Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

mancata trascrizione accettazione eredità

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    20/03/2023 15:53

    mancata trascrizione accettazione eredità

    Salve sono delegato alla vendita e dall'esame della documentazione ipocatastale risulta che l'acquisto iere successionis si riferisca al dante causa del debitore ovvero ad altro precedente proprietario, in quanto tale l'atto di trasferimento posto in essere dal chiamato all'eredità, costituendo un atto di accettazione tacita dell'eredità deve essere trascritto come tale:
    ▬ la trascrizione dell'acquisto a causa di morte in favore del debitore esecutato e/o dei suoi danti causa può essere eseguita anche dopo la trascrizione del pignoramento, sanando ex post la continuità delle trascrizioni, e lo stesso creditore può curare la trascrizione del titolo, ai sensi dell'art. 2666 c.c., all'uopo presentando al competente Conservatore dei RR.II l'atto pubblico implicante accettazione tacita dell'eredità (art. 2648, comma 3, c.c.);
    ▬ ove a tanto si provveda, occorre conseguentemente che vengano integrati i certificati ipotecari (o la certificazione notarile sostitutiva) fino alla eseguenda formalità, oltre che notificati gli avvisi ex art.498 c.p.c. agli eventuali ulteriori creditori iscritti (cfr. art. 2829 c.c.).
    La mia domanda è la seguente: essendomi resa conto di questa mancanza devo in qualità di ausiliario del giudice segnalarlo solo al g.e. o posso rappresentarlo direttamente al creditore procedente?? giacchè si tratta di un adempimento che richiede del tempo per essere eseguito e che non consente allo scrivente delegato di porre in vendita il bene nel termini stabiliti dall'ordinanza (la quale dice di fissare avviso di vendita tra i 90 e 120 giorni dall'emissione ordinanza di vendita)???
    • Zucchetti SG

      22/03/2023 15:20

      RE: mancata trascrizione accettazione eredità

      Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere osserviamo che a nostro avviso il delegato deve certamente segnalare al giudice l'assenza di continuità delle trascrizioni, ma può al contempo rappresentare il dato al creditore, il quale potrebbe essere tanto solerte da provvedere prima che il giudice stesso si pronunci ordinando il ripristino della continuità.
      Ciò in quanto occorre, in una situazione impeditiva della vendita qual è quella descritta, sollecitare i poteri di governo della procedura propri del giudice dell'esecuzione ex art. 484 c.p.c., in guisa che lo stesso imponga alla parte che vi abbia interesse il compimento di quegli atti di impulso della procedura che la facciano uscire dalla situazione di stallo, situazione dalla quale non si uscirebbe se il delegato avvisasse il solo creditore e questi omettesse di provvedere.
      Affinché possa procedersi ad una espropriazione forzata è necessario che il bene sottoposto a pignoramento appartenga al debitore esecutato o che si tratti di un bene che, seppure appartenente ad un terzo, sia stato costituito in garanzia in favore del creditore procedente.
      Quando l'oggetto del pignoramento è costituito da beni immobili o da beni mobili iscritti nei pubblici registri, la titolarità del bene in capo all'esecutato deve risultare dai registi immobiliari mediante la trascrizione, in suo favore, di un valido titolo di acquisto.
      Nelle ipotesi in cui il bene sia stato acquistato dall'esecutato per accettazione dell'eredità cui è stato chiamato per successione mortis causa, si impone che detta accettazione sia stata trascritta in suo favore ai sensi dell'art. 2648 c.c..
      A questo proposito va ricordato che il codice riconosce due modi di accettazione dell'eredità: quella espressa (art. 475 c.c.), che si compie per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e quella tacita (art. 476 c.c.), che consiste nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
      Nel primo caso oggetto di trascrizione sarà l'atto pubblico di accettazione dell'eredità; nel secondo caso sarà oggetto di trascrizione l'atto implicante l'accettazione tacita, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648, ove questa risulti da titolo (atto pubblico o scrittura privata autenticata) idoneo ad essere trascritto nei pubblici registri. Questa norma prevede peraltro (e la cosa ha rilievo proprio ai fini che qui interessano) che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
      Dunque, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, colui il quale intenda dimostrare e trascrivere in favore dell'erede il titolo di acquisto dell'eredità dovrà ottenere una sentenza che accerti l'intervenuta accettazione tacita proponendo domanda giudiziale in tal senso, e provvedere alla sua trascrizione.
      Nei termini sopra richiamati si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che "in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza" (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638).
      Nell'affermare questo principio, la citata pronuncia ha avuto modo di precisare che se è vero che quando la trascrizione dell'acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell'acquirente successivo, ai sensi dell'art. 2650, primo comma, è altrettanto vero che in forza del secondo comma del medesimo art. 2650, se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell'art. 2644), sicché "una volta trascritta l'accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l'art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento".
      La ricostruzione sistematica appena compiuta consente di affermare che quando sia stato sottoposto a pignoramento un bene immobile pervenuto all'esecutato, a ad un suo dante causa, per successione mortis causa non trascritta, il creditore ha la possibilità di ripristinare la continuità delle trascrizioni provvedendo, a sua cura e spese, alla trascrizione del titolo di acquisto, ove esistente (come nel caso di specie), o instaurando un autonomo procedimento giudiziario volto a conseguire un titolo accertativo dell'acquisto che possa essere trascritto.
      A questi adempimenti dovrà poi accompagnarsi la integrazione della documentazione ipocatastale e verificare se è necessario eseguire ulteriori avvisi ex art. 498 c.c..