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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)13/12/2017 10:36Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Salve, ricorro ancora al vostro aiuto prezioso per un caso particolare.
Sono stato nominato delegato alla vendita di un immobile in una esecuzione immobiliare.
Sul bene è stato trascritto un sequestro conservativo a beneficio della massa dei creditori di un fallimento di una SRL che è stato chiuso nel 2015.
Preciso che l'immobile non era di proprietà della SRL fallita ma dei suoi soci che lo avevano dato in garanzia per le obbligazioni della SRL poi fallita.
L'immobile è stato ora aggiudicato ed sto predisponendo il Decreto di trasferimento che non può contenere l'ordine del GE al Conservatore di procedere alla cancellazione del suddetto gravame.
Da una ricerca risulta infatti che con la circolare n. 5 del 18 maggio 2004 l'Agenzia del Territorio ha chiarito la necessità di un provvedimento giurisdizionale per cancellare il provvedimento di sequestro conservativo che trova, peraltro, fondamento nell'articolo 669-novies CPC, il quale stabilisce che, in caso di inefficacia del sequestro conservativo, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.
Ciò premesso Vi chiedo: come fare per ottenere il provvedimento? E' il Delegato alla Vendita che deve farsi carico del problema? Insomma, chi è "la parte interessata che deve provvedere al ricorso?
Vi ringrazio molto per la risposta.
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Zucchetti SG
Vicenza14/12/2017 19:10RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Ricevuto il saldo prezzo e delle spese di trasferimento da parte dell'aggiudicatario, il Giudice dell'Esecuzione (sempreché non ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto) emette, ai sensi dell'art. 586 cpc, il decreto di trasferimento "col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato" e dispone la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle scrizioni ipotecarie; in giurisprudenza e in dottrina si è affermato che nel decreto di trasferimento si può disporre la cancellazione anche delle trascrizione dei sequestri conservativi.
A nostro avviso è questa la strada da seguire e la specificità della norma sulle esecuzione che contempla l'effetto purgativo della vendita prevale sulla norma generale che attiene alla cancellazione della trascrizione del sequestro divenuto inefficace. Riteniamo pertanto che il professionista delegato della chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro.
Zucchetti SG srl
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)15/12/2017 09:41RE: RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Vi ringrazio molto. Il punto è che, con riguardo ai sequestri conservativi, il GE la pensa diversamente e non firma il D.T.
Se non chiedo troppo potreste indicarmi la giurisprudenza e la dottrina di cui parlate nella Vs. cortese risposta? Grazie ancora, cordiali saluti-
Zucchetti SG
Vicenza15/12/2017 19:24RE: RE: RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Si legge in un approfondito scritto di Enrico Astuni, giudice dell'esecuzione, pubblicato in www.odc.torino.it/public/convegni/con14007.pdf, quanto segue:
È anzitutto evidente- mi pare- che il G.E. deve disporre anche la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo gravante sull'immobile.
Infatti, se il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte ex lege in pignoramento (art. 686 comma 1 c.p.c. e 156 bisp. att. c.p.c.) e quindi va da sé che deve essere cancellato.
Se il sequestro ancora non è stato convertito alla data di emissione del decreto di trasferimento, in ogni caso non può farsi luogo a un nuovo e autonomo processo esecutivo sull'immobile già venduto, visto che il sequestrante ha titolo a essere collocato nel progetto di distribuzione della somma ricavata (artt. 499 comma 1 e 686 comma 2 c.p.c.), salvo l'accantonamento della somma a lui destinata nel caso in cui, alla data dell'approvazione del progetto, ancora non abbia ottenuto il titolo esecutivo (art. 499 ultimo comma c.p.c.).
È quindi inutile attendere– in entrambi i casi – l'esito del giudizio di cognizione ai fini della cancellazione della trascrizione del sequestro, poiché il vincolo sull'immobile non ha più ragion d'essere. Ciò vale, a fortiori, anche nell'eventualità in cui la misura cautelare sia divenuta inefficace (perché la domanda di condanna è stata respinta, il giudizio di merito non è stato iniziato nel termine perentorio etc.), ma non ne sia stata ordinata la cancellazione dal giudice del merito o della cautela".
