Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Vincolo di destinazione 2645 ter c.c.

  • Samuele De Guido

    Mesagne (BR)
    27/10/2022 17:55

    Vincolo di destinazione 2645 ter c.c.

    Sono P.D. di una Procedura Esecutiva Immobiliare.

    Il perito incaricato della stima dell'immobile ha rilevato che sul bene vi è un vincolo di destinazione ai sensi degli artt.2645 ter C.C. ("per tutta la durata della vita dei beneficiari, e precisamente proprietario ed i membri della propria famiglia attuale ed anche futura e precisamente, nonché eventuali figli futuri, al fine di soddisfare le necessita abitative, mantenere l'abituale tenore di vita, far fronte a spese mediche, di ricovero e di assistenza, nonché ad esigenze di previdenza integrativa; consentire la conclusione della formazione scolastica ed eventualmente universitaria, la formazione professionale e l'avvio nel mondo de! lavoro degli eventuali futuri figli, nonché far fronte a spese mediche, di ricovero e di assistenza di cui avessero bisogno").

    Il vincolo risulta trascritto dopo la concessione dell'ipoteca del creditore procedente e prima del pignoramento del medesimo creditore.

    Il GE, dopo aver fissato apposita udienza di discussione, ha valutato l'eccepibilità del vincolo e, ritenendolo non opponibile al creditore, ha emesso ordinanza di vendita (con la quale sono stato nominato PD).

    Ora devo predisporre l'avviso di vendita ma ho il seguente dubbio:
    il vincolo di destinazione deve essere indicato nell'avviso di vendita come vincolo che resterà a carico dell'aggiudicatario?
    Oppure anch'esso, come ipoteca e pignoramento, verrà cancellato in seguito all'aggiudicazione?
    • Zucchetti SG

      28/10/2022 16:55

      RE: Vincolo di destinazione 2645 ter c.c.

      A nostro avviso il vincolo di destinazione non deve essere indicato nell'avviso di vendita, atteso che esso, come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione è inopponibile al creditore procedente, e dunque all'aggiudicatario.
      L'art. 2645-ter c.c. è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51.
      La norma consente che possono essere trascritti, al fine di renderli opponibili ai terzi, gli ali atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
      I beni oggetto della trascrizione così compiuta frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma primo, c.p.c., solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione.
      È opinione condivisa quella per cui la norma in parola non ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie negoziale ma ha piuttosto inteso prevedere e disciplinare il regime di opponibilità di taluni atti negoziali, opponibilità che si attua attraverso la trascrizione, la quale crea un effetto di separazione dei beni oggetto di trascrizione dal restante patrimonio del disponente, oppure del soggetto chiamato ad "attuare" la destinazione (ciò nell'ipotesi in cui la destinazione non venga semplicemente disposta dal titolare, ma si accompagni al trasferimento del bene ad un "attuatore" della destinazione, che diverrà titolare dei beni destinati e separati dal suo rimanente patrimonio, similmente a quanto accade nel trust).
      Dalla struttura della disposizione è possibile ricavare alcuni pacifici punti fermi.
      In primo luogo, a prescindere dal momento della trascrizione, i beni oggetto della segregazione patrimoniale possono essere pignorati dai creditori per la soddisfazione di crediti nascenti da obbligazioni contratte per lo scopo della destinazione.
      Inoltre, questa trascrizione è inopponibile ai pignoramenti trascritti prima della trascrizione del vincolo medesimo.
      Va poi osservato che, secondo la giurisprudenza, l'atto di destinazione di un bene costituisce, di regola, un negozio unilaterale a titolo gratuito, in quanto il disponente sopporta un sacrificio patrimoniale senza avere una contropartita in suo favore (Cass. 3697/2020).
      Nei casi in cui l'atto abbia natura di atto a titolo gratuito, peraltro, è applicabile l'art. 2929-bis c.c., a mente del quale il creditore può agire comunque esecutivamente se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.
      L'atto posto in essere, dunque è un atto che subisce gli effetti di tutti gli atti posti in essere successivamente all'iscrizione ipotecaria: essi non impediscono al creditore ipotecario di agire esecutivamente, ai sensi dell'art. 2808 c.c., e come tale è inopponibile all'aggiudicatario, con la conseguenza che non resterà a carico di quest'ultimo.
      Questa trascrizione, a nostro avviso, non sarà cancellata con il decreto di trasferimento, trattandosi, semplicemente, di trascrizione inopponibile. Ciò per le seguenti ragioni.
      Ai sensi dell'art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento contiene l'ordine di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, e cioè: le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento; le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento; le trascrizioni di sequestri conservativi disposti ai sensi art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento; le sentenze dichiarative di fallimento.
      Dunque, un primo dato è che la trascrizione di cui trattasi non è contemplata dall'art. 586 c.p.c..
      Inoltre, come abbiamo visto sopra, la trascrizione in parola si risolve nella impignorabilità (relativa) del bene, per cui una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita dello stesso, non possono esservi pregiudizi per i diritti dell'acquirente.