Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Emissione decreto di trasferimento in pendenza di opposizione ex art 615 ii comma c.p.c.

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    01/10/2022 19:53

    Emissione decreto di trasferimento in pendenza di opposizione ex art 615 ii comma c.p.c.

    Buonasera,
    vengo a chiedere conferma e correttezza del mio operato in relazione a quanto segue.

    All'indomani della mia nomina come Professionista Delegato, dalla disamina del fascicolo telematico ho potuto verificare come il debitore esecutato avesse promosso una opposizione all'esecuzione ex articolo 615, II comma, c.p.c in tesi per nullità del precetto e del mutuo, ed in subordine per nullità del mutuo, chiedendo in via cautelare la sospensione della procedura esecutiva.
    Ovviamente il Ge respingeva l'istanza di sospensione e disponeva la vendita, ed il debitore esecutato instaurava il giudizio di merito attualmente pendente.
    Dell'esistenza di questa opposizione, come da indicazione del Ge, non ne veniva dato atto nell'avviso di vendita e così il bene è stato aggiudicato all'esito della prima asta (peraltro ha acquistato la figlia della debitrice che ha già saldato il prezzo con mutuo ipotecario).

    A questo punto sono in procinto di emettere il decreto di trasferimento e l'opposizione, da quanto verificato informalmente, risulta ancora pendente.
    Da quanto mi consta la pendenza di detta opposizione non dovrebbe essere preclusiva alla valida emissione del decreto di trasferimento, specie alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 28.11.2012 che statuisce il noto principio per il quale il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venire meno l'acquisto dell'immobile pignorato.
    Conclusivamente chiedo conferma della correttezza di tale conclusione e se dunque posso procedere con l'emissione del decreto di trasferimento, e chiedo se comunque debba fare qualcosa o dare evidenza anche con una nota informativa al Giudice, precedente all'emissione del decreto di trasferimento, dell'attuale pendenza di detta procedura di opposizione.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      04/10/2022 15:55

      RE: Emissione decreto di trasferimento in pendenza di opposizione ex art 615 ii comma c.p.c.

      Condividiamo l'idea per cui si debba procedere, senza indugio con la predisposizione del decreto di trasferimento.
      Illuminante appare, al riguardo, quanto statuito dalla citata Cass. Sez. U, 28-11-2012, n. 21110, secondo la quale "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.
      La Corte, nel motivare il proprio convincimento ha osservato che "sembra francamente eccessivo pretendere dall'aggiudicatario una diligenza tale da imporgli di indagare sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo per il quale si sta procedendo, volta che non sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione richiesta dall'esecutato o che, magari, nessuna contestazione sia stata neppure ancora sollevata in proposito al momento della vendita», aggiungendo che "non soltanto il terzo potrebbe non essere in grado di procurarsi con facilità tutte le informazioni occorrenti per svolgere autonomamente una simile indagine, ma ciò significherebbe porre comunque a suo carico l'alea dell'esito incerto delle eventuali opposizioni all'esecuzione che siano pendenti: con un effetto di scoraggiamento dei concorrenti alla gara per l'acquisto dei beni pignorati sicuramente non voluto dal legislatore".
      La scelta di fondo compiuta con la pronuncia appena indicata è stata quella di assicurare stabilità alla vendita forzata, assicurando all'aggiudicatario (che solo così potrà essere incentivato a partecipare garantendo così al creditore di vedere realizzato il suo diritto alla tutela esecutiva del credito) un acquisto refrattario a vizi che esulano dal procedimento di vendita, in ossequio al precetto di cui all'art. 2929 c.c., ed immune dalle censure che possono essere proposte avverso il diritto del creditore ad agire in executivis.
      Questi approdi sono stati successivamente ripresi da Cass., sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39243, la quale ha osservato come la "ratio" dell'art. 2929, cod. civ., "è, chiaramente, quella di trovare un punto di equilibrio tra la tutela del debitore, che, nel caso, potrà chiedere la nullità degli atti esecutivi precedenti l'aggiudicazione, e la tutela della posizione dell'aggiudicatario che prende parte al procedimento esecutivo in proprio e senza neppure avere uno specifico diritto processuale di esame del complessivo incarto componente il fascicolo; si potrà quindi esigere dall'offerente e poi aggiudicatario di vigilare sulla regolarità dello specifico procedimento di vendita, ma non di verificare vizi precedenti, tra cui quello derivante dalla mancata comunicazione dell'udienza ex art. 569, cod. proc. civ.".
      In definitiva, ad aggiudicazione intervenuta, non si potrà che procedere alla pronuncia del decreto di trasferimento.