatigli, tale importo ovviamente non dovrà essere assoggettato a ritenuta, perché non si tratta di interessi attivi.

          Ma se nella sentenza verranno liquidati a favore del correntista maggiori interessi attivi, su tale importo la ritenuta dovrà essere regolarmente operata, ora, e versata.

          Sinceramente non comprendiamo infine l'ultima parte dell'intervento, ovvero da dove nasca l'illegittimo vantaggio della banca.
          Trattandosi di conteggi complessi, siccome chi ha effettuato l'intervento è di fronte con ogni probabilità a un caso specifico, qualora la discussione proseguisse potrebbe essere utile un esempio numerico, così da rendere più facile affrontare la problematica.