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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
mancato pagamento
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Daniela Marra
ANCONA28/01/2026 11:42mancato pagamento
Buongiorno
in una procedura di sovraindebitamento il debitore, nonostante i solleciti non ha ottemperato ai pagamenti
indicati in sentenza di apertura della procedura e relativi alla quota parte della sua pensione mensile,
La liquidazione ha ad oggetto anche degli asset immobiliari, posti in vendita
Il liquidatore ha provveduto a segnalare l'accaduto al giudice,
ci sono altri adempimenti da porre in essere a carico del liquidatore.
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 15:03RE: mancato pagamento
Il tema comincia a registrare una certa frequenza nella prassi.
Al netto dei profili di responsabilità penale che questo comportamento potrebbe determinare, osserviamo che a norma dell'art. 270 comma 2 let. e) c.c.i.i., con la sentenza che apre la liquidazione controllata il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore".
Il liquidatore, pertanto, sulla base della sentenza e previa autorizzazione del giudice delegato può agire esecutivamente sui beni del debitore esclusi dalla liquidazione oppure ancora promuovere un pignoramento presso terzi per tentare di recuperare quelle somme.
Inoltre, è altresì evidente che questi comportamenti saranno ostativi al riconoscimento della esdebitazione, a norma dell'art. 280 comma 1 let. b) c.c.i.i. -
Zucchetti Software Giuridico srl
31/01/2026 15:04RE: mancato pagamento
Risposta precedente postata per errore perchè riferita ad altro quesito.
Anticipando le conclusioni del ragionamento che ci accingiamo a svolgere, osserviamo che il liquidatore dovrà attivarsi senza indugio presso l'ente previdenziale ingiungendogli di versare versi alla procedura la quota parte di pensione individuata dal giudice.
Proviamo a spiegare le ragioni di questa indicazione.
A norma dell'art. 268, comma 4 c.c.i.i. non sono compresi nella liquidazione:
i crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per di- sposizione di legge.
Tutti gli altri beni sono compresi nella liquidazione giudiziale. Di questo vi è diretta conferma nell'art. 270 comma 2 let. e) a mente del quale con la sentenza di apertura della liquidazione il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti par- te del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi", e nell'art. 275 comma 2, il quale dispone che "Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione".
Dunque è chiaro, sulla scorta di questa norma, che la quota di reddito eccedente quella necessaria al mantenimento del debitore va considerata attivo della procedura.
Del resto, l'art. 142 c.c.i.i., applicabile alla liquidazione controllata in forza del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5, prevede che La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, aggiungendo al comma 2 che "sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi".
Ed allora, se così è, non è corretta la "prassi" per cui, ricevuta l'intera retribuzione, il debitore versa alla procedura la quota parte che eccede quella che è autorizzato a trattenere.
Al contrario il liquidatore deve attivarsi perché, sulla scorta del provvedimento del giudice, la porzione di stipendio che affluisce all'attivo della procedura sia versata direttamente in favore di questa.
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