Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

regime patrimoniale debitori esecutati

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    30/05/2024 21:07

    regime patrimoniale debitori esecutati

    Buonasera,
    sono a porre il seguente quesito.
    Due soggetti esecutati- nello specifico due coniugi- acquistano in parti eguali un bene immobile per 1/2 ciascuno della piena proprietà in regime di comunione legale dei beni.
    Successivamente nelle medesime qualità contraggono un mutuo concedendo ipoteca volontaria; successivamente si divorziano (nell'estratto dell'atto di matrimonio risulta annotta la cessione degli effetti civili del matrimonio), e poi subiscono entrambi il pignoramento per la quota di 1/2 ciascuno del diritto di piena proprietà.
    A livello catastale, attualmente i soggetti esecutati risultano intestatari della quota esecutata ciascuno per 1/2 in comunione dei beni.
    Ciò premesso e pure considerato che lo scioglimento della comunione legale non ha effetto retroattivo, nel momento in cui in qualità di delegato vado ad effettuare l'aggiudicazione e ed a redigere il decreto di trasferimento cosa devo scrivere in ordine al regime patrimoniale dei soggetti esecutati:
    a) in regime di comunione legale dei beni
    b) in regime di comunione dei beni come da catasto
    c) in regime di comunione legali dei beni e a far data dal ...divorziati.

    Il problema mi si pone specie nella nota di trascrizione del decreto di trasferimento.
    Ringrazio come sempre.
    • Zucchetti SG

      31/05/2024 10:33

      RE: regime patrimoniale debitori esecutati

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, osserviamo che nel decreto di trasferimento (e nella relativa nota di trascrizione) non andrà indicato nessun regime patrimoniale, poiché gli esecutati, per effetto del divorzio, non sono più coniugi, ma comproprietari meri, atteso che la comunione legale si è sciolta già a far tempo della separazione, a norma dell'art. 191 c.c.
      Partiamo dal presupposto che se i coniugi hanno acquistato, in regime di comunione, ½ ciascuno del bene, è evidente che ognuno di essi è divenuto proprietario per l'intero. Invero l'art. 177 c.c. prevede che costituiscono oggetto della comunione, tra gli altri, "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali" (così la let. a) del citato articolo).
      Secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. n. 6575 del 14 marzo 2013) la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (cfr, ex multis, Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2012, n. 12923; Cass. civ., sez. VI, ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2011, n. 517).
      Quindi, se ogni coniuge è proprietario della porzione di ½ da lui acquistata, ed anche della porzione di ½ acquistata dall'altro (ciò per effetto della previsione dell'art. 177, che come detto configura una comunione senza quote) se ne ricava che ciascuno è proprietario dell'intero.
      Ciò detto, è noto che il diritto di sequela che l'art. 2808 c.c. riconosce al creditore ipotecario gli consente di agire esecutivamente anche nei confronti del terzo acquirente, e questo in ragione della inefficacia relativa delle trascrizioni ed iscrizioni eseguite successivamente alla iscrizione dell'ipoteca. Questo, tuttavia, non si traduce nel fatto che, in sede di trascrizione del trasferimento coattivo, di quelle trascrizioni non si debba tener conto, così come in generale delle vicende che interessano il regime proprietario.
      Ergo, se al momento del pignoramento la comunione si era già sciolta, di essa non occorrerà avere considerazione nel decreto di trasferimento.
      Se poi, nonostante questo, il pignoramento fosse stato erroneamente trascritto contro i coniugi in regime di comunione, questa circostanza potrà essere evidenziata nel quadro D della nota di trascrizione del decreto di trasferimento.