Forum ASTE TELEMATICHE - GARA TELEMATICA

pagamento marca da bollo da parte di tutti i partecipanti alle vendite telematiche

  • IVG di Pisa

    PISA
    12/07/2022 16:23

    pagamento marca da bollo da parte di tutti i partecipanti alle vendite telematiche

    Buonasera,
    in qualità di gestore delle aste telematiche per L'istituto vendite giudiziarie, in riferimento all'art 18 comma 2, DPR n. 115-2022, in base alla quale tutti i partecipanti alle gare telematiche mobiliari, concorsuali sono tenuti al versamento del contributo della marca da bollo di € 16,00.
    non essendo vendite che vengono effettuate direttamente dal sistema del portale ministeriale, come verificare se il cliente procede o meno al pagamento e se lo stesso è dovuto.

    Grazie
    Dr. Endrian Mancka
    • Zucchetti SG

      15/07/2022 08:36

      RE: pagamento marca da bollo da parte di tutti i partecipanti alle vendite telematiche

      Il dato normativo da quale occorre prendere le mosse è costituito, a nostro avviso, dall'art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (recante "Disciplina dell'imposta di bollo"), il quale dispone che i giudici e i cancellieri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con l'imposta di bollo (in questi termini anche Cass. n. 3303 del 10/04/1996).
      Tuttavia gli atti ed i documenti stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale, ai fini della loro regolarizzazione.
      Quindi, poiché l'offerta di acquisto viene ricevuta dal cancelliere, è quest'ultimo obbligato a trasmetterla all'agenzia delle entrate per la sua regolarizzazione.
      Nel caso di vendite esecutive mobiliari, premesso che il pagamento dell'imposta di bollo è dovuta a norma dell'art. 18 dpr 115/2002, viene in considerazione l'art. 534-bis c.p.c., il quale a proposito delle deleghe delle operazioni di vendita prevede, all'ultimo capoverso, che si applica, in quanto compatibile, l'art. 591-bis c.p.c., il quale a sua volta dispone che il professionista delegato si sostituisce al Giudice dell'esecuzione ed al cancelliere nell'adempimento delle attività relative alla fase di liquidazione del bene pignorato (cfr la precisazione contenuta nel quarto comma della disposizione).
      Dunque, è il professionista delegato che si occupa della verifica del pagamento dell'imposta di bollo.
      Detto questo, e venendo alle modalità del controllo, è chiaro che se non si tratta di una vendita nella quale l'offerta di acquisto viene redatta e cifrata mediante il software realizzato dal Ministero, ed indicato all'art. 12, comma 3 d.m. giustiza 26-2-2015, n. 32, non si avrà a disposizione l'impronta (hash) della offerta su cui apporre il bollo, e quindi non potrà essere eseguito il pagamento dell'imposta di bollo secondo le regole tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011, e 16 aprile 2014, e dunque tramite il sistema pst.giustizia.
      Se dunque il sistema di generazione dell'offerta telematica adottato non consente il pagamento tramite pst giustizia, non resta che richiedere il pagamento tramite F24 oppure affidarsi al servizio @e.bollo, messo a disposizione dall'agenzia delle entrate.