Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Fallimento e E.I. proseguita ex art. 41 TUB: cancellazione della trascrizione del fallimento

  • Mariano Allegro

    LODI
    09/06/2022 02:02

    Fallimento e E.I. proseguita ex art. 41 TUB: cancellazione della trascrizione del fallimento

    E.I. proseguita ex art. 41 TUB di bene attratto alla massa attiva fallimentare. L'immobile viene venduto, si redige il decreto di trasferimento nella quale, ai sensi dell'art. 586, comma 1, cpc, tra le altre, si sottopone l'Ordine di cancellazione della trascrizione del fallimento, promossa dal Curatore ex art. 88, comma 2, l.f.
    Il G.E. si rifiuta di firmare il decreto di trasferimento con simile ordine (benché, in altre occasioni, per identiche fattispecie, lo avesse fatto senza eccepire alcunché).
    Ritengo che l'atteggiamento del G.E. sia sbagliato poiché il precetto prescritto dall'art. 108, comma 2, l.f. deve essere considerato per le vendite realizzate dal fallimento ex art. 107 l.f. e non anche per quelle trasferite a mente dell'art. 41 TUB, con "privilegio processuale", alla competenza del G.E. il quale deve intendere la trascrizione del fallimento quale "pignoramento generale e universale" e, in quanto tale, "purgabile" ex art. 586 come qualsiasi altro pignoramento.
    Voi cosa ne pensate ?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti SG

      10/06/2022 15:15

      RE: Fallimento e E.I. proseguita ex art. 41 TUB: cancellazione della trascrizione del fallimento

      La gran parte degli uffici italiani si è orientata nel ritenere che con il decreto di trasferimento debba essere cancellata anche la sentenza dichiarativa di fallimento.
      È dubbia, piuttosto, la individuazione del giudice che debba ordinare siffatta cancellazione.
      In particolare, ci si chiede se competente sia il giudice dell'esecuzione, posto che a norma dell'art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento da questi pronunciato contiene l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, o se piuttosto sia il giudice delegato atteso che a norma dell'art. 108, comma 2 l.fall. costui, "una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, …ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo".
      In dottrina prevale l'idea che l'ordine di cancellazione dovrebbe essere pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
      Questa opinione ci sembra condivisibile. Invero, se il decreto di trasferimento deve contenere, per espressa previsione dell'art. 586 c.p.c. l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (e tale è la sentenza dichiarativa di fallimento, la quale è assimilabile alla trascrizione del pignoramento) è giocoforza ritenere che con esso sarà cancellata la sentenza di fallimento, con la conseguenza per cui il provvedimento del gd di cui al citato art. 108 l.fall., che interviene "una volta eseguita la vendita", e dunque quando il decreto di trasferimento è stato già emesso, non sarà più necessario.
      Tale regola deve essere seguita sia quando il curatore decida di coltivare l'esecuzione individuale iniziata prima del fallimento (ex art .51 e 107 l.fall.), sia quando essa prosegue in ragione della presenza di un creditore fondiario (art. 41 d.lgs. 385/1993).
      Invero, nel primo caso se il curatore ha scelto di subentrare al procedente e di proseguire la liquidazione nelle forme dell'esecuzione individuale, quella esecuzione segue il suo corso, e la pronuncia del decreto di trasferimento seguirà le sue regole, ivi compresa quella di cui all'art. 586 c.p.c. a proposito della cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
      Nel secondo caso, la previsione normativa per cui la esecuzione non si arresta per effetto della dichiarazione di fallimento, importa che la stessa seguirà regolarmente il suo corso, fatta salva l'applicazione delle specifiche previsioni che attengono alla destinazione del ricavato dalla vendita.