Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

costituzione si servitù in favore dell'enel-cancellazione

  • Elena Pompeo

    Salerno
    30/10/2022 10:36

    costituzione si servitù in favore dell'enel-cancellazione

    Devo vendere dei terreni che hanno due trascrizioni di servitù in favore dell'Enel, più precisamente tra precedente proprietario e l'Enel per l passaggio di elettrodotti formalizzate dinanzi il Notaio. In sede di accesso il Ctu ha riscontrato che gli elettrodotti sono dismessi. Io non credo che il Tribunale possa cancellare queste servitù oppure si? Grazie
    • Zucchetti SG

      03/11/2022 06:47

      RE: costituzione si servitù in favore dell'enel-cancellazione

      La prospettazione formulata nella domanda potrebbe essere corretta, a determinate condizioni.
      l'art. 586 c.p.c., prevede che il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle "trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento".
      Si tratta, del così detto "effetto purgativo" del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all'acquirente l'acquisto di un bene libero da gravami.
      Come si deve, la norma non prevede (né potrebbe) la cancellazione dei diritti reali minori gravanti sul bene, come ad esempio le servitù. Si tratta di trascrizioni di diritti che, infatti, rilevano sul piano della opponibilità – inopponibilità a seconda del momento in cui sono state trascritte rispetto alla trascrizione del pignoramento o dell'ipoteca, e che non si estinguono per effetto del trasferimento eseguito in sede di vendita giudiziaria.
      Ciò detto, un discorso diverso va compiuto ove dall'esame della documentazione ipocatastale o della certificazione notarile sostitutiva dovesse risultare che la servitù in parola fosse stata trascritta in data successiva ad una eventuale iscrizione ipotecaria.
      In questo caso troverebbe applicazione l'art. 2812 c.c., a mente del quale le servitù, i diritti di usufrutto, uso ed abitazione di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera.
      Questi diritti, prosegue il comma secondo della disposizione "si estinguono con l'espropriazione del fondo" e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione di questi diritti.
      Dunque, nel caso in cui ricorresse l'ipotesi di una servitù trascritta dopo l'iscrizione ipotecaria, la sua cancellazione può essere ordinata.
      In questi casi, tuttavia, suggeriamo di verificare che i titolari i cui diritti si estingueranno abbiano ricevuto l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., atteso che si tratta di soggetti che, come appena illustrato, hanno diritto di concorrere nella distribuzione del ricavato.