Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Validità aggiudicazione

  • Silvia Lunetti

    AREZZO
    03/02/2023 16:29

    Validità aggiudicazione

    Buongiorno, sono il legale di un soggetto risultato aggiudicatario all'esito di un'esecuzione immobiliare e, nell'interesse del mio cliente, vengo a proporre il seguente quesito precisando che lo stesso ha già provveduto al versamento del saldo prezzo ed è in attesa dell'emissione del Decreto di trasferimento.
    Dalla disamina degli atti afferenti la procedura esecutiva è emerso come il professionista Delegato, nell'avviso di vendita, abbia determinato un prezzo base inferiore rispetto a quello autorizzato.
    Pertanto sono a chiedere se la predetta aggiudicazione sia da considerarsi nulla tout court o, diversamente, sia necessaria un'azione volta a rilevarla. Nella seconda ipotesi chi potrebbe agire? E quali sono i termini?
    • Zucchetti SG

      05/02/2023 12:23

      RE: Validità aggiudicazione

      A nostro avviso la chiave di lettura del tema proposto deve muovere dalla lettera dell'art. 2929 c.c., a mente del quale "La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione".
      Dunque, poiché la erronea indicazione, nell'avviso di vendita, del prezzo base, costituisce vizio di un atto esecutivo che attiene alla fase della vendita, esso è opponibile all'aggiudicatario.
      Quanto alle modalità attraverso le quali il vizio può essere denunciato, riteniamo che alla fattispecie può essere applicata quella consolidata giurisprudenza che, affrontando il tema dei vizi che attengono all'avviso di vendita, ha affermato che gli stessi possono essere dedotti con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dal decreto di trasferimento (o dal momento in cui l'opponente ne ha avuto conoscenza legale o di fatto), che è il primo atto compiuto dal giudice dell'esecuzione all'esito del procedimento di vendita, noto essendo che gli atti del professionista delegato sono reclamabili ex art. 591-ter c.p.c. ma non sono impugnabili con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. in quanto detto rimedio è praticabile solo avverso gli atti del giudice dell'esecuzione (Cfr. Cass., 26 giugno 2006, n. 14707; 21 marzo 2008, 7674; 20 gennaio 2011, n. 1335; 30 settembre 2015, n. 19573; 6 marzo 2018, n. n. 5175).
      Peraltro (almeno fino a quando non entrerà in vigore il d.lgs 149/2022, il quale ha riscritto l'art. 591-ter c.p.c.), il reclamo di cui all'art. 591-ter c.p.c. non stabilizza gli atti del professionista delegato, atteso che secondo la giurisprudenza (Cass., 9 maggio 2019, n. 12238) le nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel procedimento di reclamo ex art. 591-ter c.p.c., potranno essere fatte valere impugnando ai sensi dell'art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.
      Più complicato è invece stabilire se il decreto di trasferimento, una volta pronunciato dal giudice dell'esecuzione, possa essere da questi revocato d'ufficio sul rilievo della violazione delle regole della vendita.
      In generale, non vi sono difficoltà ad ammettere che il decreto di trasferimento soggiaccia, come tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, alla previsione di cui all'art. 487 c.p.c., a mente del quale "Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione".
      Piùttosto, occorre domandarsi qual è il momento ultimo entro cui il potere di revoca possa intervenire, e cioè quando può dirsi che il decreto di trasferimento "abbia avuto esecuzione".
      A questo proposito la cassazione (16 novembre 2011, n. 24001) ha affermato che il momento ultimo entro cui il decreto di trasferimento può essere revocato è quello in cui sono compiute le formalità indicate al comma primo dell'art. 586, vale a dire registrazione (da eseguirsi nel termine di 60 giorni – art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 131/1986), trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (da compiersi nel termine di 120 giorni ex art. 6, comma 2 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).
      Certamente, il rilievo del vizio non porta automaticamente alla revoca del decreto di trasferimento. Infatti, l'esercizio di poteri officiosi implica l'utilizzo di un potere discrezionale nell'esercizio del quale il giudice dell'esecuzione deve comparare i contrapposti interessi in gioco, primo fra tutti l'affidamento dell'aggiudicatario, con la conseguenza che alla revoca potrebbe giungersi (ma tendiamo ad escluderlo) solo se si dimostrasse in concreto che un prezzo correttamente indicato avrebbe condotto ad una vendita ad un prezzo più alto, il che francamente ci sembra difficile da provare.