ALTRO - Anatocismo

contratto mono firma

  • Francesco Stefanini

    Benevento
    09/04/2017 12:31

    contratto mono firma

    Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si può ritenere mono firma un contratto di conto corrente bancario in cui la parte generale priva di condizioni economiche è sottoscritta sia dalla banca che dalla cliente, mentre il documento di sintesi (con autonoma numerazione delle pagine) riportante tutte le condizioni economiche è sottoscritto solo dalla cliente?
    A parere dello scrivente la banca avrebbe dovuto sottoscrivere anche le condizioni economiche affinché queste risultino operative.
    In attesa di riscontro, vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/04/2017 20:22

      RE: contratto mono firma

      Alla sua domanda non avremmo dubbi a considerare monofirma il contratto sottoscritto dal solo cliente nella parte contenente le condizioni regolanti il rapporto. Ciò detto però bisogna vedere qual è il valore di un contratto del genere.
      La Cassazione, fino a tempi recenti, ha sempre sostenuto che la produzione in giudizio della scrittura contenente un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam da parte di chi non l'ha sottoscritta, così come ogni altra manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 22.3.2012 n. 4564; Cass. 17.10.2006 n. 22223; Cass. 1.7.2002 n. 9543; Cass. 11.3.2000 n. 2826, ecc.). Peraltro, la sentenza n. 4564 del 2012 si era occupata proprio del contratto di conto corrente bancario, affermando che l'intento della banca di concludere il contratto, da essa non sottoscritto, «risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguente perfezionamento dello stesso»; di modo che, per effetto del deposito del contratto sottoscritto dal solo cliente e della prova dell'invio degli estratti conto, il contratto si intende perfezionato fin dall'originaria sottoscrizione, atteso che la banca dichiara per facta concludentia la volontà di volersi avvalere degli effetti negoziali di tale contratto, per il quale non sono ovviamente necessarie formule sacramentali.
      Nel 2016 è però intervenuta la sentenza 24/03/2016, n. 5919 con la quale la S. Corte, in deliberato contrasto con il citato precedente del 2012 e dell'intero precedente indirizzo, ha sostanzialmente ricondotto alla sola produzione in giudizio del documento non sottoscritto il momento perfezionativo del contratto, precisando che tale eventuale produzione in giudizio del contratto sottoscritto dall'altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc, con la conseguenza che gli ordini di acquisto eseguiti precedentemente al perfezionamento del contratto quadro (o, nel caso di contratti di conto corrente, gli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese effettuati prima del perfezionamento in giudizio del contratto) sono nulli proprio perché presuppongono l'esistenza 'a monte' di un contratto quadro valido.
      Concetto ripreso negli stessi termini da Cass. 03/01/2017, n. 36, anche questa con riferimento a contratti bancari; qualche giorno fa la S. Corte (Cass. 03/04/2017, n. 8624) è intervenuta nuovamente sull'argomento, ma disponiamo della sola massima, dalla quale non è possibile stabilire se viene nuovamente confermato il nuovo indirizzo o ripreso quello precedente.
      Scelga lei la tesi da seguire.
      Zucchetti Sg srl