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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
decreto di trasferimento
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Elena Pompeo
Salerno26/08/2024 09:11decreto di trasferimento
L'offerente ha depositato una offerta di acquisto a titolo personale. Successivamente al deposito dell'offerta ha contratto matrimonio in regime di separazione dei beni e dopo il matrimonio ha saldato il prezzo. Oggi, prima della redazione del decreto di trasferimento, mi chiede se è possibile trasferire il bene a lei ed al coniuge. Io credo che non sia possibile perchè l'efferta è stata depositata solo da lei a titolo personale ed ha contratto matrimonio successivamente scegliendo il regime di separazione dei beni. E' corretto? Oppure, depositando apposita istanza al Ge, è possibile? grazie -
Zucchetti SG
26/08/2024 09:34RE: decreto di trasferimento
A nostro avviso la richiesta dell'aggiudicatario non può essere soddisfatta.
Il subprocedimento di vendita che si svolge in seno ad una procedura esecutiva si dipana secondo la seguente scansione:
esecuzione degli adempimenti pubblicitari;
presentazione dell'offerta di acquisto;
(eventuale) svolgimento della gara tra gli offerenti;
aggiudicazione (definitiva);
versamento del saldo prezzo;
pronuncia del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario e cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Si ammette tradizionalmente che non vi sono ostacoli di ordine normativo, né di tipo pratico, ad ammettere la possibilità che l'offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita.
Neppure distonica rispetto al sistema normativo è la possibilità che il bene o la quota oggetto di aggiudicazione sia alienata prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l'effetto traslativo); si tratterà, infatti, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il venditore (in questo caso l'aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.
Nel silenzio dell'ordinamento, occorre invece chiedersi se sia compatibile con lo schema della vendita esecutiva la possibilità che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente (in tutto o in parte) in favore di un soggetto diverso.
A nostro avviso, questa possibilità va esclusa poiché il subprocedimento di vendita dell'immobile pignorato è posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistici la cui tutela deve condurre ad escludere, in linea generale, che lo stesso possa subire deviazione.
Le uniche alternative, riconosciute dallo stesso codice, sono quelle della presentazione di offerta per persona da nominare e della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui.
Soprattutto rispetto alla prima di tali fattispecie deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l'intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall'aggiudicatario l'istituto dell'offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d'essere.
Aggiungiamo che la negoziabilità della situazione giuridica soggettiva dell'aggiudicatario è stata posta in dubbio dalla giurisprudenza, la quale occupandosi del caso in cui un avvocato, aggiudicatario in una vendita senza incanto, aveva chiesto al debitore il pagamento di una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del saldo prezzo e dunque all'aggiudicazione, ha affermato che "è un fuor d'opera parlare di posizione soggettiva derivante dall'aggiudicazione (provvisoria) del bene che legittima il suo titolare a disporne in via negoziale: a prescindere dalla considerazione che, trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come già detto, l'aggiudicazione in favore del ricorrente fu definitiva, occorre pur sempre considerare che all'aggiudicazione consegue l'obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo a seguito della emissione del decreto di trasferimento, esitato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. dopo che questi abbia verificato l'integrale versamento del prezzo. E ciò è tanto vero che, in caso di inadempimento, è espressamente previsto che la procedura incameri la cauzione a titolo di "multa", somma che poi andrà a comporre la massa attiva da distribuirsi, ai sensi dell'art. 509 cod. proc. civ. In tal senso depone chiaramente la disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. civ., intitolata "inadempienza dell'aggiudicatario" e l'espresso riferimento alla multa quale tipica sanzione. Già nella struttura tipizzata del procedimento esecutivo immobiliare, quindi, l'inadempimento dell'aggiudicatario costituisce un comportamento che accentra su di sé un particolare disvalore sociale, costituito dal pregiudizio arrecato all'attuazione delle finalità pubblicistiche a cui la fase esecutiva è normativamente destinata; il che non può non valere, a maggior ragione, per la volontaria rinunzia all'aggiudicazione. A conferma di ciò, depone anche l'ulteriore previsione dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ., titolata "dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario", secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ciò sta indubbiamente a significare che l'ordinamento considera deleterio un esito infruttuoso della procedura, come lo stesso dilungarsi della stessa in conseguenza della rinuncia (o anche, più semplicemente, dell'inadempimento) dell'aggiudicatario. Non si tratta, dunque, di far discendere un divieto alla disponibilità, in capo all'aggiudicatario, di rinunciare all'acquisto definitivo del bene "dall'asserita mancanza di una previsione normativa al riguardo", ma di dare atto dell'esistenza di una preclusione desumibile da diverse disposizioni che assegnano al processo esecutivo e alla fase della vendita l'unica ed obbligata finalità di alienazione coattiva del bene. Pertanto, un "mercimonio" della situazione di vantaggio conseguente all'aggiudicazione del bene, del tipo di quello effettuato dal legale nel caso in esame, costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell'utilità sociale imposto dall'art. 41, comma 2, della Costituzione all'autonomia privata" (Cass. Pen. Sez. 2, 17 febbraio 2017, n. 11979).
Aggiungiamo inoltre che il regime patrimoniale dei coniugi produce effetti indipendentemente dalla volontà delle parti per cui, se ad esempio gli stessi avessero optato per il regime della comunione, l'acquisto vi sarebbe ricaduto (ove il decreto di trasferimento fosse stato pronunciato dopo la celebrazione del matrimonio) senza che a questo fine fossero necessari adempimenti particolari; ciò in forza della previsione di cui all'art. 177 c.c., a mente del quale rientrano nella comunione, tra l'altro, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
Ciò detto, a nostro avviso la istanza dell'aggiudicatario deve comunque essere sottoposta all'attenzione del GE (atteso che il delegato si limita alla predisposizione della bozza del decreto di trasferimento), magari accompagnata dalla illustrazione delle ragioni per cui, ad avviso del professionista delegato, essa non può essere accolta.
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