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INIZIO OPERAZIONI PERITALI

  • Francesco Baietta

    Pesaro e Urbino
    19/09/2024 06:56

    INIZIO OPERAZIONI PERITALI

    Buongiorno,
    esiste una norma che consente il collegamento di una parte in causa via telematica / teleconferenza in sede di PRIMA RIUNIONE PER INIZIO OPERAZIONI PERITALI ?

    Ritengo, anche secondo buon senso, che la prima riunione debba tenersi con modalità in PRESENZA

    grazie
    distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/09/2024 19:43

      RE: INIZIO OPERAZIONI PERITALI

      Nel processo telematico i CTU possono depositare le relazioni in via telematica e colloquiare con lo stesso mezzo con la cancelleria, ma le riunioni tra il CTU e i periti di parte si svolgono in presenza e il relativo verbale va depositato in via telematica. Invero, il comma 2 dell'art. 194 cpc dispone che "Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze", senza alcun accenno alla possibilità che tali attività possano essere svolte in via telematica.
      Zucchetti SG srl-
    • Francesco Baietta

      Pesaro e Urbino
      24/09/2024 11:43

      RE: INIZIO OPERAZIONI PERITALI

      Qualora una della parti voglia necessariamente collegarsi con TELECONFERENZA
      si chiedere se l'autorizzazione al collegamento in TELECONFERENZA
      debba essere oggetto di apposita ISTANZA da presentarsi direttamente al Giudice Istruttore che deve presentata :

      - dal C.T.U.
      - oppure , come lo scrivente ritiene, dalla PARTE INTERESSATA che non può partecipare alla riunione in presenza.

      Lo scrivente NON ritine che il C.T.U. possa autonomante AUTORIZZARE il collegamento in VIA TELECONFERENZA
      non espressamente previsto dal c.p.c.

      grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/09/2024 19:48

        RE: RE: INIZIO OPERAZIONI PERITALI

        Se, come abbiamo ricordato e come lei concorda, il collegamento a distanza non è previsto dal codice di rito, il giudice, a maggior ragione che non il perito, non lo può autorizzare. Ovviamente il giudice potrebbe interpretare la norma in via evolutiva ritenendo che, con le nuove tecnologie, possa anche essere ammesso un collegamento a distanza, per cui, se un tentativo si vuol fare, anche noi riteniamo che l'istanza debba provenire dalla parte interessata e debba essere rivolta al giudice.
        Zucchetti SG srl