Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

opposizione a ordine di rilascio da parte di un terzo

  • Elena Pompeo

    Salerno
    30/12/2018 12:35

    opposizione a ordine di rilascio da parte di un terzo

    salve. dopo aver venduto un immobile e proceduto al rilascio, il terzo occupante l'immobile mi ha notificato, nella mia qualità di custode giudiziario, opposizione al rilascio. Devo costituirmi nel giudizio?
    • Zucchetti SG

      01/01/2019 19:50

      RE: opposizione a ordine di rilascio da parte di un terzo

      A nostro avviso la risposta al quesito formulato si ricava dalla esegesi dell'art. 560, c.p.c.,.
      I commi terzo e quarto di questa disposizione (nel testo modificato dal decreto legge 3 maggio 2016 n. 59 convertito in Legge 30 giugno 2016 n. 119) prevedono che il Giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato, senza oneri per l'aggiudicatario, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, oppure quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, oppure, al più tardi, quando provvede all'aggiudicazione.
      Questo provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni impartite dal giudice dell'esecuzione immobiliare, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
      Avverso l'ordine di liberazione i terzi che ritengano di essere titolari di un diritto opponibile alla procedura possono proporre opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso.
      Infine, il comma quinto dell'art. 560 ciato così recita: "il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità".
      Proprio quest'ultimo inciso, introdotto dalla riforma del 2006, costituisce la risposta normativa al dibattito che in precedenza era sorto intorno al tema della legittimazione processuale del custode ed alla necessità, o meno, della previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
      Stando a questa previsione, deve riconoscersi in capo al custode la titolarità di una legitimatio ad causam in funzione dell'acquisizione della disponibilità materiale dell'immobile (sebbene sia stato autorevolmente sostenuto in dottrina che la legittimazione processuale del custode debba estendersi anche a tutte quelle azioni che siano strumentali alle funzioni di conservazione, amministrazione e gestione del compendio pignorato).
      Sulla scorta di questi postulati, è stata riconosciuta la legittimazione del custode a proporre domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'immobile pignorato nei confronti dell'occupante sine titulo (Cass. civ., 24 marzo 1986, n. 2068) oppure ad esercitare l'azione possessoria avverso azioni di turbativa poste in essere da terzi (Cass. civ., 19 marzo 1984, n. 1877). Parimenti, il custode è stato riconosciuto "legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione" (Cass. civ., 13 dicembre 2007, n. 26238).
      Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 cod. civ. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 cod. civ.(Cass. civ., 16 gennaio 13, n. 924).
      Così riscostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che la legittimazione processuale passiva del custode debba essere circoscritta nell'ambito della medesima cornice individuata a proposito della sua legittimazione attiva; ergo, negli stessi termini in cui deve essergli riconosciuta, per le ragioni innanzi esplicitate, la legittimazione attiva a proporre quelle azioni giudiziarie necessarie ad ottenere la disponibilità dell'immobile, deve pure ammettersi che lo stesso debba e possa costituirsi in giudizio quando la disponibilità dell'immobile da parte della procedura, nella persona del custode, sia posta in dubbio da parte di terzi che assumano la titolarità di titoli di godimento opponibili alla procedura.
      Precisiamo tuttavia che secondo un condivisibile precedente giurisprudenziale, tale legittimazione va negata in relazione a quelle controversie in cui viene in rilievo il diritto di proprietà o altro diritto reale cadente sull'immobile pignorato (Cass. civ., 21 maggio 1984, n. 3127).
      Dunque, a meno che non l'opponente non assuma di essere proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale cadente sullo stesso, la legittimazione del custode sussiste.