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LIQUIDAZIONE CONTROLLATA APPOSIZIONE SIGILLI ED ALTRO

  • Fabio Pipia

    Palermo
    25/07/2025 16:52

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA APPOSIZIONE SIGILLI ED ALTRO

    Spett.le Fallcoweb,

    sono stato recentemente nominato direttamente dal Tribunale come Liquidatore in una procedura di liquidazione controllata.
    A questo riguardo, volevo chiedervi quale norma di riferimento si puo' utilizzare per l'apposizione dei sigilli tenuto conto che, salvo diversa evidenza, non mi pare ci sia un espresso richiamo a quanto previsto dall'art.193 del CCII.
    Volevo, inoltre, richiedervi un parere sugli adempimenti a carico del Liquidatore nell'ipotesi in cui il debitore sia irreperibili presso la sede della propria attività che non è comunque di proprietà dello stesso. SI deve chiamare comunque la forza pubblica per l'accesso (e farsi eventualmente rilasciare apposito verbale)?
    Infine, volevo chiedervi, una volta appurata la presenza di un conto o più conti correnti bancari se si debba procedere a chiederne la chiusura/blocco delle poste in entrate alla Banca stessa.

    Ringraziandovi anticipatamente per un vostro riscontro, colgo come sempre l'occasione per porgervi i miei più cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      29/07/2025 10:47

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA APPOSIZIONE SIGILLI ED ALTRO

      La risposta alla domanda formulata si ricava dalla combinata lettura di alcune disposizioni del codice della crisi.
      L'art. 270, comma 2 let. e) prevede che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il Tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2";
      La disposizione si ricollega all'art. 142, il cui primo comma prevede che "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale".
      Aggiunge l'art. 272 comma 2 che il liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completa l'inventario dei beni del debitore e redige il programma di liquidazione (a proposito del quale la norma precisa che Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile, e che essi è approvato dal giudice delegato).
      La lettura congiunta di queste norme permette di rispondere ai quesiti.
      Invero, se a norma dell'art. 142 l'apertura della liquidazione controllata priva il debitore della disponibilità dei suoi beni, è evidente che il liquidatore deve procedere alla loro apprensione (ad esempio accedendo ai luoghi del debitore e cambiare le serrature, ove necessario) previa redazione dell'inventario, benché non sia prevista l'apposizione dei sigilli, in quanto l'art. 193 non è richiamato.
      Le modalità di apprensione dei beni sono disciplinate dall'art. 270, comma 2 let. e), il quale nel richiamare l'art. 216 comma 2 individua il relativo procedimento stabilendo che per accedere sui luoghi in cui i beni si trovano il liquidatore può chiedere al giudice di essere autorizzato ad avvalersi della forza pubblica e di ausiliari.
      La norma aggiunge che se nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati al liquidatore costui intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
      È quindi chiaro che il liquidatore può, se ritiene, chiedere l'intervento della forza pubblica (previa autorizzazione del giudice delegato) della cui presenza darà atto nel verbale da lui stesso redatto.
      Infine, quanto ai conti correnti, la disposizione di cui all'art. 142, sopra richiamata, ne autorizza la chiusura o il blocco.