Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Decreto di trasferimento. Problematiche relative al sequestro preventivo e decesso del coniuge dell'aggiudicatario

  • Germano Sciarrotta

    corigliano-rossano (CS)
    12/04/2022 12:50

    Decreto di trasferimento. Problematiche relative al sequestro preventivo e decesso del coniuge dell'aggiudicatario

    Spett.le Zucchetti,

    in merito ad una procedura esecutiva immobiliare vi pongo i seguenti quesiti:

    1) sul 50% degli immobili pignorati è stato trascritto, successivamente alla trascrizione del pignoramento, un sequestro preventivo ex art 321 c.p.p., si è proceduto ugualmente con l'emissione dell'Ordinanza di Vendita e con gli esperimenti di vendita.
    Io avevo indicato a caratteri cubitali nell'Avviso di vendita dell'esistenza del sequestro e che lo stesso avrebbe potuto trasformarsi in confisca con possibile evizione dei beni confiscati.
    Lo stesso avvocato che ha partecipato per persona da nominare aveva riportato la stessa dicitura evidentemente per tutelarsi da eventuali azioni del suo cliente.

    Allo stato è stato versato il saldo prezzo, nulla è successo per quanto riguarda il sequestro.
    Come procedere nella bozza del decreto, naturalmente il G.E. non può cancellare il sequestro preventivo, per cui è consigliabile indicare nel decreto comunque dell'esistenza di questo sequestro trascritto dopo la trascrizione del pignoramento o non farne menzione alcuna?

    2) come se non bastasse gli immobili sono rimasti aggiudicati ad un soggetto in comunione dei beni con il coniuge.
    In seguito al saldo prezzo è deceduto il coniuge dell'aggiudicatario, in realtà l'ordinante dei bonifici è sempre il coniuge deceduto ma forse è il caso di tralasciare questo particolare per non evidenziare altre problematiche.
    Ora nel Decreto di trasferimento chi va indicato quale aggiudicatario e avente causa:
    a) l'aggiudicatario in comunione dei beni come alla data dell'aggiudicazione
    b)il solo aggiudicatario stato civile vedovo
    c) gli eventuali eredi legittimi

    nel caso b) e c) potrebbero configurarsi fenomeni di elusione/evasione per doppio trasferimento ma nel caso a) che sembra quello più appropriato come procedere poi alla trascrizione?

    Grazie Germano Sciarrotta
    • Zucchetti SG

      15/04/2022 07:56

      RE: Decreto di trasferimento. Problematiche relative al sequestro preventivo e decesso del coniuge dell'aggiudicatario

