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Concordato minore - Applicazione articolo 84 comma 4

  • Jhonny Di Nucci

    PAGLIETA (CH)
    21/03/2023 11:47

    Concordato minore - Applicazione articolo 84 comma 4

    Buongiorno, il mio quesito è il seguente,
    al Concordato minore (art. 74 e seguenti CCII) deve essere applicata la norma prevista dall'articolo 84 comma 4 del CCII in quanto ritenuta compatibile ai sensi dell'art.74 comma 4?
    E cioè, se ai creditori chirografari e privilegiati degradati deve essere assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo?

    A mio parere non è applicabile l'art.84 comma 4, la relazione al CCII non prevede assolutamente questo obbligo, viene escluso espressamente per la percentuale sull'apporto di finanza esterna e qualifica il concordato minore come una procedura con "maggiore semplicità" tenendo conto anche della tipologia di debitori che possono farvi ricorso.
    Grazie.
    Dott. Jhonny Di Nucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2023 19:40

      RE: Concordato minore - Applicazione articolo 84 comma 4

      Il concordato minore è configurato dal primo comma dell'art. 74 come una figura concordataria che "consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale", prevedendo, nel secondo comma, anche la possibilità di un concordato minore liquidatorio, ma richiedendo in tal caso "l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori". Questa, quindi, è la norma che regola il concordato minore di carattere liquidatorio e questa norma richiede soltanto l'apporto di risorse esterne e non anche l'altra condizione indicata nel quarto comma dell'art. 84 per il concordato liquidatorio "maggiore" dell'assicurazione del soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 20%.
      L'art. 84, co. 4, potrà entrare in gioco nel concordato minore solo quale parametro per definire la misura dell'apporto esterno dato che, come visto, il secondo comma dell'art. 74, richiede solo che questo aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori . E' chiaro che tale valutazione va fatta caso per caso, ma se si considera che la legge delega n. 155 del 2017 dispone, alla lett. a) del comma 1 dell'art. 6, di "prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.." e che questa indicazione è stata tradotta dal legislatore delegato nell'art. 84 nella quantificazione dell'apporto del 10%, è agevole prevedere che tale livello sarà quello che sarà seguito anche nel concordato minore.
      Zucchetti SG srl