Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Continuità trascrizioni

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    14/01/2023 10:19

    Continuità trascrizioni

    Buongiorno, sono a porre il seguente quesito, ringraziando anticipatamente per la risposta
    In qualità di delegata alla Vendita, venivo a sollevare la mancanza della continuità delle trascrizioni (in particolare n°2) e così il Giudice diponeva al creditore di procedente di procedere con le rituali note di accettazione tacita di eredità.
    In prossimità dell'emissione del decreto di trasferimento veniva tuttavia rilevato dalla scrivente l'erroneità di dette note in quanto:

    Nella prima nota inerente a tre eredi (moglie e due nipoti sopravvissuti al padre e figlio del de cuius) la successione era testamentaria e non legittima, e tuttavia nella nota non viene fatto riferimento né allegato il testamento, e poi per uno degli eredi- la moglie- venivo a constatare che esisteva una nota di trascrizione di accettazione del legato (tengo a precisare tuttavia che nel testamento non si parla in alcun modo di legato in favore della moglie ma di usufrutto e la successione testamentaria si apre comunque dopo 1975 e dunque dopo la riforma del diritto di famiglia e l'abolizione dell'istituto dell'usufrutto uxorio);

    In una altra diversa nota, è stata sbagliata la quota dia accettazione ovvero 1/1 del diritto di piena proprietà quando invece era ½ del diritto di nuda proprietà, ed pure in questo caso vi era un testamento pubblicato trascritto (per quanto trattasi di testamento del 1959) ove si parlava di contro ed espressamente di legato. Quindi il lascito era a titolo di legato.

    A parte l'utilità di dette note -redatte da Notaio- di avere individuato le particelle nella precedente ed attuale consistenza catastale, mi chiedo cosa possa pregiudicare la non correzione /integrazione delle predette note ai fini della successiva circolarizzazione del bene trasferito.
    Peraltro, trattandosi di note di accettazione eseguite dal creditore procedente su ordine del Giudice può il Delegato procedere a correggerle in autonomia senza chiedere autorizzazione al Giudice?
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      18/01/2023 08:41

      RE: Continuità trascrizioni

      Per fornire una risposta compiuta agli interrogativi posti occorre una preliminare ricostruzione del dato normativo e giurisprudenziale di riferimento.
      Affinché possa procedersi ad una espropriazione forzata è necessario che il bene sottoposto a pignoramento appartenga al debitore esecutato o che si tratti di un bene che, seppure appartenente ad un terzo, sia stato costituito in garanzia in favore del creditore procedente.
      Quando l'oggetto del pignoramento è costituito da beni immobili o da beni mobili iscritti nei pubblici registri, la titolarità del bene in capo all'esecutato deve risultare dai registi immobiliari mediante la trascrizione, in suo favore, di un valido titolo di acquisto.
      Le modalità attraverso cui l'accertamento della titolarità del bene in capo al debitore esecutato devono essere accertate, ed il contenuto dell'indagine che a questo scopo deve essere svolta hanno costituito oggetto di un vivace dibattito dottrinario, confrontandosi, plurime opinioni che, con diversi accenti, sono riconducibili a due scuole di pensiero.
      La prima, più rigorosa, secondo la quale occorrerebbe una accertamento sostanziale della proprietà al quale potrebbero concorrere anche indici diversi da quelli risultanti dai registri immobiliari.
      Una seconda, meno rigorosa, secondo cui quello compiuto dal giudice dell'esecuzione sarebbe un accertamento di tipo formale, basato, come si evince dall'art. 567, 2° co., c.p.c. sulle risultanze dei registri immobiliari.
      In questa direzione si è espressa Cass., sez. III, 26-5-2014, n. 11638, la quale ha affermato che "spetta al giudice dell'esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto … pignorato sul bene immobile", puntualizzando che:
      1. questa verifica va compiuta, d'ufficio, mediante l'esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell'art. 567 c.p.c., comma 2;
      2. Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari;
      3. non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all'esecutato non è un presupposto dell'espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l'accertamento dell'appartenenza del bene al soggetto esecutato;
      4. soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d'acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l'assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
      Sulla scorta di questi argomenti riteniamo che se è certamente onere della procedura (e del professionista delegato) accertare la titolarità del bene in capo all'esecutato, è anche vero che questa verifica deve essere compiuta attraverso l'esame degli indici esteriori ricavabili dalla documentazione catastale, dai quali deve essere possibile desumere:
      A) che il debitore esecutato risulti proprietario in forza di un titolo di acquisto trascritto in suo favore (da qui l'affermazione per cui in caso di acquisto mortis causa deve esservi la trascrizione dell'accettazione dell'eredità);
      B) che il bene sia pervenuto al suo dante causa in forza di una serie continua di trascrizioni protrattasi per un ventennio, fino a risalire, secondo quanto precisato da Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2019, n. 15597, al primo atto anteriore al ventennio.
      Orbene, nelle ipotesi in cui il bene sia stato acquistato dall'esecutato per accettazione dell'eredità cui è stato chiamato per successione mortis causa, si impone che detta accettazione sia stata trascritta in suo favore ai sensi dell'art. 2648 c.c..
      A questo proposito va ricordato che il codice riconosce due modi di accettazione dell'eredità: quella espressa (art. 475 c.c.), che si compie per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e quella tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
      Nel primo caso oggetto di trascrizione sarà l'atto pubblico di accettazione dell'eredità; nel secondo caso sarà oggetto di trascrizione l'atto implicante l'accettazione tacita, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648, ove questa risulti da titolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) idoneo ad essere trascritto nei pubblici registri. Questa norma prevede peraltro (e la cosa ha rilievo proprio ai fini che qui interessano) che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
      Dunque, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, colui il quale intenda dimostrare e trascrivere in favore dell'erede il titolo di acquisto dell'eredità dovrà ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita proponendo domanda giudiziale in tal senso, e provvedere alla sua trascrizione (Nei termini sopra richiamati si è espressa anche la citata pronuncia, osservando che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza").
      Così ricostruito il dato normativo, siamo dell'idea per cui, ripristinata la continuità delle trascrizioni, il decreto di trasferimento possa essere validamente pronunciato e se si dovesse porre un problema di correzione delle stesse, escludiamo che il professionista delegato possa procedere in autonomia, trattandosi di intervenire su un adempimento che la giurisprudenza richiamata ha condivisibilmente posto a carico del creditore procedente ponendola quale condizione dell'azione esecutiva.