Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

decreto di trasferimento e dichiarazione di successione dell'erede

  • Enrico Maria Meco

    Teramo
    23/02/2024 11:39

    decreto di trasferimento e dichiarazione di successione dell'erede

    Buongiorno,
    dopo la notifica del pignoramento uno dei condebitori decede. La moglie, condebitrice, accetta l'eredità con atto trascritto in conservatoria, divendendo proprietaria per l'intero dell'immobile pignorato.
    Sentita sul punto, la locale Conservatoria mi riferisce che, da un punto di vista pratico, il soggetto contro il quale trascrivere il decreto di trasferimento dovrà essere la moglie al fine di assicurare il principio della continuità delle trascrizioni, sebbene a sensi dell'art. 2913 c.c."non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento".
    Fin qui ci siamo. La Conservatoria mi ha però riferito che ai fini della trascrizione del DT, è necessario anche che l'erede abbia provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione a fini fiscali.
    Chiedo, dunque, se al momento del trasferimento del bene, si potrà procedere senza previa presentazione della dichiarazione di successione o se invece è necessario che la stessa sia presentata, con annessa voltura catastale. Grazie
    • Zucchetti SG

      24/02/2024 12:01

      RE: decreto di trasferimento e dichiarazione di successione dell'erede

      La posizione della conservatoria non ci convince. Proviamo a spiegare il perchè.
      Secondo la giurisprudenza nel processo esecutivo non trovano asilo gli artt. 299 e 300 c.p.c., e dunque "La sopravvenuta interdizione del debitore esecutato [evento cui è assimilabile la morte] non determina l'interruzione del processo esecutivo, la cui insensibilità ad eventi siffatti discende dal fatto che in esso – quale che sia la fase in cui si trova, ivi compresa, quindi, quella di versamento delle somme di conversione del pignoramento – non si svolge un accertamento che richieda la costante attuazione di un formale contraddittorio, ma più semplicemente si attua un procedimento senza giudizio". Viceversa, con riferimento al caso in cui il decesso si verifichi dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, ma prima del pignoramento, Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2000, n. 9365 ritiene che "per iniziare il processo esecutivo contro l'erede gli si deve nuovamente notificare il titolo esecutivo ed il precetto. Ove il creditore inizi l'esecuzione senza rinnovare la notifica del titolo esecutivo e del precetto, è onere del debitore proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere tale omissione e non può il Giudice dell'opposizione esaminare la questione d'ufficio" (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721)

      Detto dunque della insensibilità della procedura all'evento della morte del debitore, secondo una prima tesi al fine di individuare il soggetto contro il quale trascrivere il decreto di trasferimento, occorrerebbe verificare preliminarmente se l'accettazione dell'eredità sia stata trascritta o meno. Infatti, al fine di assicurare il principio della continuità delle trascrizioni, ove l'accettazione dell'eredità fosse stata trascritta si imporrebbe la trascrizione del decreto di trasferimento contro gli eredi, potendosi trascrivere contro il debitore esecutato nel caso contrario.
      Secondo altra opinione invece la trascrizione dovrebbe sempre avvenire contro il debitore esecutato, a prescindere dal fatto che i suoi eredi abbiano o meno accettato l'eredità.
      Questa tesi ci pare maggiormente persuasiva. Essa parte dall'art. 2913 c.c., secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento". La norma, parlando di atti di alienazione, sembra far riferimento ad atti volontari posti in essere dall'esecutato. Ora detta disposizione rappresenta l'evoluzione della previsione di cui all'art. 2085 contenuta nel codice del 1865, secondo cui "il debitore non può alienare i beni" pignorati. Il divieto imponeva al debitore di astenersi dal compimento di atti di alienazione, ritenuti nulli di pieno diritto.
      Con il codice del 1942 il legislatore è passato dalla imposizione di un divieto alla previsione dell'inefficacia-inopponibilità ai creditori, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene pignorato, valido ed efficace, è semplicemente non opponibile al creditore, con l'ulteriore conseguenza che in caso di estinzione della procedura l'atto mantiene la sua efficacia traslativa; la funzione della norma sarebbe allora quella di accordare protezione ai creditori da ogni possibile evento (ad eccezione degli acquisti a titolo originario) che potesse pregiudicare la loro tutela in sede esecutiva.
      Dunque, si può concludere, il decreto di trasferimento, come va pronunciato nei confronti dell'esecutato (e contro di lui trascritto) che pure abbia posto in essere un atto di alienazione del bene pignorato allo stesso modo va ugualmente pronunciato e trascritto contro l'esecutato quante volte, dopo il pignoramento, si sia verificato un mutamento della titolarità del bene stesso non opponibile ai creditori.
      Quindi, nel caso di morte dell'esecutato o di uno dei comproprietari che, pur non debitore, subisce la vendita coattiva del bene, il decreto va pronunciato contro il de cuius, e contro il de cuius va altresì trascritto.