Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Comunicazione Del decreto di trasferimento

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    30/09/2022 20:55

    Comunicazione Del decreto di trasferimento


    Buonasera,
    tra le prescrizioni a carico del Delegato vi è quella di procedere alla
    comunicazione del decreto di trasferimento a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento. Specificatamente mi chiedo quando ricorra tale obbligo, in cosa consiste e cosa succede in caso di omissione.

    Nel caso di mio interesse il decreto di trasferimento - già emesso da 10 giorni-riguarda un immobile che risulta occupato con contratto di locazione registrato a soggetto straniero e l'aggiudicatario è un soggetto italiano; peraltro a breve procederò a registrare il decreto di trasferimento.

    Leggendo, mi sembra di capire che quanto riguarda il trasferimento degli immobili, l'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 13/05/2011, n. 70 stabilisce che «la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza» e il comma 4 del medesimo art. 5 esplicitamente dispone che «Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.». Perciò, la registrazione del decreto di trasferimento comporta il venir meno del compito – in capo al professionista delegato – di comunicare la cessione del fabbricato, fermo restando, in caso di cessione a straniero o apolide, l'obbligo di effettuare comunque la comunicazione a norma dell'art. 7 T.U. Immigrazione.

    Ciò premesso, a parte la notifica che devo fare del decreto di trasferimento all'aggiudicatario ed al debitore esecutato, è corretto ritenere che non debba fare alcuna comunicazione a nessuna autorità nè al soggetto che risiede all'interno dell'Immobile.
    Ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti SG

      01/10/2022 05:58

      RE: Comunicazione Del decreto di trasferimento

      Ai sensi dell'art. 591-bis, comma terzo, n. 11), c.p.c., il professionista delegato deve provvede alla comunicazione del decreto di trasferimento "a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento".
      Sotto questo profilo, un primo obbligo aveva ad oggetto la comunicazione di cessione fabbricato, prevista dall'art. 12, d.l. 21/03/ 1978, n. 59, convertito in l. 18/05/1978, n. 191, secondo cui "chiunque cede la proprietà o il godimento […] di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato".
      Come correttamente osservato nella domanda, tale obbligo resta assorbito dalla registrazione del decreto di trasferimento in forza dell'art., 5, quarto comma, d.l. 13/5/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, con l. 12/07/2011, n. 106.. Infatti, questa norma dispone che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21/03/1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191". Allo stesso modo, il comma primo, let. d) del medesimo art. 5 prevede che "la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza".
      A nostro avviso questo adempimento assorbe altresì l'obbligo di comunicazione della cessione di cui all'art. 7, comma primo, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (TU immigrazione), il quale prevede che "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". Invero, poiché si tratta di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, e poiché questo tipo di comunicazione resta assorbita dalla registrazione del contratto a norma dell'art. 5, comma primo, let. d) citato, siamo dell'avviso per cui essa non sia dovuta.