      Nel rispondere alla domanda premettiamo che a norma dell'art. 191 c.c. la morte di uno dei due coniugi costituisce una causa di scioglimento della comunione legale.
      Rispondiamo alla domanda premettendo che, in assenza di una specifica normativa che disciplini questo aspetto, le prassi che si registrano all'interno dei tribunali sono differenti.
      Va premesso, sul punto, che in sede esecutiva, l'effetto traslativo si pronuncia solo con l'emissione del decreto di trasferimento (cfr, ex multis, Cass. 16 aprile 2003, n. 6272), e quindi è solo con il decreto di trasferimento che il bene aggiudicato entra a far parte del patrimonio di questi, con l'avvertenza che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l'effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).
      Va ancora detto che ai sensi dell'art. 177, comma 1 let. a) c.c. fanno parte della comunione legale dei beni "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali".
      Sulla scorta di questa premessa, a nostro avviso va considerato lo stato civile dell'aggiudicatario quale esso risulta al momento del trasferimento della proprietà, per cui se al momento della produzione dell'effetto traslativo il regime della comunione legale dei beni è venuto meno (ricordiamo che a norma dell'art. 191 c.c. la morte di uno dei due coniugi costituisce una causa di scioglimento della comunione legale), di esso non dovrà tenersi conto.
      La pronuncia di un decreto di trasferimento anche a favore degli eredi del coniuge non ci sembra strada praticabile in quanto il coniuge non aveva diritto a vedersi trasferito il bene. Questo diritto appartiene all'aggiudicatario, ed il coniuge era mero destinatario degli effetti legali di un diritto esercitato dal coniuge. Non esiste quindi a nostro avviso un interesse giuridicamente tutelato che gli eredi del coniuge possono dire di avere ereditato.
      Più articolato è il discorso da svolgere in relazione al sequestro penale.
      La questione prospettata è assai delicata e controversa.
      Partiamo da alcuni punti fermi.
      L'art. 55 del Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevede che:
      1) il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata;
      2) il sequestro determina il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è già stata promossa;
      3) la confisca - che implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi (cfr. art. 45, Codice antimafia) - determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;
      La disciplina appena sintetizzata si applica, a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017, anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992), pur nella diversità delle misure ivi disciplinate; diversità ontologica che, prima della riforma, aveva portato la giurisprudenza a dividersi in relazione al se il citato art. 55 Codice antimafia, fosse applicabile o meno in via analogica (In senso affermativo, tra le altre Cass. pen., 20-5-2014, n. 26527; in senso negativo v. tra le altre Cass., 12-2-2014). Il legislatore della riforma del 2017, sopra indicata, ha equiparato le fattispecie qui in considerazione a quelle soggette alla disciplina del Codice antimafia.
      Ciò detto, e venendo alla domanda posta, va osserato che l'art. 55 Codice antimafia non risulta, allo stato, applicabile ai sequestri "ordinari", cioè strumentali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p., letti in relazione all'art. 321, 2° co., c.p.p. [Quanto alla distinzione tra le due ipotesi rileva notare quanto segue. A mente dell'art. 240 c.p.: 1) in caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (confisca c.d. facoltativa); 2) il 2° co. prevede i casi di confisca obbligatoria (dei quali qui specificamente rileva quello in cui la cosa costituisca il prezzo del reato). A mente dell'art. 322-ter c.p.: 1) "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" (1° co.); 2) "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio" (2° co.). Senza pretesa di esaustività, si può osservare che le confische sopra esaminate presentano, per ciò che attiene al loro oggetto, un più marcato collegamento con il reato, dacché la misura colpisce il profitto o il prezzo del reato ovvero (e subordinatamente) un bene di valore equivalente].
      Secondo la Cassazione penale ( Cass. pen., 9-11-2018, n. 51043) in tema di rapporto tra sequestro e confisca in sede penale e procedimento immobiliare in sede civile con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti, difettando specifiche disposizioni di legge che lo disciplinino, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato ed ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza di due procedimenti, cui consegue la possibilità di rinvenire un punto di coordinamento nel principio secondo il quale la confisca diretta del profitto, che nel caso di specie è individuato negli immobili, non può attingere beni appartenenti a persone estranee al reato». Peraltro, «tenuto anche conto del disposto dell'art. 2915 c.c., (...) l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104, disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto.
      Secondo taluna Cassazione civile (Cass., 30-11-2018, n. 30990) costituisce "principio generale dell'ordinamento" quello della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene», con la conseguenza che «non può ritenersi fondato il presupposto di diritto alla base della complessiva prospettazione di parte ricorrente, secondo il quale la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale, prevale agli effetti civili su quest'ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento».
      Questo secondo orientamento non pare condiviso dalla giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta (queste ultime considerazioni non ci convincono tuttavia del tutto, in quanto la vendita forzata del bene consente comunque di produrre l'effetto esdebitatorio, per cui essa produce comunque un "utile" per il reo).
      Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che "La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"".
      Ricordiamo infine che da ultimo l'applicazione delle norme del codice antimafia è stata ritenuta applicabile anche alle confische (e quindi anche ai preliminari sequestri) disposte sulla base di norme che si trovano al di fuori del codice penale (nel caso di specie si trattava di una confisca per reati tributari) da Cass. Pen., sez. III, 2.11.2021, n. 39201.