Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

spese del conto corrente spese

  • Elena Pompeo

    Salerno
    10/05/2024 10:03

    spese del conto corrente spese

    Ho acceso un conto corrente per le spese del decreto di trasferimento. L'aggiudicatario ha versato il saldo prezzo e le spese oltre il termine ed è decaduto. Le spese del conto corrente e di chiusura del conto corrente (circa 45 euro) dove sono confluite le spese per il decreto di trasferimento su chi devono gravare? sul creditore procedente e quindi sulla massa oppure sull'aggiudicatario decaduto?grazie
    • Zucchetti SG

      11/05/2024 08:27

      RE: spese del conto corrente spese

      Le spese indicate nella domanda non possono gravare sull'aggiudicatario decaduto.
      Le conseguenze del mancato versamento del saldo prezzo sono disciplinate (per quanto qui interessa) dall'art. 587 c.p.c., cui l'art. 574 ultimo comma rinvia.
      La norma prevede che nel caso in cui il prezzo non sia depositato nel termine previsto, il giudice dell'esecuzione dichiara, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario, con perdita della cauzione, a titolo di multa, e celebrazione di un nuovo incanto.
      Secondo la giurisprudenza, "l'istituto della cauzione nell'espropriazione immobiliare risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria, e la sua disciplina non è priva di una sua intrinseca ragionevolezza, anche se si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva, e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (art. 509 c.p.c.). Essa si pone come un onere processuale per il soggetto che voglia conseguire determinati risultati. E, come la decadenza, la sua perdita a titolo di multa, è pronunciata (art. 587 c.p.c.), indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, in conseguenza dell'inadempienza dell'aggiudicatario; per avere egli agito senza la necessaria prudenza, in contrasto coi doveri di lealtà e probità che vietano di esporre il corso della giurisdizione ad intralci e a ritardi" (Cass. civ., 10 gennaio 2002, n. 255).
      La natura sanzionatoria della perdita della cauzione è stata sostenuta anche dalla giurisprudenza di merito (Trib. Verona 17.7.2020) secondo la quale "(…) attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa, l'effetto special preventivo e general preventivo che accompagna ogni sanzione verrebbe certamente meno laddove la multa venisse restituita all'aggiudicatario decaduto in corrispondenza di un'ipotesi di improseguibilità parziale della procedura; - tale conclusione, peraltro, è inoltre anche contraria alla lettera della legge; - ai sensi dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., infatti, in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari gli effetti di tali atti e, quindi, restando stabile l'aggiudicazione restano, inevitabilmente, validi ed efficaci anche gli atti a valle che l'aggiudicazione presuppongono, tra i quali atti, evidentemente, rientrano il decreto di trasferimento e, in mancanza di pagamento del saldo prezzo nel termine perentorio, la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicatario e la consequenziale pronuncia di incameramento della cauzione a titolo di multa".
      Infine, deve essere considerato il combinato disposto del secondo capoverso dell'ultimo comma dell'art. 587 c.p.c. e dell'art. 177 disp. att. c.p.c., secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto, dedotta la cauzione versata, e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
      Come si vede, le conseguenze della decadenza sono esplicitamente disciplinate dal codice di procedura civile, con la conseguenza che non possono esserne previste ulteriori.