Di alcni anni precedenti (2008) è un parere pro veritate redatto da notaio Gaetano Petrelli (Sul conflitto tra l'aggiudicatario e l'attore che ha trascritto una domanda giudiziale anteriormente al pignoramento ma successivamente all'iscrizione di ipoteca), il quale, nel paragrafo dedicato agli effetti purgativi delle vendite coattive, scrive "…. può evidenziarsi l'incompletezza della formulazione del citato art. 586, da interpretarsi estensivamente con riferimento alle altre trascrizioni inopponibili: non può dubitarsi, ad esempio, che il giudice dell'esecuzione possa e debba ordinare, ad esempio, la cancellazione della trascrizione dei sequestri conservativi, pur non espressamente contemplati dalla richiamata disposizione" e richiama in nota Verde, Il pignoramento, Napoli, 1964, p. 263).
In giurisprudenza non troviamo una decisione espressa che affermi quanto sopra proprio perché ritenuto abbastanza ovvio, nel mentre si rinvengono sentenze che individuano gli atti che non vanno cancellati (tra i quali non è compreso il sequestro). Ad esempio Cass. 10/09/2003, n. 13212, nell'affermare che con il decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione non può anche disporre la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali con le quali un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato, usa argomentazione che fanno intendere come lo stesso principio non sia applicabile al sequestro.
Zucchetti Sg srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)11/03/2024 10:12Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Buongiorno, in merito al sequestro conservativo espongo il mio caso: prima del il pignoramento da parte del creditore procedente, l'Agenzia delle Entrate ha trascritto sequestro conservativo sui beni pignorati, sono a chiedere se in fase di trasferimento il G.E. possa cancellare detto sequestro e quindi posso inserire sul decreto di trasferimento la trascrizione del sequestro.
Grazie-
Zucchetti SG
12/03/2024 06:31RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
La risposta alla domanda formulata richiede necessariamente lo svolgimento di alcune premesse normative di fondo, che attengono alla disamina dei tratti del sequestro conservativo (civile).
Previsto dall'art. 2905 c.c., quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni del debitore, accanto alle azioni surrogatoria e revocatoria, il sequestro conservativo è funzionale all'esecuzione forzata, essendo finalizzato ad assicurare la fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione. Si giustifica, pertanto, la risalente affermazione per cui il sequestro conservativo sarebbe una sorta di pignoramento anticipato (Cass. 11.02.1988, n. 1479).
Il sequestro conservativo pertanto tende al soddisfacimento delle pretese creditorie, offrendo rimedio contro eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore sul proprio patrimonio, che ne diminuiscano la consistenza.
Le affinità tra sequestro conservativo e pignoramento si colgono sotto molteplici profili.
In primo luogo sul versante dell'oggetto, nel senso della coincidenza tra beni sequestrabili e beni pignorabili.
Un distinguo si coglie, su questo versante, a proposito della generalità del provvedimento giudiziale costitutivo del vincolo, il quale può riferirsi ai beni ed ai crediti del debitore, senza doverli identificare specificamente, indicando soltanto il valore del credito fino a concorrenza del quale il sequestro potrà essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.
Analogie tra sequestro e pignoramento si annidano altresì a proposito degli effetti del sequestro, nel senso della inefficacia relativa degli atti che abbiano ad oggetto i beni sequestrati, a norma dell'art. 2906 c.c., con la precisazione, e la differenza, che mentre gli effetti del pignoramento riguardano il creditore procedente e quelli intervenuti, il sequestro costituisce un vincolo "a porta chiusa", nel senso che esso ha effetto nei soli confronti del creditore sequestrante (l'opinione tuttavia non è unanimamente condivisa obbiettandosi da parte di taluni che, se così fosse, si verrebbe a creare, a favore del sequestrante, una causa di prelazione atipica).
La strumentalità del sequestro conservativo rispetto al pignoramento si coglie ancora negli artt. 678 e 679 c.c., che a proposito dell'esecuzione del sequestro, rimandano, nella sostanza, alle norme che disciplinano il pignoramento, aggiungendosi, nel secondo comma dell'art. 679, che la disciplina della custodia degli immobili sequestrati è quella tracciata dall'art. 559 c.p.c. relativo alla custodia degli immobili pignorati.
Infine, l'art. 686, comma 1°, c.p.c. dispone che "il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna".
