Forum ASTE TELEMATICHE - PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

COVID 19 - Ribasso del prezzo nelle nuove pubblicazioni

  • Lorenzo Baciucco

    Perugia
    19/05/2020 17:31

    COVID 19 - Ribasso del prezzo nelle nuove pubblicazioni

    Buonasera,

    Ho ricevuto la notifica di un provvedimento del G.E. con cui sono state aggiornate le modalità della disciplina della vendita, a seguito delle misure adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica.

    In particolare, nel detto provvedimento si stabilisce: "che il già nominato delegato proceda ad effettuare, ove i beni non siano stati già aggiudicati o assegnati, gli ulteriori tentativi di vendita, con i ribassi massimi consentiti dalla legge, effettuando la pubblicazione dell'avviso di vendita nel Portale delle Vendite Pubbliche entro il 30/9/2020".

    Il mio dubbio è il seguente: considerato che il terzo esperimento di vendita (in cui si è comunque accertato l'assenza di offerte) è stato revocato dal Tribunale a causa del COVID-19 (nonostante siano stati integralmente pagati i relativi costi), nel prossimo tentativo di vendita (quarto?) dovrò applicare i ribassi di legge in relazione al prezzo del secondo esperimento andato deserto o del terzo esperimento di vendita revocato?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      23/05/2020 06:41

      RE: COVID 19 - Ribasso del prezzo nelle nuove pubblicazioni

      A nostro avviso la risposta all'interrogativo formulato risiede nell'art. 591, comma secondo, c.p.c.
      Questa norma prevede che l'infruttuoso esito di un tentativo di vendita apre due possibili scenari.
      Da un lato quello (per la verità assai poco praticato) dell'amministrazione giudiziaria del bene pignorato (che nella sostanza si risolve, appunto, nell'amministrazione del bene in attesa che cessino le negative contingenze che hanno causato l'assenza di offerte), la quale ai sensi dell'art. 592 non può avere una durata complessiva eccedente i tre anni; dall'altro quello della celebrazione di un nuovo tentativo di vendita, in occasione del quale "il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà".
      Il meccanismo del nuovo esperimento di vendita, come si vede, da un lato presuppone una precedente vendita infruttuosa, e dall'altro consente una rivisitazione delle condizioni di vendita stabilite con l'ordinanza pronunciata a norma dell'art. 569 c.p.c., volta essenzialmente a rendere più appetibile il bene sul mercato senza tuttavia svilire oltremodo l'interesse del ceto creditorio (ma, evidentemente, anche del debitore stesso) a conseguire dalla vendita il massimo realizzo; è questa la logica della possibilità di prevedere un ribasso del prezzo, che tuttavia deve essere contenuto nella misura massima stabilità dalla disposizione appena richiamata.
      Dunque, se l'esigenza di riparametrare le condizioni di vendita, anche attraverso un eventuale ribasso del prezzo (ribasso che la norma configura come eventuale ma che la pressi giudiziaria applica sistematicamente ad ogni nuovo tentativo di vendita, salvi casi particolarissimi riguardanti il mancato versamento del saldo prezzo conseguentemente ad aggiudicazioni in odore di turbativa) risponde all'obiettivo di rendere il bene più appetibile sul mercato quando questo sia rimasto inerte rispetto al precedente avviso, siamo dell'opinione per cui la revoca della vendita per effetto della emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro Paese non giustifica ex se la celebrazione di un nuovo tentativo di vendita a prezzo ribassato. Ed invero, in questo modo si potrebbe avrebbe una decurtazione del prezzo base a prescindere da ogni manifestazione di interesse espressa dal mercato rispetto ad un corrispettivo maggiore, posto che non vi è stata la possibilità di formulare eventuali offerte di acquisto.
      Ed allora, per trarre le fila del discorso sin qui svolto, a nostro avviso è necessario distinguere due casi.
      In primo luogo quello della vendita revocata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal caso, infatti, il ribasso è praticabile poiché il mercato è già stato sondato, mostrando di non aver interesse ad acquistare quel cespite a quel prezzo.
      Diversa è l'ipotesi di revoca (o annullamento, o rinvio, a seconda della terminologia utilizzata dai vari tribunali) intervenuta prima della scadenza del termine: in questa situazione una riduzione del prezzo base a nostro avviso è ingiustificata poiché si tradurrebbe in una decurtazione che prescinde dalla verifica di appetibilità del bene ad un prezzo superiore.