Menu
Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
cancellazione sentenza fallimento
-
ADJUVANT Soc. Coop. Esecuzioni Immobiliari
Busto Arsizio (VA)12/12/2024 11:28cancellazione sentenza fallimento
buongiorno, scriviamo per questo motivo:
a seguito di vendita della procedura esecutiva, promossa da creditore fondiario, in fase di redazione del decreto di trasferimento vi chiediamo se è corretto inserire nelle formalità da cancellare anche la sentenza di fallimento.
Precisiamo che il fallimento non è intervenuto nella procedura esecutiva.
Grazie-
Zucchetti SG
14/12/2024 11:56RE: cancellazione sentenza fallimento
A nostro avviso si. La gran parte degli uffici giudiziari italiani ritiene che con il decreto di trasferimento debba essere cancellata anche la sentenza dichiarativa di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale.
È dubbia, piuttosto, la individuazione del giudice che debba ordinare siffatta cancellazione.
In particolare, ci si chiede se competente sia il giudice dell'esecuzione, posto che a norma dell'art. 586 c.p.c. il decreto di trasferimento da questi pronunciato contiene l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, o se piuttosto sia il giudice delegato atteso che a norma dell'art. 108, comma 2 l.fall. (oggi art. 217, comma 2 c.c.i.i.) costui, "una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, …ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo".
In dottrina prevale l'idea che l'ordine di cancellazione deve essere pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
Questa opinione ci sembra condivisibile. Invero, se il decreto di trasferimento deve contenere, per espressa previsione dell'art. 586 c.p.c. l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (e tale è la sentenza dichiarativa di fallimento, la quale è assimilabile alla trascrizione del pignoramento) è giocoforza ritenere che con esso sarà cancellata la sentenza di fallimento, con la conseguenza per cui il provvedimento del gd di cui al citato art. 108 l.fall., che interviene "una volta eseguita la vendita", e dunque quando il decreto di trasferimento è stato già emesso, non sarà più necessario.
Tale regola deve essere seguita sia quando il curatore decida di coltivare l'esecuzione individuale iniziata prima del fallimento (ex art .51 e 107 l.fall.), sia quando essa prosegue in ragione della presenza di un creditore fondiario (art. 41 d.lgs. 385/1993).
Invero, nel primo caso se il curatore ha scelto di subentrare al procedente e di proseguire la liquidazione nelle forme dell'esecuzione individuale, quella esecuzione segue il suo corso, e la pronuncia del decreto di trasferimento seguirà le sue regole, ivi compresa quella di cui all'art. 586 c.p.c. a proposito della cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Nel secondo caso, la previsione normativa per cui la esecuzione non si arresta per effetto della dichiarazione di fallimento, importa che la stessa seguirà regolarmente il suo corso, fatta salva l'applicazione delle specifiche previsioni che attengono alla destinazione del ricavato dalla vendita.
Evidentemente, l'applicazione di questi concetti è indifferente al fatto che il curatore sia o meno intervenuto nella procedura, poiché l'effetto purgativo, e le regole che lo disciplinano (poste a tutela dell'acquirente) non possono dipendere dalle scelte o dalla negligenza del curatore.
-