In ragione di queste considerazioni sistematiche è opinione condivisa che il sequestro conservativo debba essere cancellato con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. Del resto, esplicita conferma in tal senso si ricava dall'art. 108, comma secondo, l.fall. (art. 217, comma secondo c.c.i.), nonché dall'art. 158 disp. att. c.p.c., che riconosce ai sequestratari il diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c.-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)16/03/2024 10:03RE: RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Molta grazie e buon lavoro.
Alessandro Bartoli
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Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)29/04/2024 16:43RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Salve, ritorno sull'argomento in oggetto, sempre spinoso ed irrisolto.
Lo scorso gennaio è stato trascritto un provvedimento di sequestro preventivo sull'immobile oggetto di una procedura esecutiva che però è successivo al pignoramento.
Ho quindi ricevuto la PEC con l'ordinanza di vendita ed in cima al provvedimento leggo che " ……… Il Giudice dispone la vendita come da ordinanza in calce in quanto la formalità penale è successiva rispetto alla notifica del pignoramento ed dispone che il professionista delegato alla vendita dia avviso della formalità relativa all'immobile nell'avviso di vendita, nonché delle modalità di cancellazione della trascrizione e degli eventuali oneri."
Ora, stando alla lettera del provvedimento, ne deduco che, nel decreto di trasferimento, il GE non potrà ordinare al Conservatore di cancellare, oltre alle altre formalità, il sequestro preventivo penale. È corretto?
Premetto di condividere il pensiero della dottrina quando afferma che il GE debba ordinare le cancellazioni di sequestri preventivi i quali, dopo l'aggiudicazione ed il trasferimento della proprietà de bene, diverrebbero inefficaci, il mio problema riguarda più che altro quanto dovrei indicare circa le modalità di cancellazione dell'ultima trascrizione.
Sull'avviso d'asta riterrei corretto scrivere così:
"Come disposto dal G.E. nell''Ordinanza di delega, il sottoscritto informa che in data 09/01/2024, e quindi successivamente al pignoramento dell'immobile, sui RR.II. di Venezia è stato trascritto il sequestro preventivo n. XXX R.G / n. XXXR.P. ad opera del GIP responsabile del provvedimento del sequestro. a cui dovrà rivolgersi l'aggiudicatario, che dovrà provvedervi a sue spese, per richiedere l'assenso alla cancellazione. Il costo indicativo dei tributi da oggi è pari ad euro 294,00."
Condividete?
Grazie infinite per il notevole supporto che ci fornite.
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Zucchetti SG
30/04/2024 10:48RE: RE: Cancellazione sequestro conservativo su immobile assoggettato ad E.I.
Il tema posto dalla domanda è uno dei più tormentati della disciplina delle esecuzioni forzate, ed involge principalmente, la questione della opponibilità o meno della misura cautelare penale alla procedura esecutiva nei casi, come quello che qui viene in rilievo, in cui la misura cautelare sia successiva al pignoramento (o all'ipoteca, in forza del diritto di sequela che questa consente).
Dal contenuto della domanda ricaviamo che il giudice dell'esecuzione ha risolto il conflitto sulla base del criterio dell'ordo temporalis, ritenendo cioè che, essendo stato trascritto successivamente al pignoramento, il sequestro preventivo penale è inopponibile alla procedura esecutiva.
A nostro avviso, in una situazione di questo tipo, e tenuto conto delle indicazioni del giudice dell'esecuzione, l'avviso dovrà limitarsi a prevedere che la cancellazione del sequestro preventivo deve essere richiesta al giudice penale, indicando i relativi costi di cancellazione, senza tuttavia specificare che essa andrà inoltrata al gip, poiché la cancellazione sarà ordinata dal giudice che procede, il quale potrebbe certamente essere il GIP, ma potrebbe essere il GUP o il giudice del dibattimento. Tutto dipende dalla "fase" in cui si trova il procedimento penale nel momento in cui si chiede la cancellazione. Se poi l'istanza di cancellazione dovesse essere avanzata a procedimento definito, la stessa andrà inoltrata al giudice dell'esecuzione penale (vale a dire al giudice che ha adottato il provvedimento che ha definito il procedimento) ai sensi degli artt. 665 e ss c.p.c.
Suggeriamo solo di indicare, oltre agli estremi della trascrizione della misura penale, anche il numero di registro generale (indicato normalmente con la sigla RGNR, acronimo di "registro generale delle notizie di reato"), in modo che, quando sarà depositata la richiesta nella cancelleria penale, questa possa individuare immediatamente il fascicolo.
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