Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

REVOCA ORDIANANZA DI DEMOLIZIONE

  • Jonny Spini

    Perugia
    16/01/2023 16:00

    REVOCA ORDIANANZA DI DEMOLIZIONE

    Buonasera,
    in un'esecuzione immobiliare a me assegnata un privato cittadino ha acquistato un immobile all'asta sul quale pendeva un'ordinanza comunale di demolizione. Vi sono modi affinché l'acquirente possa revocare o meglio farsi cancellare tale ordinanza visto l'acquisto effettuato sotto procedura esecutiva?
    Grazie per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      18/01/2023 09:17

      RE: REVOCA ORDIANANZA DI DEMOLIZIONE

      Probabilmente l'esecuzione immobiliare in parola ha avuto ad oggetto un immobile abusivo.
      Pacificamente, si ritiene che detti immobili siano pignorabili quindi vendibili. Lo si ricava dall'art. 46 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale dopo aver previsto che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, aggiunge che tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Prevede, infine, che l'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.
      L'art. 31 del citato dpr prevede (comma 2) che quando il comune accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali (come determinate dall'art. 32) ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione.
      Il comma 3 aggiunge che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune (l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita).
      Inoltre (comma 4-bis) l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro.
      Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, e venendo alla domanda formulata, osserviamo che la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 37) ha affermato che l'obbligo di demolizione gravante sul responsabile dell'abuso si trasmette all'acquirente.
      Non mancano, tuttavia sentenze (Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1016) che, fermo questo principio, ritengono che la pubblica amministrazione debba compiere una valutazione comparativa complessiva tra esigenze pubblicistiche sottese al provvedimento di demolizione e l'affidamento del terzo in buona fede, non responsabile dell'abuso, motivando specificamente le ragioni per le quali l'ordine di demolizione viene comunque pronunciato anche nei confronti di un terzo (il caso di specie riguardava un soggetto, proprietario subentrante in quanto acquirente, al quale veniva indirizzata una ordinanza di demolizione che attingeva un bene realizzato in tempi assai risalenti e non faceva riferimento in alcun modo alle esigenze di pubblico interesse sottese alla emanazione del provvedimento, tanto più se finalizzato a ledere la posizione di un soggetto che, pacificamente, non era il medesimo che l'opera aveva realizzato).
    • Jonny Spini

      Perugia
      18/01/2023 12:38

      RE: REVOCA ORDIANANZA DI DEMOLIZIONE

      Grazie per la tempestiva risposa. Il problema è che l'ordine di demolizione non scaturisce da una mancanza del permesso a costruire. Infatti il permesso a costruire esiste ma è stato giudicato, dopo varie sentenze, emesso dal Comune in maniera errata poiché nel c.d.u. del terreno edificabile non era possibile costruire/svolgere l'attività se non a destinazione di pubblico servizio, cosa non avvenuta sull'immobile sottoposto a esecuzione. Dopo tale precisazione si chiede se cambiano gli estremi della risposta fornita. Grazie
      • Zucchetti SG

        20/01/2023 19:01

        RE: RE: REVOCA ORDIANANZA DI DEMOLIZIONE

        I termini della risposta che abbiamo dato non mutano.
        Invero, fermo restando il dato per cui l'ordine di demolizione, in linea generale, grava anche sull'acquirente, a prescindere dalla genesi dell'illecito edilizio che va a sanzionare (assenza o illegittimità del permesso di costruire) rimane fermo il dato per cui, a nostro avviso, quando l'interesse pubblico sotteso alla pronuncia del decreto di trasferimento "scolora" con il trascorrere del tempo, e si affievolisce al cospetto della buona fede del terzo incolpevole.