ALTRO - Anatocismo

mutuo findiario - usura interessi di mora

  • Claudio Gelli

    GENOVA
    04/02/2016 10:03

    mutuo findiario - usura interessi di mora

    Buongiorno,
    in relazione ad un'insinuazione al passivo di un Banca in forza di mutuo fondiario del 1999, si pone questo problema:
    - il fallimento era stato preceduto da un'esecuzione immobiliare, nella quale un creditore concorrente aveva prodotto una perizia che accerta che il tasso pattuito per gli interessi di mora era ab origine oltre soglia d'usura;
    - la Banca, in seguito a diverse rate insolute tra il 2004 e il 2006, risolve il mutuo al 31.12.2006;
    - in seguito percepisce alcuni pagamenti dai fideiussori, ma nel sett. 2013 promuove l'esecuzione immobiliare;
    - a nov. 2015 viene dichiarato il fallimento, l'immobile viene venduto nell'esecuzione e infine la banca si insinua nel fallimento, producendo dei conteggi da cui risulta l'applicazione concreta di interessi di mora usurari solo su alcune rate insolute ante 2006 e, successivamente, solo in pochissimi periodi.

    Ora le mie domande sono queste:
    1) posto che l'interesse di mora è ab origine pattuito in misura usuraria e che, dopo la risoluzione, potrebbero maturare solo interessi di mora, allora è corretto scomputare dal dovuto tutti gli interessi post risoluzione, oppure bisogna scomputare solo quelli effettivamente applicati oltre soglia (attenendosi ai conteggi prodotti dalla Banca)?
    2) per le rate rimaste insolute nel corso del rapporto, l'usura degli interessi di mora travolge solo questi, oppure anche gli interessi corrispettivi conglobati nelle rate in forza del piano di ammortamento?
    3) infine, per il calcolo del privilegio sugli interessi ex art. 2855 c.c., deve aversi riguardo alla data del fallimento, oppure a quella del precedente pignoramento?
    Per tutti e 3 i quesiti, io credo che sia corretta la prima soluzione, ma - visto che ne nascerà sicuramente un'opposizione - mi occorrerebbero dei precedenti specifici della Cassazione.
    Grazie molte.
    Dott. Claudio Gelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/02/2016 20:05

      RE: mutuo findiario - usura interessi di mora

      Le sue domande pongono una serie di problematiche tutte dibattute.
      La prima riguarda l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e le conseguenze, in caso affermativo. Su questo quesito di fondo vi è stato in passato un profondo contrasto dottrinario. Vi era, infatti chi escludeva l'applicabilità della disciplina in tema di usura agli interessi di mora facendo leva sulla distinzione fra interessi moratori e interessi corrispettivi, secondo la quale gli interessi corrispettivi avrebbero una funziona remunerativa, mentre quelli moratori avrebbero natura risarcitoria, e quindi rappresenterebbero la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie; in senso contrario andava chi muoveva chi da una configurazione funzionalmente e sostanzialmente unitaria degli interessi in generale, abbattendo così la dicotomia che ne caratterizza la tradizionale classificazione. In particolare, secondo tale orientamento, sia gli interessi corrispettivi, sia gli interessi moratori avrebbero una funzione «reintegrativa», nel senso che troverebbero entrambi la loro giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità di capitale a favore di una diversa sfera giuridica, posto che il «vantaggio» del debitore che utilizza denaro altrui – il quale giustifica la previsione di interessi corrispettivi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore – e il «danno» che il creditore subisce per la ritardata restituzione del denaro da parte del debitore – che invece comporta l'applicazione degli interessi moratori diretti a risarcirlo – rappresentano due fenomeni speculari. La questione, seppur ancora dibattuta, ha ricevuto una svolta in favore della seconda tesi esposta con il d.l. 29.12.2000, n. 394, convertito in legge dall'art. 1, l. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica dell'art. 644 cod. pen., il quale ha precisato che rientrano nella nozione di interessi usurari quelli convenuti «a qualsiasi titolo», e su questa linea si è posta la giurisprudenza di legittimità che, sin da Cass. n. 5286/2000 ha statuito che non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, atteso che "il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge" (nello stesso senso anche le successive Cass. n. 14899/2000, Cass. n. 8442/2002, Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 9532/2010, Cass. n. 11632/2010, Cass. n. 350/2013). Infine, questa tesi è stata avallata anche dalla Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 29/2002 ha ritenuto "plausibile" l'assunto "secondo cui il tasso soglia riguardasse anche gli interessi moratori.
      Tanto chiarito e ritenuto che secondo la prevalente giurisprudenza di merito, la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, se si riconosce che il l'interesse di mora supera il tasso soglia, trova applicazione il secondo comma dell'art. 1815 c.c., per il quale "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Ossia, con ciò rispondendo al sua prima domanda, che non sono dovuti gli interessi moratori.
      problema diverso è quello posto dalla seconda domanda e cioè se, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi, nessun interesse sia dovuto ex art.1815 comma 2 c.c., né corrispettivo né moratorio ovvero se solo gli interessi moratori siano non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., rimanendo invece dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d'usura.
      Sul punto non ci risultano precedenti della cassazione ed a noi sembra più convincente la tesi secondo cui l'usurarietà degli interessi moratori travolge solo gli interessi moratori stessi, non anche gli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti, perché nonostante quanto in precedenza detto, gli interessi compensativi e quelli moratori mantengono una autonoma e distinta funzione che giustifica un differente inquadramento giuridico ove la legge non disponga diversamente. "Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti. Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto" ((in tal senso Trib. Reggio Emilia 24/02/2015 n. 304).
      Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, continueranno ad incrementare la sorte capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorte capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c. (conf. Trib. Palermo 12/12/2014, Trib. Treviso 9/12/2014 e 11/4/2014, Trib. Brescia 24/11/2014, Trib. Cremona ord. 30/10/2014, Trib. Taranto ord. 17/10/2014, Trib. Venezia 15/10/2014, Trib. Roma 16/9/2014, Trib. Milano 22/5/2014 e ord. 28/1/2014, Trib. Verona 30/4/2014, Trib. Trani 10/3/2014, Trib. Napoli 28/1/2014. Contra e nel senso invocato dagli opponenti, cfr. però App. Venezia n. 342/2013, Trib. Udine 26/9/2014, Trib. Parma ord. 25/7/2014, Trib. Padova 8/5/2014).
      Quanto aslla terza domanda, essendo intervenuto il pignoramento e le vendita eseguita in sede di esecuzione ci sembra che per il calcolo da effettuare ai sensi dell'art. 2855 c.c. vada presa in considerazione la data del pignoramento.
      Zucchetti Sg srl