Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

MANCATO RILASCIO IMMOBILE DA PARTE DELL'ESECUTATO

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    25/07/2024 12:12

    MANCATO RILASCIO IMMOBILE DA PARTE DELL'ESECUTATO

    Buongiorno,
    in una procedura esecutiva dove sono sia Delegato alla Vendita che Custode, ho proceduto alla notifica al debitore esecutato del Decreto di Trasferimento. Nel decreto di trasferimento non è riportato un termine preciso entro il quale l'esecutato deve lasciare libero l'immobile.
    Il decreto di trasferimento è stato firmato dal G.E. il 30/05/2024, la notifica al debitore esecutato è stata fatta prima da me in data 18/6/2024 (visto che l'esecutato sino a quella data era all'estero) e poi il 12/7/2024 dall'Ufficiale Giudiziario.
    Ora sembra che l'esecutato non voglia liberare l'immobile, ho provveduto quindi a farmi autorizzare dal G.E. per utilizzare l'intervento della forza Pubblica per liberare l'immobile.
    Devo/posso fare altro per accelerare la liberazione dell'immobile, come meglio posso procedere?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      26/07/2024 12:01

      RE: MANCATO RILASCIO IMMOBILE DA PARTE DELL'ESECUTATO

      Per rispondere compiutamente all'interrogativo formulato occorrerebbe comprendere quando è stata avviata la procedura esecutiva. Limitando la nostra analisi alle disposizioni che, ratione temporis, potrebbero interessare il caso di specie, osserviamo che l'art. 560, dopo essere stato dall'art. 4, d.l. n. 135 del 2018, n. 135, nel 2020 è cambiato ancora. Infatti, l'art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, entrata in vigore il 01-3-2020), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all'art. 560, comma sesto, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma. Questa disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 3, comma 38, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 35 del medesimo d.lgs, la nuova versione dell'art. 560 si applica alle procedure esecutive introdotte a partire dal primo marzo 2022. Il nuovo comma ottavo oggi dispone che "Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento. Dal raffronto di queste disposizioni ricaviamo che se la procedura è stata introdotta prima del primo marzo 2022, essa soggiace alla disciplina del previgente art. 560, e dunque l'ordine di liberazione deve essere adottato, dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla istanza dell'aggiudicatario. Se invece la procedura esecutiva soggiace alla disciplina della riforma cartabia, non solo non è prevista una richiesta dell'aggiudicatario, ma la norma non indica neppure una tempistica, dal che si ricava che il custode deve attivarsi quanto prima.