Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

registrazione decreto di trasferimento

  • Fabiola Capparelli

    Altomonte (CS)
    04/06/2025 10:04

    registrazione decreto di trasferimento

    Buongiorno
    Scrivo quale professionista delegato alla vendita, alle prese con la registrazione di un decreto di trasferimento immobile.
    Nella liquidazione del decreto di trasferimento l'Agenzia delle Entrate non riconosce la destinazione agricola del terreno, e richiama a supporto la Legge Regionale (Calabria) n.40/2015.
    È stato rappresentato alla Agenzia delle Entrate che: l'immobile aggiudicato, attualmente ha una destinazione urbanistica di tipo "Zona Agricola", giusta la certificazione urbanistica.
    Il terreno in parola ha subito diverse variazioni urbanistiche. Nulla, però, rileva che originariamente il terreno fosse stato qualificato in "Zona D" a carattere artigianale.
    La Legge Regionale n.40/2015, è intervenuta ben prima rispetto alle variazioni urbanistiche adottate dal Comune di Corigliano-Rossano negli anni 2021 e 2022, che tra l'altro non hanno mai potuto avere alcuna efficacia operativa.
    In tal senso, è bene precisare che l'art. 22 della Legge Regionale 40/2015 ebbe a modificare l'art. 65 della Legge Regionale n.19/2002, per come segue:
    "1. Tutti i comuni della Regione Calabria…devono adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano strutturale comunale o associato.
    2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
    a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanta disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei PRO le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 361/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con procedimenti avviati dai rispettivi Comuni entro la data del 30 novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone, ricadenti all'interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola". In altre parole, le disposizioni regionali sopra citate sono andate a limitare la portata e la validità dei PRG (e non solo) adottati da tutti i Comuni della Regione Calabria – tra cui il comune di Corigliano-Rossano – prescrivendo precisi vincoli ai fini della loro concreta possibile operatività. Coerentemente, quest'ultima è stata subordinata e condizionata tassativamente alla previa adozione da parte dei Comuni di tutta la Regione Calabria di appositi Piani strutturali comunali o associati, prescrivendo testualmente altresì che "i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola". Dunque, per concludere, in assenza di un Piano strutturale comunale o associato, i PRG adottati dai Comuni non posso assolutamente essere considerati né validi ed operanti, né tantomeno prevalenti rispetto alle chiare statuizioni del Legislatore Regionale."
    Epperò, l'Agenzia delle Entrate non intende rettificare la liquidazione, mentre l'aggiudicataria insiste nel suo diritto alla agevolazione fiscale della piccola proprietà contadina. Ad oggi non è stato emesso l'avviso di liquidazione. Insieme al saldo prezzo l'aggiudicataria ha versato un fondo spese per il pagamento delle imposte. A questo punto il professionista delegato come deve comportarsi per non incorrere in responsabilità? Ringrazio sin d'ora per la preziosa risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/06/2025 15:27

      RE: registrazione decreto di trasferimento

      Come chiarito da Cass., sez. III, 18 maggio 2022, n. 15912 il tema del trattamento fiscale del decreto di trasferimento deve essere affrontato e risolto ex ante, ossia prima della pubblicazione degli avvisi ex art. 490 c.p.c., trattandosi di un dato che, come pure in linea generale evidenzia lo stesso art. 490, comma 1, c.p.c., non può non interessare il pubblico, incidendo sulla convenienza della vendita.
      Segnatamente, a giudizio della Corte il professionista delegato, deve opportunamente attivarsi, se del caso previo interpello alla competente D.R.E. dell'Agenzia delle Entrate ex art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 212/200 al fine di precisare, nell'avviso di vendita, il trattamento fiscale che sconterà il decreto di trasferimento.
      In ogni caso, osserva la pronuncia, il trattamento fiscale del decreto di trasferimento non può essere individuato dal giudice dell'esecuzione, competendo invece all'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza per cui l'aggiudicatario che non condivida la tassazione operata dall'ufficio finanziario potrà assumere ogni iniziativa dinanzi al giudice tributario, ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, se del caso anche proponendo previamente (ossia, prima dell'emissione e conseguente registrazione del decreto di trasferimento) interpello.
      • Fabiola Capparelli

        Altomonte (CS)
        05/06/2025 15:52

        RE: RE: registrazione decreto di trasferimento

        Grazie per la risposta. Nel nostro caso il DT è stato emesso ma non registrato. Potrebbe l'aggiudicatario esonerara la procedura dalla registrazione?