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Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI
Esecuzione immobiliare contro il terzo datore di ipoteca
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Stefano D'Ercole
Roma10/11/2025 11:03Esecuzione immobiliare contro il terzo datore di ipoteca
Buongiorno,
ho un dubbio per un'esecuzione immobiliare contro il terzo datore di ipoteca. L'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. va notificato anche al debitore principale?
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
11/11/2025 16:46RE: Esecuzione immobiliare contro il terzo datore di ipoteca
A nostro avviso si.
L'art. 603 c.p.c. prescrive che nell'esecuzione contro il terzo proprietario "Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare".
L'art. 604 aggiunge che invece "Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma".
Tuttavia il comma 2 precisa che "Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo".
Da queste norme la giurisprudenza ha tratto il convincimento per cui "il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c." (Cass. 05/06/2020, n. 10808).
In questa pronuncia la corte osserva, in particolare, che "Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, in sostanza, il debitore diretto si trova in una situazione peculiare. Egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti (Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016, Rv. 638490 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 535 del 17/01/2012, Rv. 621195 - 01). In particolare, viene qui in rilievo quanto disposto dall'art. 604, 6 secondo comma, cod. proc. civ., a mente del quale «ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo». La norma potrebbe intendersi nel senso che il terzo proprietario gode delle stesse tutele processuali che, nell'espropriazione ordinaria, il codice di rito assicura al debitore esecutato. Ma l'avverbio «anche», che congiunge la posizione del debitore a quella del terzo proprietario, deve essere inteso nel senso che, nelle ipotesi previste dalla legge, devono essere sentiti entrambi i soggetti, non soltanto il terzo in vece del debitore. In sostanza, l'art. 604, secondo comma, cod. civ. fissa le particolari modalità secondo le quali il debitore diretto partecipa al processo esecutivo di cui è parte, pur senza essere il legittimato passivo dell'espropriazione. Ad esempio, il debitore deve essere convocato all'udienza fissata dal giudice della esecuzione per l'autorizzazione alla vendita dell'immobile (art. 569 cod. proc. civ.)".
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