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pubblicità affitto ramo azienda

  • Raffaella Massaro

    pino torinese (TO)
    14/06/2022 08:30

    pubblicità affitto ramo azienda

    Buongiorno, devo provvedere alla pubblicazione sul PVP del bando di gara relativo all'affitto di un ramo d'azienda. L'affitto mensile è di € 500,00 oltre IVA.
    Tale pubblicità è soggetta al pagamento del contributo?
    • Zucchetti SG

      14/06/2022 16:05

      RE: pubblicità affitto ramo azienda

      Il tema proposto riguarda la individuazione del perimetro di applicazione dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      Il primo periodo della disposizione prevede che "Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente.
      La norma parla di "pubblicazione di ciascun atto esecutivo", utilizzando una formula assai generica, che non distingue la tipologia di negoziazione cui la pubblicazione è destinata.
      Il secondo periodo del medesimo comma primo afferma invece che "Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi", alludendo dunque alla vendita.
      In materia fallimentare, l'art. 107 l.fall. disciplina le modalità attraverso cui devono svolgersi "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione" (comma 1), utilizzando dunque un sintagma idoneo a ricomprendere l'intero procedimento di liquidazione dell'attivo, a prescindere dalle modalità negoziali attraverso cui esso deve declinarsi. La norma precisa che "in ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva".
      Sulla scorta di questo dato normativo ci pare di poter affermare che anche la pubblicazione di una procedura competitiva funzionale alla stipula di un contratto di affitto sconti il pagamento del contributo di pubblicazione, quanto meno in ambito fallimentare.
      Occorre a questo punto chiedersi se ciò valga anche quando oggetto della procedura è un ramo di azienda.
      A questo proposito va ricordato che, a norma del citato art. 18-bis la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili sconta il pagamento del contributo di pubblicazione. A proposito del contributo, è bene precisare che lo stesso: da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, esso è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore. Ciò in quanto la disciplina del Portale delle vendite Pubbliche non risente della previsione di cui all'art. 490, comma secondo, c.p.c., il quale regola esclusivamente il regime pubblicitario sui siti internet dei beni immobili e dei beni mobili registrati di valore superiore ad €. 25.000,00 e dei beni immobili.
      Non sconta il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni mobili "registrabili" cioè quei beni mobili non iscritti nei pubblici registri ma suscettibili di iscrizione. Qui il dato normativo di riferimento deve essere ricercato nell'art. 815 c.c, il quale a proposito dei beni mobili "iscritti in pubblici registri" prevede che essi sono soggetti alle disposizioni che li riguardano, ed in mancanza alle disposizioni relative ai beni mobili.
      Con riferimento alle cessioni d'azienda il dato letterale dell'art. 18-bis citato condurrebbe ad escludere l'obbligo di pagamento, poiché l'azienda è qualcosa di ontologicamente diverso dai beni mobili ed immobili. E tuttavia, margini di incertezze residuano quante volte tra i cespiti aziendali figurino anche beni immobili o mobili registrati, poiché in tal caso si potrebbe dire che il contributo sia dovuto. Questa conclusione pare doversi condividere in ragione del fatto che il legislatore richiede il pagamento del contributo quando la vendita "riguarda beni mobili o mobili registrati", espressione che sembra attenzionare l'oggetto materiale della vendita, piuttosto che l'oggetto giuridico della medesima. Del resto, diversamente opinando si avrebbe che sconterebbe il pagamento del contributo di pubblicazione la vendita di beni immobili, mentre ne sarebbe esente la vendita che avesse ad oggetto anche beni immobili.