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VENDITA NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

  • Giuseppe Bruni

    SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
    06/09/2018 18:52

    VENDITA NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

    Buonasera,
    sto procedendo alla pubblicazione di un nuova inserzione sul Portale delle delle Vendite Pubbliche ed ho un quesito da sottoporvi:
    La vendita dell'immobile viene effettuata nell'abito di una procedura di sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio nel quale sono stato nominato liquidatore. La procedura in oggetto ha un numero RG e anno in volontaria giurisdizione del Tribunale di Ascoli Piceno.
    1) Se procedo alla nuova inserzione nella sezione "vendita giudiziaria" e clicco su volontaria giurisdizione, inserisco il nome del tribunale il numero e l'anno, una volta autorizzato al momento del mio inserimento tra i soggetti della procedura il portale non prevede la figura del liquidatore ma al limite solo di liquidatore giudiziale (non compatibile con la liquidaizone del patrimonio ex l. 3/2012);
    2) Se procedo alla nuova inserzione invece nella sezione "altra vendita" , cliccando su composizione da crisi da sovraindebitamento , il portale prevede la figura del liquidatore ma non posso far nessun riferimento al tribunale visto che che è una sezione relativa a vendita non giudiziarie.
    Secondo voi quale delle due soluzioni è la più corretta?
    Grazie in anticipo per l'attenzione
    Dott. Giuseppe Bruni
    • Zucchetti SG

      07/09/2018 07:44

      RE: VENDITA NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO L. 3/2012

      A nostro avviso l'interrogativo di fondo, preliminare rispetto a quello formulato, risiede nello stabilire se l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, e dunque la disciplina di cui all'art. 490, comma primo, c.p.c., riguardi o meno anche le procedure di vendita che si svolgono in seno alla l. 3/2012.
      Per la verità le coordinate normative sulla scorta delle quali orientarsi non sono molte. L'unico dato di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma dell'art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati».
      Il successivo quarto comma specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma dell'art. 107 l.f., il quale a sua volta rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di pubblicità. Da questa norma si ricava la considerazione per cui il legislatore ha voluto prevedere, per l'esecuzione del programma di liquidazione, gli stessi meccanismi pubblicitari che valgono per le vendite fallimentari.
      Si tratta, tuttavia, di una logica che non è stata mantenuta in occasione della introduzione del Portale delle vendite pubbliche, poiché il d.l. 83/2015 modificando l'art. 107, comma primo, e l'art. 182, comma primo, l.fall., ha dimenticato di innestarlo anche nel corpo della l. 3/2012. La conseguenza è che, almeno de iure condito, non si può parlare di obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, la qualcosa è rilevante sotto il profilo del correlativo obbligo di pagamento del contributo di pubblicazione (la situazione dovrebbe parzialmente mutare con il varo del codice della crisi e dell'insolvenza, che all'art. 79, comma 4 in tema di concordato minore richiama, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di concordato preventivo, le quali all'art. 119, comma 1, prevedono la pubblicità sul portale. Per le altre procedure di sovraindebitamento di cui al progetto del codice invece, la situazione resterà invariata).
      Detto questo, occorre tuttavia considerare la eventualità, non peregrina, che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP sia disposta comunque dal Giudice il quale in questo modo intendesse assicurare adeguate forme di pubblicità, o comunque prevista nel programma di liquidazione adottato dal liquidatore ai sensi dell'art. 14-novies, comma primo, l. 3/2012.
      Se, tornando alla domanda formulata, così fosse, riteniamo che si debba rimanere nella sezione "vendita giudiziaria" poiché tale è quella che si svolge ai sensi della l. 3/2012. In questo caso, la voce "liquidatore giudiziale", sebbene non corretta, è quella meno lontana (e meno incompatibile) rispetto a tutte le altre presenti.