Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

ordine di liberazione terreno aggiudicato

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    18/02/2022 16:25

    ordine di liberazione terreno aggiudicato

    Buongiorno, in caso di aggiudicazione di un terreno agricolo con contratto di locazione, accertato dal perito a canone vile, il custode giudiziario deve richiedere al GE l'ordine di liberazione prima del DT ?
    Il nuovo ex art.560 cpc su immobili diversi dall'abitazione principale non richiede l'istanza dell'aggiudicatario per la liberazione.
    Se così bisogna prima provvedere alla liberazione e soltanto successivamente redigere il DT?
    Chiedo inoltre se per prassi conviene non inserire l'ordine di liberazione nel DT?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      21/02/2022 10:46

      RE: ordine di liberazione terreno aggiudicato

      La viltà del canone è questione che incide sulla opponibilità della locazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2923 cc, e pertanto riverbera i suoi effetti sulla determinazione del valore dell'immobile.
      Il riferimento all'art. 2923 c.c., e l'assunto della equivalenza tra decreto di trasferimento pronunciato ex art. 586 c.p.c. e ordine di liberazione adottato ai sensi dell'art. 560 c.p.c., (e, segnatamente, l'assunto della finalità dell'ordine di liberazione di anticipare la produzione degli effetti dell'ingiunzione al rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, funzionale a consentire la immediata consegna di un bene libero all'acquirente), ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il giudice dell'esecuzione possa, proprio all'esito delle risultanze delle indagini compiute dallo stimatore, dichiarare inopponibile il contratto stipulato a prezzo vile negli stessi termini in cui dichiara inopponibile il contratto di locazione privo di data certa anteriore al pignoramento (con un accertamento sommario, privo dei crismi del giudicato, e come tale inidoneo a sacrificare sull'altare dell'efficienza della procedura le ragioni di un soggetto terzo rispetto ad essa), ed ordinare quindi la liberazione dell'immobile (In questi termini si è espresso Trib. Reggio Emilia 17 ottobre 2013, e più recentemente Trib. Rimini, 25 gennaio 2017).
      Quanto alle modalità ed ai tempi di liberazione, osserviamo che l'art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all'art. 560, comma sesto, i seguenti periodi: "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.
      La novità sul cui significato occorre interrogarsi in ragione del quesito posto è rappresentata dalla previsione per cui "A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti".
      Una lettura sistematica delle diverse tessere di cui questa articolata norma si compone ci porta a ritenere che essa vada interpretata nel senso di ritenere che la richiesta dell'aggiudicatario sia sempre necessaria, e dunque non solo nel caso di immobile abitato.
      Peraltro la stessa norma prevede che l'immobile vada liberato, tra l'altro, quando non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
      Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod. civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo "ius ad rem" (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter"esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto (Cass. n. 1730/1995; Cass., sez. n. 14765/2014).
      Se così è, siamo dell'avviso per cui nel caso prospettato dalla domanda l'ordine di liberazione vada emesso ed attuato al fine di poter tempestivamente consegnare un bene libero nel momento in cui verrà pronunciato il decreto di trasferimento.