Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

termine trascrizione e voltura DT

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    28/07/2022 16:35

    termine trascrizione e voltura DT

    Buongiorno, il termine per la trascrizione e voltura del DT è 120 giorni dalla firma del GE?

    Per la cancellazione dei gravami il termine ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      03/08/2022 09:01

      RE: termine trascrizione e voltura DT

      A mente dell'art 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli che gravano sul bene trasferito. Si tratta, come noto, di una previsione che attua il principio del così detto effetto purgativo della vendita forzata, principio in forza del quale l'acquisto compiuto in sede esecutiva è tendenzialmente libero da formalità pregiudizievoli. La norma non contiene l'indicazione di un termine entro il quale questa cancellazione deve essere eseguita presso l'Agenzia del territorio, sicché può ritenersi che, nel momento stesso in cui si procede alla trascrizione del decreto di trasferimento (non prima, poiché altrimenti vi sarebbe un momento in cui, il cespite pignorato risulterebbe libero da iscrizione e trascrizioni pregiudizievoli ma ancora intestato all'esecutato) occorra altresì provvedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
      Va ancora aggiunto che se nel momento in cui si procede alla trascrizione del decreto di trasferimento non si provvedesse, contestualmente, alla cancellazione de gravami (cancellazione che si esegue mediante annotazione a margine dell'iscrizione originaria, come richiesto dall'art. 2884 c.c. per le ipoteche, oppure in calce, come previsto dall'art. 19, l. 27/02/1985, n. 52), si avrebbe che, per un periodo più o meno lungo (quello intercorrente tra la trascrizione del decreto e la cancellazione dei vincoli) l'aggiudicatario si vedrebbe titolare di un bene gravato dalle formalità trascritte contro i precedenti proprietari.
      Viene quindi indirettamente in considerazione l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale "i cancellieri [e, dunque, in caso di delega, il professionista delegato per effetto della espressa previsione dell'art. 591 bis, comma terzo n. 11 c.p.c.], per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta", riteniamo che il termine dei 120 giorni decorra dalla data del decreto e non dalla data in cui è intervenuta la trascrizione dello stesso.
      In passato si è posto il problema molto dibattuto, che atteneva alla necessità o meno che, ai fini della cancellazione delle formalità pregiudizievoli, fosse necessario attendere lo spirare dei termini per la proposizione della opposizione all'esecuzione avverso il decreto medesimo.
      Questa opinione, predicata da alcune conservatorie e seguita da una parte della giurisprudenza, ruotava intorno alla previsione di cui all'art. 2884 c.c., il quale richiede che la cancellazione possa eseguirsi dal conservatore quando ordinata "con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti".
      La tesi è stata smentita da Cass., Sez. U 14/12/2020, n. 28387, la quale ha affermato che "Il decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c., tanto nell'espropriazione individuale che in quella concorsuale che si svolga sul modello della prima, implica l'immediato e indifferibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo, con conseguente obbligo per il Conservatore dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, Direttore del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio istituito presso l'Agenzia delle entrate) di procedere alla cancellazione di questi immediatamente, incondizionatamente e, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per la proposizione delle opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento traslativo in parola".
      Resta infine da chiedersi quali siano le iniziative da assumere quando il professionista delegato non abbia provveduto ad eseguire le cancellazioni (mediante annotazione a margine dell'iscrizione, come richiesto dall'art. 2884 c.c. per le ipoteche, oppure in calce, come previsto dall'art. 19, l. 27 febbraio 1985, n. 52) e non sia possibile chiedere che adempia all'obbligo sopra richiamato perché ad esempio la procedura si è estinta (con la conseguenza che il professionista delegato è cessato dal suo ufficio), chiunque potrà richiedere la cancellazione in forza della previsione di cui all'art. 2666 c.c., a mente del quale "la trascrizione, da chiunque eseguita, giova a tutti coloro che vi hanno interesse".
      Negli stessi termini si è espressa una lontana ma mai superata giurisprudenza, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione" (Cass. Sez. II, 10 agosto 1962, n. 2516).