Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto trasferimento - rifiuto aggiudicatario prendere possesso dell'immobile

  • Andrea Giunta

    PESARO (PU)
    02/12/2024 10:25

    decreto trasferimento - rifiuto aggiudicatario prendere possesso dell'immobile

    Buongiorno,
    in un'esecuzione immobiliare, nonostante sia stato emesso il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario, quest'ultimo si rifiuta di prendere possesso dell'immobile e sottoscrivere il relativo verbale.
    L'immobile è nella detenzione del conduttore con contratto opponibile alla procedura.
    Il Custode deve comunque procedere con offerta formale ex art. 1216 c.c., previa autorizzazione del Giudice?
    Grazie.
    Avv. Andrea Giunta
    • Zucchetti SG

      02/12/2024 16:51

      RE: decreto trasferimento - rifiuto aggiudicatario prendere possesso dell'immobile

      Per rispondere all'interrogativo occorre premettere che a norma dell'art. 1476 c.c., norma applicabile anche alle vendite giudiziarie in quanto con esse non incompatibile (cfr, in questi termini, anche se con riferimento all'art. 1477 Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30 giugno 2014, n. 14765) anche nella vendita giudiziaria il venditore (ed in questo caso la procedura, per il tramite del custode) deve adempiere alla obbligazione della consegna del bene in favore dell'acquirente.
      Quest'obbligo, se nel disciplinare di vendita non è previsto diversamente, deve essere adempiuto nel luogo in cui la cosa si trova quando il trasferimento si è perfezionato (e dunque quando è stato pronunciato il decreto di trasferimento) a norma dell'art. 1182, comma secondo c.c.
      Quid iuris se l'acquirente è assente?
      A nostro avviso in questi casi occorre procedere preliminarmente ad una offerta reale nei modi di cui all'art. 1209, comma secondo, c.c., (richiamato dall'art. 1216 c.c.) a mente del quale quando una cosa deve essere consegnata in un luogo diverso dal domicilio del creditore (il che si verifica quando la cosa deve consegnarsi nel luogo in cui si trova) l'offerta reale si esegue mediante atto notificato a cura dell'ufficiale giudiziario. In questo caso, se il creditore non si presenta o rifiuta di ricevere la cosa, la procedura potrà chiedere ed ottenere la nomina di un sequestratario, così liberandosi dall'obbligazione consegnando a questi il bene.
      A questo proposito l'art. 79 disp. att. c.c. prevede che il sequestratario dell'immobile «è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello, entro dieci giorni dalla notificazione».
      La norma aggiunge poi che «La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato presente».
      In dottrina si è affermato, da parte di taluni, che l'effetto della liberazione dall'obbligazione conseguente alla consegna dell'immobile al sequestratario è subordinato, - pur in assenza, nell'art. 1216 c.c. di una previsione analoga a quella di cui all'art. 1210, che invece subordina l'effetto liberatorio al passaggio in giudicato di una sentenza che dichiari valido il deposito - alla condizione che il sequestro sia poi accettato dal creditore o dichiarato valido nel giudizio di convalida, le cui parti sono il debitore, il creditore ed il sequestratario.
      Le spese della offerta e del sequestro sono a carico del creditore in mora, a norma dell'art. 1215 c.c.. Parimenti, sono a carico del creditore le spese del giudizio di convalida, in base alla regola generale di cui all'art. 92 c.p.c..
      È bene precisare, tuttavia, che la regola per cui le spese dell'offerta e del sequestro sono a carico del creditore vale nei rapporti debitore – creditore, rapporti ai quali il sequestratario è estraneo. Ciò significa che costui può legittimamente pretendere il pagamento dal debitore, anche se l'inadempimento è opponibile al creditore, secondo le regole del contratto a favore di terzo.