Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

trasferimento immobile su cui insiste un impianto fotovoltaico

  • Edvige Pagliara

    Fasano (BR)
    15/03/2023 09:36

    trasferimento immobile su cui insiste un impianto fotovoltaico

    Buonasera,

    un mio conoscente si è aggiudicato un terreno pertinenziale ad un fabbricato ed avente una propria identità catastale.

    Il perito stimatore incaricato dal G.E. ha rilevato l'insistenza sul terreno di un impianto fotovoltaico di piccole dimensioni (KW 17,64), regolarmente autorizzato a livello urbanistico, di proprietà della debitrice esecutata, generato per uso privato a servizio esclusivo del fabbricato, non produttivo di reddito, pertanto, non accatastato, per il quale non ha previsto un incremento di valore del terreno.

    Con l'atto di pignoramento è stato sottoposto ad esecuzione forzata il fabbricato ed il pertinenziale terreno, nulla è riportato in merito all'impianto fotovoltaico.

    La società GSE S.p.A. non consente la voltura dell'impianto in capo al nuovo proprietario assumendo che nel decreto di trasferimento non è riportato espressamente il trasferimento dell'impianto.

    Dopo un primo rigetto della richiesta il nuovo proprietario, ad integrazione di tutta la documentazione inviata per la voltura, ivi compresa la documentazione amministrativa di concessione edilizia a nome della debitrice esecutata, ha depositato una autocertificazione con la quale ha fatto rilevare di essere titolare del diritto di piena proprietà del terreno e, conseguentemente, per il principio di accessione ex art.934 c.c., anche dell'impianto ivi insistente, quindi che l'impianto fotovoltaico è bene accessorio e pertinenziale al fabbricato residenziale secondo la dizione di cui all'art. 817 c.c. in quanto destinato in modo durevole al servizio del fabbricato e che con il decreto di trasferimento gli immobili sono stati trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, pertinenza, diritto, azione, frutti, oneri, ragione, servitù attive e passive, parti comuni e condominiali, il tutto come meglio precisato, anche in ordine allo stato urbanistico ed edilizio, nella perizia estimativa redatta dall'esperto stimatore nominato.

    Nonostante tale dichiarazione sostitutiva ex att. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., la GSE S.p.A. persiste nel diniego e continua ad inviare via mail, non essendo possibile avere un colloquio verbale con un operatore, il solito format ovvero che per completare la richiesta occorre dare evidenza dell'inclusione dell'impianto nell'ambito del provvedimento giudiziario.

    Vi chiedo se la presa di posizione della GSE S.p.A. sia legittima e se, nel caso di riscontro positivo, sia possibile richiedere al G.E. di integrare il decreto di trasferimento nei seguenti termini: dopo la descrizione del terreno "sul quale è posto un impianto fotovoltaico della potenza nominale di.....".

    Specifico che la procedura esecutiva è stata chiusa da tempo.

    Nel ringraziare anticipatamente, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      20/03/2023 07:54

      RE: trasferimento immobile su cui insiste un impianto fotovoltaico

      A nostro avviso la posizione del GSE è ingiustificata.
      Invero, il riferimento all'art. 934 è corretto, e l'impianto fotovoltaico, per quanto non menzionato nell'elaborato peritale, deve ritenersi sottoposto a pignoramento in forza della previsione di cui all'art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti, indipendentemente dal fatto che siano menzionati nell'atto di pignoramento, e salvo che in quest'ultimo sia manifestata chiaramente una volontà di segno contrario.
      Osserviamo che manca all'interno del codice una definizione degli accessori, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette "pertinenze improprie" (cioè le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale anche in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) sia le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).
      Cass. Pen. 19 giugno 2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall'immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all'art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori "tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato", identificando, in particolare, negli accessori "sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono". Sempre secondo la Corte di Cassazione (Sez. III, n. 4378 del 20 marzo 2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all'ornamento dell'immobile.
      Nel caso di specie, pertanto, l'impianto fotovoltaico può certamente essere considerato una pertinenza o un accessorio, con la conseguenza che esso deve ritenersi traferito all'aggiudicatario per quanto non menzionato nell'atto di pignoramento e nel decreto di trasferimento, il quale peraltro non potrebbe essere emendato a procedura ormai conclusa (non essendovi più un giudice dell'esecuzione titolare del fascicolo), tanto più che dell'impianto fotovoltaico non si fa menzione nella perizia di stima.
      Non resta dunque che agire giudizialmente contro il GSE.