Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Decreto di trasferimento e sequestro preventivo

  • Jonny Spini

    Perugia
    09/11/2021 13:01

    Decreto di trasferimento e sequestro preventivo

    Buongiorno,
    in una procedura in mia Delega è stato posto in vendita ed aggiudicato un cespite sul quale, fra le varie altre, grava anche la trascrizione di un sequestro preventivo ex art 321 CCP e art 322 ter CP.
    LA MIA DOMANDA E': il Giudice delle esecuzioni, titolare della relativa procedura, può (o meno) ordinare al Conservatore la cancellazione della trascrizione di detto gravame (ovvero della trascrizione del sequestro preventivo)?
    Quale Delegato, dovendo predisporre la minuta del Decreto al Giudice, dovrei dunque inserire anche tale formalità fra quelle oggetto di ordine di cancellazione del G.E. al Conservatore?
    Se il Giudice dell'Esecuzione non fosse competente e/o potesse, chi è allora competente ad ordinare e/o consentire detta cancellazione? e come deve procedersi (e da parte e/o su istanza di chi) onde ottenere la cancellazione di tale gravame?
    Vi ringrazio per ogni tempestivo contributo.
    • Zucchetti SG

      12/11/2021 06:58

      RE: Decreto di trasferimento e sequestro preventivo

      La questione prospettata è assai delicata e controversa.
      Partiamo da alcuni punti fermi.
      L'art. 55 del Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevede che:
      1) il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata;
      2) il sequestro determina il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è già stata promossa;
      3) la confisca - che implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi (cfr. art. 45, Codice antimafia) - determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;
      La disciplina appena sintetizzata si applica, a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017, anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992), pur nella diversità delle misure ivi disciplinate; diversità ontologica che, prima della riforma, aveva portato la giurisprudenza a dividersi in relazione al se il citato art. 55 Codice antimafia, fosse applicabile o meno in via analogica (In senso affermativo, tra le altre Cass. pen., 20-5-2014, n. 26527; in senso negativo v. tra le altre Cass., 12-2-2014). Il legislatore della riforma del 2017, sopra indicata, ha equiparato le fattispecie qui in considerazione a quelle soggette alla disciplina del Codice antimafia.
      Ciò detto, e venendo alla domanda posta, va osserato che l'art. 55 Codice antimafia non risulta, allo stato, applicabile ai sequestri "ordinari", cioè strumentali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p., letti in relazione all'art. 321, 2° co., c.p.p. [Quanto alla distinzione tra le due ipotesi rileva notare quanto segue. A mente dell'art. 240 c.p.: 1) in caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (confisca c.d. facoltativa); 2) il 2° co. prevede i casi di confisca obbligatoria (dei quali qui specificamente rileva quello in cui la cosa costituisca il prezzo del reato). A mente dell'art. 322-ter c.p.: 1) "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto" (1° co.); 2) "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio" (2° co.). Senza pretesa di esaustività, si può osservare che le confische sopra esaminate presentano, per ciò che attiene al loro oggetto, un più marcato collegamento con il reato, dacché la misura colpisce il profitto o il prezzo del reato ovvero (e subordinatamente) un bene di valore equivalente].
      Secondo la Cassazione penale ( Cass. pen., 9-11-2018, n. 51043) in tema di rapporto tra sequestro e confisca in sede penale e procedimento immobiliare in sede civile con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti, difettando specifiche disposizioni di legge che lo disciplinino, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato ed ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza di due procedimenti, cui consegue la possibilità di rinvenire un punto di coordinamento nel principio secondo il quale la confisca diretta del profitto, che nel caso di specie è individuato negli immobili, non può attingere beni appartenenti a persone estranee al reato». Peraltro, «tenuto anche conto del disposto dell'art. 2915 c.c., (...) l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104, disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto.
      Secondo taluna Cassazione civile (Cass., 30-11-2018, n. 30990) costituisce "principio generale dell'ordinamento" quello della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene», con la conseguenza che «non può ritenersi fondato il presupposto di diritto alla base della complessiva prospettazione di parte ricorrente, secondo il quale la confisca (facoltativa) disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. in sede penale, laddove non preceduta da sequestro ad essa strumentale, prevale agli effetti civili su quest'ultimo solo laddove venga a sua volta trascritta prima della trascrizione del pignoramento».
      Questo secondo orientamento non pare condiviso dalla giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta (queste ultime considerazioni non ci convincono tuttavia del tutto, in quanto la vendita forzata del bene consente comunque di produrre l'effetto esdebitatorio, per cui essa produce comunque un "utile" per il reo).
      Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che "La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"".
      In definitiva, siamo dell'avviso per cui nel caso prospettato, se il pignoramento o l'ipoteca sono precedenti al sequestro, esso potrà essere cancellato poiché recessivo.
      In ogni caso, la delicatezza della questione ci suggerisce di sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione e chiedere indicazioni. Ci aggiorni!