ALTRO - Anatocismo

capitalizzazione anunuale interessi attivi

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    08/02/2020 10:54

    capitalizzazione anunuale interessi attivi

    In merito alla vexata quaestio della capitalizzazione degli interessi bancari antecedenti al delibera CICR del 09.02.2000, chiedo la vostra opinione in merito alla possibilità di capitalizzare con cadenza annuale gli interessi attivi per il correntista.
    A parere dello scrivente, laddove la Corte di Cassazione, pronunciandosi sull'argomento dell'anatocismo, in riferimento alla sentenza n. 24418 del 2010, ha ribadito che, in ottemperanza all'articolo 1283 Codice Civile, gli interessi non posso essere capitalizzati in alcuno modo (nemmeno in modo annuale), ha fatto riferimento sia a quelli attivi che a quelli passivi.
    In altre parole, ritengo che, sino al 30.06.2000, la capitalizzazione degli interessi sia inibita indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano attivi o passivi e tale deduzione parte dall'assunto che l'art. 1283 c.c. parla genericamente di interessi scaduti.
    Del resto, la stessa delibera CICR citata all'art. 2, co. 2, prevede "la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
    Ciò esposto pongo il seguenti quesiti:
    1. Prima del 30.06.2000, in un rapporto di conto corrente è legittima la capitalizzazione annuale dei soli interessi attivi?

    2. dovendo rideterminare il saldo di un conto corrente, deve essere esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi ?
    3) oltre alla cassazione del 2010 n. 24418 ci sono altre sentenze in merito?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2020 18:36

      RE: capitalizzazione anunuale interessi attivi

      L'anatocismo nei rapporti bancari subito un evoluzione a cominciare dal 1999, quando si incominciò a mettere in dubbio la tradizionale opinione secondo cui gli usi normativi ammettevano la pratica dell'anatocismo, qualificando la prassi bancaria della capitalizzazione degli interessi su base trimestrale come mero uso negoziali, sicché la relativa capitalizzazione deve reputarsi illegittima ai sensi dell'art. 1283 c.c. (Cass. n. 3096/1999 e Cass. n. 2374/1999 furono le prime, e poi l'indirizzo trovò definitiva conferma in Cass.S.U., n. 21095/2004), e la relativa clausola contrattuale doveva ritersi affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio.
      Il legislatore tentò di salvare, almeno per il passato, tali clausole, con l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, secondo cui le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993 ( TUB), sono da considerarsi valide ed efficaci fino a tale data, ma questo tentativo è stato sconfessato dalla Corte Costituzionale che, con la pronuncia n. 425/2000, ha dichiarato la illegittimità di tale disposizione.
      In seguito la giurisprudenza è intervenuta più volte sul tema della sistema di capitalizzazione degli interessi in caso di nullità della clausola di capitalizzazione, fino a trovare la più compiuta espressione nella sentenza delle Sez. unite n. 24418/2010, secondo le quali, "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 c.c. osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (nello stesso senso, Cass. 20172/2013 e 602/2013).
      Tanto sempre con riferimento all'epoca anteriore all' entrata in vigore del d.lg. 342/99 (che ha modificato l'art. 120 T.U.B) e della deliberazione del CIRC (1 luglio 2000), perché, per il periodo successivo, la pattuizione della clausola relativa va ritenuta valida purché sia rispettato nel calcolo il criterio della medesima periodicità sugli interessi passivi e attivi. Fino però all'1 gennaio 2014, perché con l'art. 1, comma 629, legge n. 147/2013 (legge di stabilità) è stato modificato ulteriormente l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, che ha assunto la seguente formulazione: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
      a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori:
      b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
      Come si vede la nuova norma prevede che dalla data indicata si può semplicemente operare la contabilizzazione, ma non l'accorpamento, alla sorte capitale, neanche alla scadenza dell'anno, indipendentemente dall'emanazione della delibera c.i.c.r.; ossia prevede un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, attivi e passivi, innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità.
      Infine, l'art. 17-bis d.l. n. 18/2016, convertito nella legge. n. 49/2016, pur stabilendo il divieto assoluto di anatocismo, ha previsto la possibilità che i clienti possano autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui essi divengono esigibili, cumulandosi al capitale al momento dell'addebito, fino a revoca.
      Abbiamo preferito fare questa ricapitolazione della situazione per chiarire i concetti di fondo.
      Ciò detto, riteniamo che prima del 30.06.2000, il problema della capitalizzazione degli interessi attivi non si ponesse; questi maturavano annualmente e alla scadenza entrano a far parte del capita disponibile, per cui gli interessi successivi venivano calcolati sul capitale in cui si erano fusi gli interessi dell'anno precedente; tant'è che fino alla modifica del 2014 di cui sopra, l'art. 120 TUB consentiva l'anatocismo sul debito purchè esistesse parità con la periodicità di calcolo degli interessi attivi.
      Dovendo rideterminare il saldo di un conto corrente, oggi, devono essere seguite le leggi vigenti nel tempo per i vari periodi presi in considerazione, e per questo abbiamo fatto la sintesi che precede, cui rinviamo anche per gli altri precedenti giurisprudenziale della S. Corte, ma nello stesso senso anche i giudici di merito.
      Zucchetti SG srl