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RISTRUTTURAZIONE DEBITI-VARIAZIONE CREDITO

  • Elena Peruzzini

    Genova
    03/12/2024 18:55

    RISTRUTTURAZIONE DEBITI-VARIAZIONE CREDITO

    Buonasera,
    in materia di piano di ristrutturazione consumatore, a seguito della notifica del decreto di apertura della procedura e della relazione dell'OCC ai creditori, un creditore risponde che oggi il credito è superiore a quanto indicato in relazione.
    In particolare, al momento della precisazione del credito, il creditore aveva dichiarato che l'importo dovuto era 10mila; a seguito della notifica osserva che alla data attuale -visto il tempo decorso- risulta essere 10.200,00 in quanto vi sono interessi maturati e rata insolute e quindi chiede la modifica dell'importo.
    Chiedo se con la precisazione del credito -di natura chirografo- lo stesso non si sia cristallizzato e sebbene nella more siano decorsi interessi ed insoluti, l'importo indicato nella debitoria riportata in relazione e quindi nella proposta e nel piano di ristrutturazione sia da considerarsi corretto e pertanto non debba essere modificato
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/12/2024 20:07

      RE: RISTRUTTURAZIONE DEBITI-VARIAZIONE CREDITO

      Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la cristallizzazione si realizza nel momento del deposito della domanda giacchè è quel deposito che, a norma dell'art. 68, comma 6, c.c.i.i., determina la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari e l'applicazione degli art. 2749, 2788 e 2855 c.c. per gli interessi sui crediti prelatizi. . Per quanto attiene agli interessi, quindi, è la data del deposito della domanda che costituisce lo spartiacque; egualmente si potrebbe dire per la scadenza delle rate, nel senso che nel credito concorsuale vanno incluse anche le rate scadute e non pagate prima di tale data, nel mentre per le rate scadute successivamente bisognerebbe conoscere il rapporto intercorso e se e cosa era previsto nel piano.
      Zucchetti SG srl
      • Elena Peruzzini

        Genova
        04/12/2024 17:11

        RE: RE: RISTRUTTURAZIONE DEBITI-VARIAZIONE CREDITO

        Indubbiamente il deposito della domanda sospende il decorso degli interessi sui crediti chirografari fino alla chiusura della procedura (salvo privilegiati) e visto che dalla data di precisazione del credito a quella di deposito della domanda in tribunale sono decorsi tre mesi, la maturazione di altri interessi potrebbe essere plausibile.
        Dall'altro canto però l'indicazione di un credito maggiore di quello prospettato dal debitore verrebbe ad alterare la
        situazione debitoria con aumento del passivo ed eventuale modifica del piano originario.
        Non posso poi non considerare che nella stipulazione di uno dei contratti di finanziamento per cui il creditore (titolare di n.2 contratti) indica il nuovo importo, non sia stato tenuto conto del merito creditizio.
        In effetti tecnicamente, il creditore non contesta la convenienza del piano, nè fa opposizione o reclamo, ma chiede solo di aggiornare l'importo del debito sulla base di documentazione allegata aggiornata ad una data successiva alla domanda e all'emissione del decreto di apertura.
        Rilevo che al momento della precisazione del credito, lo stesso non ha specificato di voler richiedere e quindi essere "ammesso" anche per gli ulteriori interessi e rate e ritengo quindi non plausibile che richieda di far valere un credito per un ammontare diverso da quello in precedenza comunicato. (allora ogni creditore potrebbe farlo ed il piano dovrebbe essere rivisto totalmente una volta sentito il debitore)
        Chiedo se tale argomentazione possa essere sostenuta in relazione ex art. 70/6 e quindi non modificare l'importo del credito

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/12/2024 18:57

          RE: RE: RE: RISTRUTTURAZIONE DEBITI-VARIAZIONE CREDITO

          Se la contestazione del creditore, consistente della indicazione di un credito superiore a quello in precedenza evidenziato, è effettuata nel termine di cui al comma 3 dell'art. 70 c.c.i.i., l'OCC può proporre le modifiche al piano che ritiene opportune a norma del comma 6.
          Una volta fissato, come detto, il momento della cristallizzazione all'atto del deposito della domanda, dovrebbe essere lo stesso debitore a formulare un piano che già preveda interessi e inadempienze fino a quel momento, per cui non può lamentarsi se un creditore si adegui alla norma di legge.
          Zucchetti SG srl